Cassazione Civile, Ordinanza n. 08516/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente universitario non medico in servizio presso struttura ospedaliera, che aveva chiesto l’equiparazione retributiva al personale ospedaliero/dirigenziale ai fini dell’indennità perequativa cd. De Maria ex art. 31 d.P.R. 761/1979 per un lungo periodo di servizio. Il Tribunale aveva riconosciuto differenze retributive molto ampie; la Corte d’appello aveva ridotto l’importo e aveva distinto tra periodi e soggetti obbligati, applicando la prescrizione per una parte dei crediti verso l’azienda ospedaliera. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza d’appello con dieci motivi: ha denunciato violazione dell’art. 31 d.P.R. 761/1979 e dei CCNL della dirigenza sanitaria, sostenendo che la retribuzione di posizione minima unificata dovesse entrare nel calcolo dell’indennità perequativa; ha contestato l’interpretazione della clausola interpretativa ARAN/OO.SS.; ha dedotto vizi motivazionali; ha censurato l’utilizzo di documenti da parte del CTU e varie asserite violazioni del contraddittorio e delle norme sulla consulenza tecnica; ha infine contestato la declaratoria di prescrizione dei crediti verso l’azienda ospedaliera, sostenendo che gli atti interruttivi compiuti nei confronti dell’Università dovessero spiegare effetto anche nei confronti dell’ente ospedaliero. L’azienda ospedaliera, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la Corte territoriale aveva pronunciato oltre la domanda e comunque aveva erroneamente ritenuto non provato il pagamento delle somme dovute, oltre a dedurre violazioni in tema di prova e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nel merito tutti i motivi del ricorso principale salvo il nono, che è stato accolto. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulle questioni di consulenza tecnica e sulla pretesa duplicazione del pagamento, e infondate le doglianze principali sulla determinazione dell’indennità De Maria, confermando l’orientamento consolidato secondo cui nella base di calcolo non vanno incluse automaticamente le voci retributive dei dirigenti sanità collegate al conferimento di incarichi, salvo il periodo di effettivo incarico. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione, affermando che l’interruzione della prescrizione compiuta verso uno dei coobbligati può estendersi agli altri quando il rapporto tra gli enti sia assimilabile a un fenomeno successorio nella titolarità del rapporto di lavoro; perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame della questione della solidarietà/passività prescrizionale e per le spese. Il ricorso incidentale dell’azienda ospedaliera è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
indennità perequativa cd. De Maria
ha funzione perequativa tra personale universitario e personale del SSN e va calcolata senza includere automaticamente voci retributive collegate al conferimento di incarichi dirigenziali, salvo il periodo di effettivo incarico.
art. 33, comma 1, lett. A, CCNL dirigenza area III 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inclusione della retribuzione di posizione minima unificata nella base di calcolo; la Corte ne esclude l’applicazione automatica nel caso dell’indennità perequativa.
art. 64 d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione alla clausola interpretativa ARAN/OO.SS., ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione.
art. 40 CCNL 8 giugno 2000, dirigenza area III
richiamato nel quadro contrattuale invocato dal ricorrente, senza superare il principio per cui la retribuzione di posizione è legata all’incarico.
art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi estensiva della base di calcolo.
art. 3 CCNL del 6 maggio 2010, dirigenza area III
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto contrattuale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
invocati per censurare l’interpretazione della clausola ARAN/OO.SS.; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo interpretativo.
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.
artt. 194, 195 e 198 c.p.c.
invocati per contestare l’attività del CTU e la produzione documentale; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze per mancata allegazione del concreto pregiudizio.
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica e sulla produzione documentale.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel contesto delle censure sul materiale probatorio e sull’ammissibilità di documenti.
art. 447 c.p.c.
richiamato nel medesimo contesto processuale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 101 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla lesione del contraddittorio, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 1310 c.c.
l’interruzione della prescrizione verso uno dei condebitori solidali si estende agli altri; la Corte applica tale principio al rapporto tra Università e azienda ospedaliera.
art. 2943 c.c.
norma sull’interruzione della prescrizione invocata dal ricorrente.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente incidentale per dedurre lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente incidentale nel medesimo motivo.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
d.lgs. n. 517/1999
considerato nel delineare il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e Università e la successione nella titolarità del rapporto di lavoro.
art. 2112 c.c.
usato come parametro generale per leggere la vicenda come assimilabile a un fenomeno successorio nei rapporti di lavoro.
L. n. 724/1994, art. 22, comma 36
richiamata per limitare gli accessori riconosciuti sulle somme dovute.
Massime di principio
- L’indennità perequativa prevista per l’equiparazione del personale universitario al personale sanitario va determinata in funzione della comparazione legale tra i due trattamenti, ma non comporta l’inclusione automatica di emolumenti strettamente connessi a incarichi dirigenziali o direttivi; tali voci sono computabili solo se l’incarico sia stato effettivamente conferito nel periodo considerato.
- Nell’interpretazione della domanda, il giudice di merito deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e non alla sola formula letterale utilizzata dalla parte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di ultrapetizione è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi processuali è ammissibile solo se la parte indica il concreto pregiudizio difensivo derivante dalla violazione denunciata; non è sufficiente lamentare un’irregolarità astratta del procedimento o della consulenza tecnica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la mera valutazione comparativa e la diversa attendibilità attribuita ai mezzi istruttori.
- L’interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri; in ambito lavoristico, quando vi sia continuità sostanziale del rapporto o successione nella titolarità datoriale, il principio opera a tutela del credito del lavoratore anche nei confronti del soggetto subentrante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08488/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08495/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08497/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08499/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08501/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08502/2026 del 06/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →