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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Varese

IRES - Spese di regia - Prova dell'inerenza - Contenuto - Deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi riaddebitati dalla casa madre per servizi di "management services" e "software management". L'Amministrazione finanziaria ne contestava l'inerenza e la documentazione, ritenendo non sufficientemente provato che tali prestazioni fossero effettivamente utili alla società italiana e correttamente imputate. La società ha sostenuto che la casa madre determinava centralmente le politiche internazionali del gruppo, regolava i rapporti contrattuali e forniva servizi di gestione strategica, mentre il general manager italiano conservava la direzione e l'operatività sul mercato nazionale.

La decisione

La contestazione è stata superata in favore della società contribuente. I costi sono stati ritenuti inerenti e deducibili perché è stata provata l'effettiva attività della casa madre nella definizione delle strategie e nella gestione dei rapporti contrattuali del gruppo. È stata inoltre considerata adeguata la documentazione costituita da contratti stipulati anteriormente all'esecuzione dei servizi, contenenti una descrizione dettagliata delle prestazioni e dei criteri di ripartizione dei costi.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi inerenti

    I costi sono deducibili quando risultano collegati all'attività d'impresa, anche se sostenuti nell'ambito di rapporti infragruppo, purché ne siano provate l'effettività, l'utilità e la corretta imputazione.

  • Principio di inerenza

    L'inerenza non richiede che il costo produca necessariamente un ricavo immediato o diretto, ma che sia funzionale all'attività economica dell'impresa. Nei servizi centralizzati di gruppo, tale requisito può essere dimostrato mediante la prova delle funzioni strategiche e organizzative effettivamente svolte dalla casa madre.

Massime di principio

  • Le spese infragruppo per servizi di gestione, coordinamento o software possono essere dedotte se il contribuente dimostra che i servizi sono stati effettivamente resi e sono funzionali all'attività della società beneficiaria.
  • La centralizzazione presso la casa madre delle politiche strategiche e dei rapporti contrattuali non esclude l'autonomia operativa della società italiana e può costituire prova dell'inerenza dei costi riaddebitati.
  • I contratti intercompany devono essere predisposti prima dell'erogazione dei servizi e descrivere con precisione prestazioni, modalità di calcolo e criteri di ripartizione dei costi.
  • La documentazione generica o meramente contabile è normalmente insufficiente: è opportuno conservare contratti, fatture, report delle attività, criteri di allocazione e ogni evidenza dell'effettivo beneficio ricevuto.
  • In caso di contestazione, la società deve provare non soltanto l'esistenza formale del rapporto infragruppo, ma anche la concreta utilità dei servizi e la ragionevolezza del riaddebito.

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