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Sentenza

Sentenza n. 2773/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di estradizione verso il Perù del 15 maggio 2025 e, in primo grado, gli atti concernenti la fissazione e la rinnovazione della data di consegna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino peruviano ha impugnato il decreto di estradizione adottato dal Ministro della Giustizia a seguito della domanda del Governo peruviano e del previo accertamento favorevole della Corte d’Appello di Roma, confermato dalla Corte di Cassazione. Ha dedotto: la mancata considerazione del proprio radicamento sociale e familiare in Italia; l’omessa valutazione del rischio di trattamenti disumani o degradanti nelle carceri peruviane; la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Trattato di estradizione Italia-Perù, per intervenuta prescrizione del reato secondo la legge italiana, assumendo che il decreto avesse limitato la condotta al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2007; la perdita di efficacia del decreto per il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 708 c.p.p. e dall’art. 11 del Trattato, nonché l’illegittimità della successiva fissazione di una nuova data di consegna. In appello ha contestato il rigetto del TAR, sostenendo in particolare che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data originaria del 15 giugno 2025 o, comunque, dalla comunicazione del venir meno della sospensione cautelare, e che il Ministro non avrebbe potuto fissare autonomamente una nuova data dopo il decorso del termine. Ha inoltre dedotto che l’aggravamento della situazione carceraria e politica peruviana successivo alla decisione penale imponesse una nuova valutazione amministrativa e che il riferimento temporale contenuto nel decreto fosse vincolante per effetto del principio di specialità.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Lazio è stata confermata. Quanto al termine di consegna, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la data originaria del 15 giugno 2025 fosse stata fissata prima e impedita dalla sospensione cautelare del TAR del 29 maggio 2025. Poiché, alla scadenza della data originaria, l’effetto di fissazione era già paralizzato e, dopo la cessazione della misura cautelare, la data era ormai trascorsa, il termine di trenta giorni non aveva mai iniziato a decorrere. Il Ministero doveva quindi esercitare nuovamente il potere di fissare una data di consegna, senza che ciò costituisse una proroga di un termine già iniziato. La fattispecie non rientrava nell’art. 708, comma 5, c.p.p., relativo alla sospensione di un termine validamente operativo, ma nella diversa ipotesi di mancata decorrenza del termine. È stata esclusa anche la tardività della nuova comunicazione ministeriale: l’eventuale violazione di un termine procedimentale non espressamente qualificato come perentorio non consuma il potere amministrativo né determina l’illegittimità dell’atto tardivo. Le censure relative ai trattamenti inumani o degradanti sono state respinte perché gli elementi prodotti non dimostravano un rischio concreto e individualizzato per l’estradando; gli episodi di violenza documentati riguardavano dirigenti o personale penitenziario, lo stato di emergenza non era stato collegato a trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali dei detenuti e gli atti vandalici alla tomba familiare non provavano un rischio personale. Il radicamento familiare in Italia è stato ritenuto estraneo ai presupposti di rifiuto dell’estradizione previsti dall’art. 4 del Trattato Italia-Perù, che disciplina compiutamente il relativo potere senza richiamare le condizioni personali o familiari dell’interessato. In tema di prescrizione e principio di specialità, l’istruttoria disposta in appello ha dimostrato che la domanda di estradizione riguardava una condotta protrattasi oltre il 2007, fino al 2011, sicché il riferimento al solo anno 2007 nel dispositivo del decreto costituiva una sintesi parziale, da leggere in correlazione con la domanda di estradizione e il mandato di arresto internazionale. Non vi era pertanto divergenza tra domanda e decreto, né violazione del principio di specialità. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 708 c.p.p.

    Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita ... e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del Ministro della giustizia ... Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando.

    La disposizione riguarda la sospensione di un termine di consegna già validamente fissato e operativo. Non disciplina direttamente l’ipotesi in cui la data originaria sia stata paralizzata da una misura cautelare prima che il termine iniziasse a decorrere; in tale ipotesi l’Amministrazione deve fissare una nuova data.

  • art. 11 Trattato di estradizione Italia-Perù, ratificato con l. 3 maggio 2004, n. 135

    Il termine per la consegna è di 30 giorni ... e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 30 giorni. La decisione di concedere l’estradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta.

    La perdita di efficacia consegue al mancato rispetto del termine decorrente dalla data di consegna validamente fissata. Quando la data originaria è divenuta inutilizzabile per effetto della sospensione cautelare, il termine non decorre e deve essere fissata una nuova data.

  • art. 697, comma 1-ter, c.p.p.

    Quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.

    La disposizione non si applica quando il trattato internazionale disciplina compiutamente i presupposti del rifiuto dell’estradizione.

  • art. 4 Trattato di estradizione Italia-Perù

    Se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l’azione penale relativa al reato per il quale si richiede l’estradizione.

    Il presupposto della prescrizione deve essere valutato con riferimento al reato oggetto della domanda di estradizione, individuato mediante la lettura coordinata del decreto ministeriale con la richiesta e il mandato di arresto internazionale.

  • art. 8 Trattato di estradizione Italia-Perù

    È richiamato in relazione al principio di specialità; il decreto di estradizione deve essere correlato alla domanda accolta, senza che il riferimento sintetico contenuto nel dispositivo comporti necessariamente una limitazione temporale diversa da quella risultante dalla richiesta.

  • art. 699 c.p.p.

    È richiamato in relazione al principio di specialità dell’estradizione.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Anche ove applicabile il termine ordinario di conclusione del procedimento, la sua violazione, in assenza di espressa qualificazione come perentorio, non determina la decadenza dal potere né l’illegittimità dell’atto tardivo.

  • art. 13 Cost.

    La riserva di legge in materia di libertà personale non impedisce che gli aspetti esecutivi della consegna siano regolati dalle determinazioni organizzative dell’Amministrazione, poiché la garanzia centrale consiste nel controllo giurisdizionale sulle condizioni di estradabilità.

Massime di principio

  • Quando la data di consegna dell’estradando è fissata da un provvedimento amministrativo ma, prima che essa giunga, l’efficacia del provvedimento è sospesa in sede cautelare, il termine per la consegna non inizia a decorrere; cessata la sospensione, se la data è ormai trascorsa, l’Amministrazione deve esercitare nuovamente il potere fissando una nuova data, senza che ciò integri una proroga di un termine già decorrente.
  • La disciplina che sospende il termine di consegna durante la sospensione giudiziale dell’efficacia del decreto di estradizione presuppone che il termine sia stato validamente fissato e abbia iniziato a decorrere; essa non si applica alla diversa ipotesi in cui la sospensione cautelare abbia impedito ab origine la produzione dell’effetto di fissazione della data.
  • In assenza di una disposizione che qualifichi espressamente come perentorio il termine per l’adozione o la comunicazione della nuova data di consegna, il suo superamento non consuma il potere amministrativo e non rende illegittimo l’atto tardivo, ferma la possibilità di attivare i rimedi contro l’inerzia amministrativa.
  • Nell’impugnazione del decreto ministeriale di estradizione, il giudice amministrativo non può riesaminare le condizioni di estradabilità già valutate dal giudice penale, salvo che siano dedotti vizi propri del provvedimento amministrativo o sopravvenienze concretamente idonee a dimostrare la violazione di diritti fondamentali.
  • Quando un trattato disciplina compiutamente i presupposti del rifiuto dell’estradizione, il Ministro della Giustizia deve attenersi a tali presupposti e non è tenuto a valutare il radicamento familiare o sociale dell’estradando se il trattato non lo contempla tra le circostanze rilevanti.
  • Ai fini della verifica della corrispondenza tra domanda e decreto di estradizione, il contenuto del decreto deve essere letto in correlazione con la domanda di estradizione e il mandato di arresto internazionale; una descrizione sintetica o parziale nel dispositivo non comporta una limitazione temporale della condotta quando la domanda, accolta senza limitazioni, identifica un fatto più ampio e unitario.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAppelloIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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