Cassazione Penale, Sentenza n. 27765/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) contestando: 1) la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; 2) la violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei cinque telefoni cellulari posti in sequestro. La sentenza di primo grado aveva applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., 4 anni e 8 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, aveva disposto la confisca e distruzione dello stupefacente e, con formula estesa "confisca e distruzione di quanto altro in sequestro", aveva implicitamente disposto la confisca anche dei telefonini; invece il motociclo e parte del denaro erano stati restituiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo all'art. 129 c.p.p.) perché la pronuncia di patteggiamento è soggetta alle limitazioni di impugnabilità derivate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. introdotto dalla legge n. 103/2017. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione specifica e nemmeno implicita sulla confisca dei cinque telefonini; la generica formula "quanto altro in sequestro" non è sufficiente a fondare la confisca di tali beni, e le argomentazioni relative ad altri beni (motociclo, denaro, stupefacente) non possono valere. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla confisca dei telefonini, eliminandola e disponendone la immediata restituzione all'avente diritto; per il resto la sentenza è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
sentenza applicativa della pena su conforme richiesta delle parti (patteggiamento)
norma che disciplina l'accordo per l'applicazione della pena; la sentenza di patteggiamento è stata resa ai sensi di tale disposizione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
reato per cui è stato condannato l'imputato
norma sostanziale che punisce i reati di stupefacenti; ha retto la condanna principale per la quale è stato patteggiato
art. 129 cod. proc. pen.
norma che riguarda le cause di proscioglimento; il ricorrente lamentava la mancata verifica della loro insussistenza ma tale censura è inammissibile in Cassazione se proposta contro sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448 c.p.p.
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50 e art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
introduce il limite di ammissibilità del ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento, consentendo l'impugnazione solo per motivi tassativamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza)
art. 240 cod. pen.
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca dei telefoni; la Corte ha valutato la questione come carente di motivazione della confisca, indipendentemente dalla specifica applicazione dell'art. 240
art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990
norma che prevede la confisca e la distruzione dello stupefacente; la Corte osserva che tale disposizione giustifica la confisca delle droghe ma non può essere estesa ai telefonini senza specifica motivazione
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento le possibilità di ricorso in Cassazione sono limitate dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis: censure generiche sulla mancata verifica di cause di proscioglimento sono inammissibili.
- La confisca di beni deve essere motivata specificamente in sentenza; una formula generica del tipo "quanto altro in sequestro" non è sufficiente a giustificare la confisca di singoli oggetti.
- Non è possibile estendere la motivazione che giustifica la confisca di un particolare bene (es. stupefacente, sulla base dell'art. 87 DPR 309/1990) ad altri beni di diversa natura (es. telefoni) senza ragionamento dedicato.
- Se la confisca di determinati beni è disposta senza motivazione, la Cassazione può annullare quella statuizione senza rinvio e disporre la restituzione immediata agli aventi diritto.
- Nel ricorso per Cassazione è strategico limitare e fondare le censure entro gli ambiti espressamente ammessi per le sentenze di patteggiamento; per questioni di motivazione riguardanti decisioni accessorie (come la confisca) la Corte può accogliere il ricorso anche se il resto della sentenza rimane confermato.
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