Sentenza del 28/09/2018 n. 23500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per 97.674 euro applicando gli studi di settore, con conseguente recupero di Iva, Irap e Ires. La società contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, l'inidoneità degli studi di settore a fondare da soli la pretesa impositiva, la specificità della propria situazione economica e l'inapplicabilità degli standard a causa delle limitazioni alla vendita dei prodotti e della crisi del mercato. Contestava inoltre la motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile ma infondato il ricorso della società e lo ha rigettato integralmente. Ha ritenuto valido l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che esso contestava anche la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore. Ha confermato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si consolidano all'esito del contraddittorio con il contribuente. Nel caso concreto il contraddittorio era stato regolarmente instaurato, l'Ufficio aveva già ridotto i maggiori ricavi inizialmente determinati e la società non aveva fornito prove sufficienti a superare integralmente la presunzione. Le ulteriori doglianze miravano, inammissibilmente, a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
"esposizione sommaria dei fatti di causa"
Il ricorso per cassazione è ammissibile quando contiene una descrizione dei fatti sufficiente a comprendere la vicenda processuale, anche se parte della narrazione riproduce atti processuali.
Art. 53, decreto legislativo n. 546/1992
L'atto di appello tributario è ammissibile quando individua le ragioni di contestazione della sentenza impugnata; nel caso concreto l'appello dell'Agenzia censurava anche la validità dell'accertamento basato sugli studi di settore.
Art. 62-sexies, decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Consente l'utilizzo di strumenti standardizzati per ricostruire ricavi e compensi, purché la loro applicazione sia concretamente giustificata e valutata nel rapporto con la specifica attività del contribuente.
Art. 10, legge n. 146/1998
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento tributario, che non possono essere applicati in modo meramente automatico e devono essere sottoposti al contraddittorio con il contribuente.
Art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
Regola l'accertamento delle imposte sui redditi e il ricorso a presunzioni e strumenti di ricostruzione del reddito.
Artt. 2697, 2727, 2728 e 2729, codice civile
L'Ufficio deve dimostrare i presupposti della maggiore pretesa, mentre il contribuente può fornire prova contraria; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
"succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"
La sentenza tributaria deve esporre sinteticamente lo svolgimento del processo, le richieste delle parti e le ragioni della decisione, senza dover riprodurre integralmente tutti gli atti e le prove.
Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; non è necessaria una trattazione analitica o integrale di tutte le argomentazioni delle parti.
Sentenza Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009
Gli studi di settore sono presunzioni semplici: lo scostamento dai ricavi standard non è automaticamente sufficiente, ma acquista valore probatorio qualificato dopo il contraddittorio obbligatorio. Il contribuente può dimostrare qualsiasi circostanza concreta idonea a spiegare lo scostamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito: l'Ufficio deve dimostrarne l'applicabilità concreta e instaurare il contraddittorio con il contribuente.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio e documentare in modo specifico le circostanze anomale dell'attività, come crisi del mercato, limitazioni normative alla vendita, calo della domanda o peculiarità organizzative.
- Una generica allegazione della crisi economica o dell'andamento negativo del mercato, senza dati e documenti riferiti alla singola impresa e al periodo contestato, può non essere sufficiente a superare la presunzione.
- Il giudice può confermare l'accertamento anche solo parzialmente o integralmente quando l'Ufficio abbia valutato le giustificazioni del contribuente e quest'ultimo non abbia fornito una prova contraria adeguata.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o delle prove; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
- La mancata contestazione tempestiva dell'ammissibilità dell'appello davanti al giudice di merito può impedire di far valere successivamente tale eccezione, salvo ipotesi di rilevabilità d'ufficio.
- La motivazione della sentenza non deve riprodurre integralmente gli atti delle parti: è sufficiente che esponga in modo sintetico, ma non apparente, le ragioni della decisione.
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