Cassazione Penale, Sentenza n. 20180/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Nola del 27/05/2022 che aveva rigettato: i) l'istanza di accertamento della violazione del divieto di ne bis in idem tra il reato contestato al capo B) con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Latina del 25/10/2017 e i reati di cui ai capi A) e B) nella sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/06/2017; ii) in subordine, la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i medesimi reati. Il ricorrente deduceva: 1) errore nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione sull'identità dell'arma (sosteneva l'unicità della pistola); 2) violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione (identità del reato, prossimità temporale e nesso teleologico legato alla latitanza); 3) violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge per una presunta irregolare assegnazione dell'istanza a un giudice non previsto dalle tabelle del Tribunale di Nola.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la doglianza sul giudice naturale, non avendo il ricorrente specificato condotte o elementi che dimostrassero un'assegnazione arbitraria extra-tabellare. Quanto ai profili sostanziali (identità dell'arma e continuazione), la Corte ha accolto la preclusione: la stessa Sezione si era già pronunciata sulla identica questione con la sentenza n.20763 del 16/02/2022 e il ricorrente non ha indicato elementi nuovi idonei a superare la precedente valutazione che escludeva l'identità delle pistole. La Corte ha ricordato l'onere della parte di provare l'identità del fatto per l'eccezione di ne bis in idem. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'assegnazione dei giudici agli uffici e ai procedimenti e non attiene alla capacità del giudice; tuttavia l'assegnazione può essere sindacata se arbitraria e extra-tabellare, ma l'attore deve specificare e dimostrare la condotta elusiva.
art. 25, comma 1 Cost.
Principio della precostituzione del giudice per legge richiamato per bilanciare l'assegnazione interna dei giudici; usato come parametro costituzionale per valutare vizi di assegnazione.
art. 111, comma 2 Cost.
Richiama i principi di terzietà e imparzialità del giudice e la ragionevole durata del processo; impone criteri oggettivi e predeterminati nella distribuzione degli affari giudiziari.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4 n. 35585/2017; Sez. 6 n. 13833/2015; Sez. 6 n. 39239/2013; Sez. 1 n. 10320/2022 e altre)
Dottrina giurisprudenziale consolidata sul limite dell'art.33 c.p.p. (solo assegnazioni arbitrariamente extra-tabellari violano il giudice naturale) e sul principio di preclusione: il rigetto precedente di istanza di continuazione impedisce la riproposizione in assenza di elementi nuovi.
Massime di principio
- La riproposizione di un'istanza già definitivamente rigettata è preclusa salvo la produzione di elementi nuovi e decisivi (nova) che non erano stati valutati in precedenza.
- In caso di eccezione di ne bis in idem, grava sul ricorrente l'onere di provare l'identità del fatto: l'assenza di prova dell'identità dell'arma o dell'evento ostacola l'accoglimento dell'eccezione.
- Una consulenza o perizia già valutata negativamente dal giudice della cognizione difficilmente costituisce elemento di novità se non contiene dati sostanzialmente nuovi e decisivi.
- La domanda di riconoscimento della continuazione è preclusa se già respinta dal giudice dell'esecuzione, salvo che non emergano elementi nuovi che giustifichino la revisione della decisione.
- La censura relativa al 'giudice naturale precostituito' richiede una dimostrazione specifica e circostanziata dell'assegnazione arbitraria extra-tabellare; affermazioni generiche sono inammissibili.
- L'impugnazione in Cassazione che non supera i requisiti di ammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza e la novità degli argomenti prima di proporla.
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