Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame avverso il decreto del 24/03/2023 con cui il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro del telefono cellulare del Leonzi, operato durante perquisizione in esecuzione di misura cautelare. L'indagato è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (acquisto di cocaina a fini di spaccio). I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., per omessa/errata motivazione sul fumus, lamentando un refuso sull'indicazione dell'autorità di polizia procedente (Polizia di Stato anziché Carabinieri) che, secondo il ricorrente, inficerebbe la valutazione degli elementi di fatto alla base del sequestro; (2) vizio per violazione dell'art. 275 c.p.p., per mancata e generica motivazione sulla proporzionalità del sequestro rispetto alle esigenze probatorie e alla tutela della riservatezza dei dati contenuti nel dispositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'errore formale relativo all'indicazione dell'organo procedente non incide sulla descrizione dell'ispezione, dalla quale risultava la presenza nella memoria del cellulare di "chat" di rilevante interesse investigativo. Quanto alla proporzionalità, i giudici del riesame hanno correttamente valutato che il dispositivo costituiva cosa pertinente e che era necessaria un'ulteriore attività di approfondimento del contenuto delle conversazioni, operazioni che vanno oltre la mera ispezione e implicano un bilanciamento di fatto tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza; tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non a quello di legittimità salvo manifesta sproporzione, non dimostrata nel caso. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Indica il reato per cui il Leonzi è indagato (acquisto ai fini di spaccio). Il contenuto delle chat è stato ritenuto idoneo a fornire il fumus commissi delicti necessario a giustificare il sequestro probatorio.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Denunciata per omessa/errata motivazione sul fumus; la Corte ha ritenuto l'osservazione meramente formale (refuso sull'autorità procedente) e non idonea a compromettere la descrizione fattuale dell'ispezione che documentava conversazioni di rilevante interesse.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Attiene alla proporzionalità del sequestro; la Corte ha richiamato i principi comuni al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, affermando che la verifica del bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza è valutazione di merito fondata su elementi di fatto e non sindacabile in sede di legittimità salvo ipotesi di manifesta sproporzione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (e successive proroghe/converti)

    Norma procedurale che ha permesso la trattazione con procedura scritta; citata per corretto inquadramento procedurale del giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • Un errore formale o refuso nell'indicazione dell'autorità procedente non invalida di per sé la motivazione del provvedimento se gli elementi di fatto rilevanti sono descritti e documentati in modo chiaro.
  • Per impugnare con successo il sequestro di un dispositivo elettronico occorre contestare specificamente la sussistenza del fumus o fornire elementi concreti che dimostrino l'irrilevanza o l'assenza del materiale indicato come probatorio; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La verifica della proporzionalità fra esigenze probatorie e tutela della riservatezza è essenzialmente una valutazione di fatto: il giudice di legittimità interviene solo se emerge una manifesta sproporzione, non per riequilibrare discrezionalità non patenti.
  • Quando il dispositivo è qualificato come "cosa pertinente" e non come "corpo del reato", il sequestro può essere giustificato dalla necessità di approfondire il contenuto (es. chats) mediante attività investigativa più approfondita rispetto alla mera ispezione visiva.
  • Nelle impugnazioni contro convalide di sequestro probatorio è utile specificare, con elementi probatori o argomentazioni precise, le alternative meno invasive possibili o dimostrare l'assenza di collegamento concreto tra il dispositivo e il reato contestato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.