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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20023/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 20/11/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, che ha rideterminato la pena ex art. 599-bis c.p.p. nella misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione e euro 1.000 di multa per diversi reati contro il patrimonio, confermando il resto della sentenza di primo grado. Il ricorso, articolato in due motivi, deduce: (1) vizio di motivazione nella determinazione della pena; (2) illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, sostenendo che detta interdizione era stata fissata in primo grado nella misura di 5 anni e che la Corte d'appello avrebbe dovuto annullarla o ridurla in relazione alla pena principale rideterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di rilevanza in sede di legittimità rispetto alle contestazioni sulla determinazione della pena in sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p., richiamando orientamento secondo cui sono ammissibili in cassazione solo i profili relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del P.M. e a incongruenze formali della pronuncia. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la conferma dell'interdizione di pubblici uffici per 5 anni, atteso che l'art. 29, comma 1, c.p. stabilisce che la reclusione non inferiore a 3 anni comporta l'interdizione per 5 anni, e la pena principale rideterminata in appello era pari a 3 anni e mesi 10. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola la possibilità per il giudice di concordare e rideterminare la pena in appello; la Corte di cassazione ammette il ricorso solo per vizi riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del P.M. e difformità formali della pronuncia, non per generiche censure sulla determinazione della pena.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis c.p.p.

    Previsioni procedurali richiamate per la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma citata nella giurisprudenza richiamata: la Corte ricorda che le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili in cassazione se rinunciate o non attengono a profili di illegittimità della pena.

  • art. 29, comma 1, c.p.

    Stabilisce che la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; la Corte ha ritenuto che, essendo la pena principale in appello pari a 3 anni e mesi 10, l'interdizione quinquennale sia correttamente applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna a euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (M.)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui sono inammissibili in cassazione le doglianze relative alla determinazione della pena in sentenze ex art. 599-bis quando non attengano a vizi di illegittimità della sanzione (es. superamento dei limiti edittali) o a profili essenziali della formazione della volontà concordata.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo per profili essenziali: formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero e incoerenze formali della pronuncia; contestazioni meramente critiche sulla determinazione della pena sono generalmente inammissibili.
  • Le pene accessorie previste dalla legge sostanziale (es. interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p.) si applicano in relazione alla durata della pena principale effettivamente inflitta: se la pena detentiva rimane pari o superiore alla soglia prevista dalla norma, l'accessorio deve essere confermato anche se la pena principale è stata ridotta rispetto al primo grado.
  • Per contestare l'applicazione di una pena accessoria occorre dimostrare che l'accessorio sia stato applicato in contrasto con la legge (es. che la pena principale sia al di sotto della soglia prevista) o che sia risultata in concreto illegale; semplici ragioni di opportunità o di proporzionalità non bastano in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi formali o di merito non ammissibili può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), quindi è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità delle censure in sede di legittimità.
  • In fase difensiva, quando si impugna una pronuncia ex art. 599-bis, è strategico concentrare le censure su profili processuali e di formazione del consenso (es. vizi nella dichiarazione di concordato, carenza del consenso del P.M., incongruenze formali), piuttosto che sulla mera quantificazione della pena, salvo che quest'ultima sia illegale per eccedenza rispetto ai limiti edittali.

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