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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38527/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ascione impugnava la conferma della condanna per evasione fiscale (omessa presentazione della dichiarazione IRPEF per il 2016 e imposta evasa pari a euro 74.295,00). Il ricorso contestava: 1) il diniego della rinnovazione dell'istruttoria (perizia su documenti prodotti tardi relativi a presunte vincite di gioco); 2) vizi di motivazione e la valutazione delle deduzioni e dei documenti contabili (compresi costi auto, fatture leasing, somme relative a Sorrentino, versamenti e ritenute d'acconto), e la mancanza del dolo per un presunto attacco informatico; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di non disporre la rinnovazione della perizia, perché la documentazione prodotta era già stata valutata dagli organi inquirenti e dai giudici di primo grado e, secondo i giudici di merito, priva di valore probatorio quanto a presunte vincite. Ha giudicato come rimessa al sindacato di fatto la mera richiesta di diversa valutazione dei documenti contabili, non consentita in sede di legittimità; ha confermato la corretta applicazione delle regole di deducibilità (art. 164 T.U.I.R.) e l'indeducibilità di importi non giustificati, nonché la prova del superamento della soglia di punibilità. Ha ritenuto infondata la deduzione dell'assenza del dolo per l'asserito attacco informatico, vista l'assenza di prova e la qualità professionale del ricorrente. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché l'importo evaso è significativamente superiore alla soglia. Quanto alla pena, ha ritenuto la determinazione entro la discrezionalità del giudice di merito e motivata; le attenuanti erano già concesse in massima estensione. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile con condanna alle spese e agli oneri previsti (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma richiamata in relazione al reato principale contestato (omessa presentazione della dichiarazione e conseguente evasione fiscale); la Corte conferma l'accertamento della fattispecie sulla base delle risultanze contabili

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Richiamata in relazione alla soglia di punibilità; la Corte rileva che la somma evasa supera nettamente la soglia prevista, escludendo attenuazioni per tenuità

  • T.U.I.R., art. 164

    Interpretato nel senso che le spese per autoveicoli sono deducibili limitatamente (es. 20%) e non per l'intero importo, con conseguente esclusione di deducibilità integrale delle voci contestate

  • cod. pen., art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità si applica solo quando l'ammontare dell'evasione è "vicinissimo" alla soglia di punibilità; qui l'importo evaso è significativamente superiore, per cui la norma non opera

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: non è consentito chiedere in Cassazione una rivalutazione meramente probatoria; i vizi di motivazione devono essere specifici e ricavabili dalla sentenza

  • cod. proc. pen., art. 581, comma 1, lett. c)

    Ricordato nei principi sull'obbligo di specificità delle censure: non si può dedurre genericamente il vizio di motivazione in forma cumulativa o alternativa

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicato per disporre le conseguenze patrimoniali (spese e somme) a carico della parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile

  • cod. pen., art. 125, comma terzo

    Richiamato sul tema della motivazione della pena: la determinazione entro i limiti del minimo edittale è insindacabile se compiutamente motivata; fruibile anche l'uso di formule sintetiche se la motivazione complessiva è adeguata

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione di una perizia in sede d'appello può essere accolta solo se il giudice ritiene di non poter decidere con gli atti disponibili; il diniego, se motivato logicamente, è difficilmente censurabile in Cassazione
  • In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che non evidenzino vizi specifici, essenziali e ricavabili dalla motivazione
  • Le spese relative a veicoli sono deducibili secondo le regole del T.U.I.R. (es. art. 164) e non per intero in molti casi; contestazioni sulla deducibilità richiedono elementi documentali precisi e conformi alla normativa fiscale
  • Le presunte vincite di gioco e altre giustificazioni di depositi richiedono documentazione concreta e coerente (data, ammontare, evidenze di biglietti o certificazioni); assenza di documentazione o discrepanze temporali indeboliscono la ricostruzione difensiva
  • La negazione del dolo (es. per impossibilità di presentare la dichiarazione a causa di un presunto attacco informatico) richiede prova robusta; dichiarazioni labili o non ratificate e l'assenza di perdita di dati documentata non sono sufficienti a escludere il dolo, specialmente se l'imputato è un professionista
  • L'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità è applicabile solo se l'ammontare dell'evasione è molto vicino alla soglia di punibilità; somme significativamente superiori escludono la non punibilità
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione palesemente illogica o arbitraria; formule sintetiche possono essere sufficienti se il quadro motivazionale complessivo è adeguato

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