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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1361/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, proclamando che la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di primo grado. Ne è conseguita l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili: le statuizioni civili della sentenza di primo grado confermate dal Tribunale devono essere eliminate. Il secondo motivo è stato assorbito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva che il reato di lesione personale lieve si era estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado. L'ultimo atto interruttivo della prescrizione era il decreto di convocazione delle parti emesso dal Giudice di pace il 16/10/2014 (che secondo l'art. 61 d.lgs. n. 274/2000 interrompe la prescrizione). Trattandosi di delitto di competenza del Giudice di pace, il termine di prescrizione minimo ex art. 157 c.p. è di sei anni e tale termine era decorso integralmente tra il 16/10/2014 e la sentenza di primo grado del 12/04/2021, senza cause di sospensione o interruzione intervenute nel frattempo. Inoltre il ricorrente censurava la mancata motivazione sulla statuizione civile e la violazione del divieto di affermare responsabilità penale dopo l'estinzione del reato (richiamando art. 578 c.p.p. e il principio di presunzione di innocenza, art. 27 Cost.)

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 274 del 2000

    Il decreto di convocazione delle parti innanzi al Giudice di pace ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione; qui il decreto del 16/10/2014 è stato considerato l'ultimo atto interruttivo prima della sentenza di primo grado

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine di prescrizione in rapporto alla pena edittale; per il delitto di lesione personale lieve di competenza del Giudice di pace è applicato il termine minimo di sei anni, che è risultato integralmente decorso nel periodo considerato

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla corretta gestione del processo e dei termini di prescrizione; la decisione richiama la necessità di valutare correttamente atti interruttivi e decorrenze

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata con riferimento agli effetti degli atti di impugnazione e all'esame delle eccezioni di prescrizione in sede di appello; la Corte ha verificato la correttezza dei calcoli relativi alla prescrizione

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza di appello (richiamata dal ricorrente in ordine alla mancata motivazione sul punto relativo alla prescrizione e alle statuizioni civili); la Corte ha ritenuto che la mancata adeguata valutazione della prescrizione giustificasse l'annullamento delle statuizioni civili

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato per censurare l'affermazione di responsabilità penale dopo l'estinzione del reato; la Corte ha ritenuto che, una volta estinto il reato per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado, non possa permanere un accertamento di responsabilità penale connesso alle conseguenze civili

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, invocato per criticare ogni affermazione di responsabilità penale successiva all'estinzione del reato

Massime di principio

  • Il decreto di convocazione davanti al Giudice di pace (art. 61 d.lgs. 274/2000) interrompe la prescrizione: va sempre considerato come possibile ultimo atto interruttivo nel calcolo dei termini
  • Per reati di competenza del Giudice di pace occorre verificare il termine minimo di prescrizione ex art. 157 c.p. (qui sei anni per lesioni lievi) e calcolarne l'effettiva decorrenza tra l'ultimo atto interruttivo e la sentenza di primo grado
  • Se la prescrizione si è estinta prima della pronuncia di primo grado, il reato è estinto e non possono sussistere statuizioni civili fondate su una responsabilità penale ormai estinta; tali statuizioni vanno eliminate
  • Il giudice d'appello deve motivare espressamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione e l'eventuale conferma di statuizioni civili; la mancata motivazione può determinare l'annullamento
  • Non è ammissibile accertare o affermare responsabilità penale quando il reato è già estinto, per rispetto del principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) e del divieto previsto in materia processuale

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