Cassazione Penale, Sentenza n. 24226/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li ha ritenuti penalmente responsabili, per entrambi, di più episodi di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, primo comma) e, per un episodio, di tentata estorsione (capo 2). I motivi principali contestano: 1) contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe condannato alcuni episodi e assolto altri pur valorizzando lo stesso compendio probatorio (intercettazioni, messaggi WhatsApp, dichiarazioni reticenti degli acquirenti e sequestri); 2) errata esclusione della sussumibilita dei fatti nella fattispecie di lieve entita prevista dal quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, sostenendo che quantitativi e numero di cessioni erano modesti. Gabriele ha poi proposto motivi nuovi lamentando travisamento dei fatti e eccessiva valorizzazione della reticenza dei testi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) molte delle censure erano aspecifiche, fattuali e miravano a una rivalutazione del merito che spetta al giudice di merito; b) l'interpretazione del linguaggio intercettato e la valutazione della reticenza dei clienti sono questioni di fatto devolute alla Corte d'appello e la motivazione di quest'ultima è stata ritenuta logica e adeguata; c) l'esclusione della lieve entita ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è correttamente motivata con valutazione non atomistica dell'offensivita (riaddebitando rilevanza alla reiterazione, numerosita di assuntori, rete e modalita operative); d) i motivi nuovi sono inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, perché non attinenti ai capi originariamente impugnati; e) i ricorrenti dovranno sopportare le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il giudicato si è formato per i capi non impugnati.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Riferimento procedurale sulle modalita di trattazione del ricorso in Cassazione (utilizzato per la trattazione con discussione orale)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata ai fini di sintesi e esposizione dei motivi di ricorso nella cassazione
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento all'istituto dell'assoluzione per insufficienza di prove; i ricorrenti lamentavano incoerenza fra pronunce di condanna e assoluzione alla luce di tale criterio, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito coerente
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
primo comma e quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Il primo comma descrive il delitto di cessione di stupefacenti (utilizzato per le imputazioni); il quinto comma disciplina la fattispecie attenuata di lieve entita. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilita della lieve entita per valutazione complessiva e dinamica dell'attivita di spaccio (reiterazione, rete, numero di assuntori), valutazione confermata dalla Cassazione
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
l'inammissibilita dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi
Principio applicato per escludere i motivi nuovi introdotti in Cassazione quando riguardino capi non enunciati nell'atto originario di gravame
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che impone ai ricorrenti la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita dell'impugnazione
art. 581 lett. a), art. 311 e art. 611 cod. proc. pen.
art. 581 lett. a), art. 311, art. 611 cod. proc. pen.
Richiamati nei principi relativi all'originario atto di gravame e ai limiti dei motivi nuovi: i nuovi motivi devono riguardare i capi enunciati nell'atto originario
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e dell'interpretazione di linguaggio cifrato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicita della motivazione, non una rivalutazione completa delle prove
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entita ex art.73, comma 5 DPR 309/1990, non è sufficiente limitarsi al dato quantitativo statico: il giudice valuta 'in modo non atomistico' la reiterazione, la rete di assuntori, le modalita operative e la capacita di rifornimento
- La reticenza o le dichiarazioni elusive degli acquirenti possono concorrere a fondare una condanna se emergono unitamente ad altri elementi di riscontro (intercettazioni, messaggi, sequestri, modalità concordate di appuntamento)
- Se non si impugnano in cassazione specifici capi di un provvedimento, per quei capi si forma il giudicato e non è possibile later introdurre questioni ad essi relative come 'motivi nuovi'
- I 'motivi nuovi' in Cassazione sono ammissibili solo se attengono ai capi enunciati nell'atto originario di gravame; altrimenti sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.585 comma 4
- Un ricorso generico o aspecifico (che richiede di fatto una riconsiderazione della valutazione probatoria del merito) sarà probabilmente dichiarato inammissibile: le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata
- Quando le indagini evidenziano un quadro unitario di spaccio (ripetizione, linguaggio cifrato, piu acquirenti, sequestri), il giudice può escludere la minore offensivita anche se le singole cessioni sono di modica entita
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