Ordinanza n. 396/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento dei provvedimenti comunali, a firma del Responsabile del Settore 5, Governo e Gestione Territorio, dell’1/12/2024, avente “come contraente la società Domusnord srl”; del 18/03/2024, avente ad oggetto “Ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per riscossione polizze fidejussorie n. 1311534 e 1311535 emesse da “La Viscontea S.P.A.” per conto di “Domusnord S.R.L.” in data 20.3.2001”; del 5/12/2024, conosciuti dal Ricorrente in data 23/01/2026, a seguito della loro messa a disposizione da parte della COFACE a fronte della diffida di quest’ultima al Ricorrente, quale co-obbligato della polizza in questione, per il rimborso del relativo importo escusso dal Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi quelli non conosciuti nei rispettivi contenuti, cui così rinviano i sopra indicati provvedimenti comunali impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali relativi all’ingiunzione di pagamento per la riscossione di polizze fideiussorie e agli atti presupposti concernenti l’esecuzione e la collaudabilità delle opere di urbanizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento alcuni provvedimenti comunali, tra cui l’ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per la riscossione di due polizze fideiussorie emesse per conto della società obbligata, nonché ulteriori atti comunali collegati, conosciuti il 23 gennaio 2026 dopo che la compagnia assicurativa li aveva messi a disposizione e gli aveva richiesto il rimborso dell’importo escusso dal Comune, in ragione della sua qualità di co-obbligato. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una completa ricostruzione amministrativa e documentale dei fatti, con particolare riguardo agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, allo stato di esecuzione delle opere di urbanizzazione, agli atti di contestazione dell’inadempimento, alle modalità di verifica in contraddittorio e agli elementi posti a fondamento dell’escussione delle garanzie.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un’istruttoria ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando al Comune di depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una dettagliata relazione sui fatti di causa e la documentazione indicata in motivazione. Gli incombenti riguardano, tra l’altro, la corrispondenza relativa al provvedimento dell’1 dicembre 2024, gli atti comunali del 5 marzo 2021 e del 24 febbraio 2023, la determinazione del 23 ottobre 2023, la diffida del 13 dicembre 2023, gli atti sull’accertamento dell’inadempienza della società, la collaudabilità e il collaudo delle opere di urbanizzazione, il computo metrico, la relazione tecnica, gli atti di verifica in contraddittorio e la documentazione relativa ai sopralluoghi e alle istruttorie tecniche del 2025-2026. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza del mese di marzo 2027. Nessuna statuizione è stata resa sui motivi di ricorso, sulla legittimità degli atti impugnati o sulle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per gli adempimenti documentali e informativi richiesti all’amministrazione ai fini della decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di acquisire una relazione sui fatti e la documentazione necessaria per decidere.
R.D. n. 639/1910
Indicato nel provvedimento impugnato quale disciplina dell’ingiunzione comunale per la riscossione delle somme relative alle polizze fideiussorie.
Massime di principio
- Quando la documentazione disponibile non consente di ricostruire compiutamente i fatti rilevanti per la decisione, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata e gli atti necessari.
- In una controversia sull’escussione di garanzie fideiussorie poste a presidio di obblighi derivanti da una convenzione urbanistica, l’istruttoria può riguardare sia l’effettivo stato di esecuzione degli obblighi garantiti sia gli atti e le verifiche amministrative che hanno fondato l’accertamento dell’inadempimento.
- Prima di decidere sulla legittimità dell’escussione di una garanzia collegata a opere di urbanizzazione, il giudice può richiedere la documentazione relativa alla collaudabilità, al collaudo, agli eventuali computi metrici e alle verifiche svolte in contraddittorio con i soggetti interessati.
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