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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32345/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un provvedimento di diniego parziale di rimborso IVA relativo a spese sostenute per lavori di ristrutturazione e ampliamento eseguiti in parte su terreni e immobili di proprietà altrui. Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile; l'Ufficio aveva riconosciuto la detraibilità dell'imposta ma negato il rimborso, sostenendo che esso spettasse solo per l'imposta relativa all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili e non per opere effettuate su beni di terzi, nonché per difetto del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, affermando la rimborsabilità dell'IVA anche per ristrutturazioni su immobili non di proprietà del contribuente, purché destinati all'esercizio dell'impresa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e omessa pronuncia, sostenendo che la sentenza d'appello avesse confuso il tema della detraibilità con quello, diverso, del rimborso e avesse comunque esteso indebitamente la norma a beni non ammortizzabili perché di proprietà di terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, richiamando il recente principio delle Sezioni Unite secondo cui l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili non di sua proprietà, se detenuti in virtù di un diritto personale di godimento, purché vi sia un nesso di strumentalità con l'attività svolta. Poiché nel caso concreto tale nesso non era contestato, la decisione della CTR è stata ritenuta conforme al diritto vivente. La Corte ha quindi dichiarato assorbita la censura di omessa pronuncia e ha compensato le spese per sopravvenienza della pronuncia nomofilattica richiamata.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione sul rimborso dell'eccedenza IVA va intesa in senso estensivo: il riferimento ai beni ammortizzabili comprende anche la disponibilità di beni per un periodo apprezzabilmente lungo in virtù di un titolo personale di godimento, non solo la proprietà o i diritti reali, purché i beni siano strumentali all'attività d'impresa.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    La strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa resta il presupposto generale della detraibilità dell'IVA.

  • art. 183, primo paragrafo, direttiva 2006/112/CEE

    La norma unionale è letta nel senso che consente agli Stati membri di disciplinare le modalità di rimborso, ma non di introdurre limiti sostanziali incompatibili con i principi di neutralità, effettività ed equivalenza.

  • artt. 174, comma 2, lett. a), 174, comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, 188, comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE

    Richiamati come parametro sistematico per valorizzare una nozione ampia ed economica di beni di investimento e per una interpretazione conforme della disciplina interna sul rimborso IVA.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata nel ricorso per dedurre violazione di legge e omessa pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA, l'espressione "acquisto di beni ammortizzabili" va interpretata in senso non meramente proprietario, includendo anche la disponibilità di beni detenuti in forza di locazione, comodato o altro titolo personale di godimento, se destinati all'attività d'impresa per un tempo apprezzabilmente lungo.
  • Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA non può essere negato solo perché i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardino immobili di proprietà di terzi, quando esista un nesso di strumentalità tra il bene e l'attività esercitata dal contribuente.
  • La distinzione tra detrazione e rimborso non può essere usata per introdurre restrizioni sostanziali non previste dalla disciplina unionale, poiché entrambi gli istituti devono essere letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA.
  • Quando il giudice di merito si conforma al principio di diritto consolidato sopravvenuto o già affermato dalle Sezioni Unite, la censura di violazione di legge proposta contro tale conformità è infondata.
  • Se il motivo principale di ricorso è infondato e risolutivo della controversia, l'eventuale censura di omessa pronuncia su un profilo secondario resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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