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Circolare

Circolare numero 73 del 29-3-2000

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dell’UCI sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 28 marzo 2000 tra INPS e UCI per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Vengono chiariti i soggetti interessati, le modalità di rilascio e validità della delega, i casi di invalidità o contestazione, la misura percentuale del contributo, le procedure automatizzate e contabili, nonché il costo del servizio e i rapporti con le sedi locali.

Convenzione INPS-UCI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-UCI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 28 marzo 2000 tra INPS e Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni economiche temporanee, dei contributi associativi sindacali dovuti dagli iscritti. Il quadro riguarda in particolare mobilità, disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale, con specifiche regole operative, contabili e procedurali.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. Nel testo convenzionale, l’ambito viene precisato includendo i lavoratori aventi titolo a:

  • indennità di mobilità,
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali,
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

La trattenuta sindacale è ammessa soltanto per i soggetti che abbiano rilasciato una delega valida secondo le modalità previste dalla convenzione e dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Delega personale: forma, contenuto e acquisizione

Il diritto di versare i contributi associativi mediante trattenuta si esercita con delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega:

  • è inserita nel modulo di domanda della prestazione previdenziale,
  • deve essere firmata dal lavoratore,
  • deve recare il timbro dell’organizzazione sindacale,
  • deve riportare la firma di un rappresentante dell’organizzazione espressamente delegato,
  • deve identificare l’organizzazione sindacale con il codice assegnato dall’INPS; per l’UCI è indicato il codice 1001.

Le SAP devono controllare che siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale

Per i casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, la disciplina è più articolata. Il datore di lavoro deve:

  • indicare, nella comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto, i dati relativi alla delega per ciascun lavoratore,
  • specificare il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo,
  • indicare la misura percentuale del contributo,
  • conservare le deleghe ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.

La circolare preannuncia che le SAP forniranno alle aziende le istruzioni operative necessarie.

Invalidità della delega e contestazione delle trattenute

La convenzione individua i casi di invalidità della delega. In particolare, è invalida la delega:

  • non sottoscritta dal lavoratore,
  • priva del timbro dell’organizzazione sindacale,
  • priva della firma del legale rappresentante dell’organizzazione.

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, la delega non produce effetti se il datore di lavoro non comunica il codice della sigla destinataria e la relativa percentuale sugli elenchi dei lavoratori, sul modello I.G.Str/AUT o sul corrispondente supporto magnetico.

Se il lavoratore contesta formalmente la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato la delega, l’INPS cessa la trattenuta dal mese successivo a quello in cui viene a conoscenza della contestazione. In tale ipotesi l’organizzazione sindacale beneficiaria deve restituire le quote già incassate.

Revoca, annullamento o riduzione della prestazione

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Nei casi di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote trattenute resta a carico dell’organizzazione sindacale. La convenzione ribadisce che l’INPS è estraneo al rapporto associativo e svolge soltanto il ruolo di esattore. Il recupero dell’indebito sulla prestazione avviene comunque al lordo della ritenuta sindacale.

Misura del contributo sindacale

La misura del contributo deve essere indicata espressamente in percentuale nell’atto di delega ed è uniforme per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione e per ciascun tipo di prestazione. L’UCI ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Procedure automatizzate e trasmissione dei dati

Le procedure automatizzate di liquidazione dei trattamenti C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono predisposte per acquisire, calcolare e stampare la documentazione di pagamento, al fine di trattenere e versare le quote associative alle organizzazioni sindacali indicate nelle deleghe.

Da ciascun flusso elaborativo periferico devono essere prodotte liste analitiche contenenti, per ciascuna struttura sindacale:

  • i dati identificativi dei titolari delle prestazioni,
  • il tipo di indennità liquidata,
  • l’importo delle trattenute operate.

Tali liste vanno trasmesse secondo le modalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati in sede locale. La circolare riporta anche i riferimenti dell’UCI per i versamenti: sede legale in Roma, via in Lucina 11, e conto corrente bancario n. 00339652 presso la Banca di Roma, agenzia 8, via Federico Cesi 8, Roma, con coordinate indicate nel testo.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con appositi messaggi per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative.

Rapporti con le organizzazioni sindacali a livello locale

In attuazione delle precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 221 del 10 ottobre 1990, il dirigente della SAP deve disporre che i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali delegatarie facciano riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per tutte le questioni sorte nell’applicazione della convenzione. Tale funzionario cura il raccordo con i responsabili degli uffici competenti per materia.

Costi del servizio e disciplina contabile

Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.327 per singola delega. Nella parte contabile sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 27/51, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell’UCI;
  • GPA 37/51, per l’accreditamento dei contributi sindacali all’UCI;
  • GPA 18/51, per la rilevazione del debito verso l’UCI.

I pagamenti a favore dell’organizzazione devono essere imputati a debito del conto GPA 18/51; l’eventuale saldo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. Le spese per il servizio di esazione e la relativa IVA devono essere trattenute sulle somme da versare all’UCI e imputate rispettivamente ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Durata ed efficacia della convenzione

La convenzione è efficace dalla data di stipula, 28 marzo 2000, e resta valida fino al 31 dicembre 2001. È previsto il rinnovo tacito annuale salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, se emergano esigenze di modifiche o integrazioni.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato finale riporta le variazioni al piano dei conti con l’istituzione dei conti GPA 18/51, GPA 27/51 e GPA 37/51, corredati dalle rispettive denominazioni complete e abbreviazioni per la gestione contabile dei contributi sindacali UCI sulle prestazioni economiche temporanee.

Punti principali

Ambito soggettivo

Possono avvalersi della convenzione i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, compresi i trattamenti previsti per la CISOA e la disoccupazione non agricola nei chiarimenti operativi.

Delega sindacale e validità

La trattenuta può essere effettuata solo in presenza di delega personale, volontaria e sottoscritta dal titolare della prestazione, inserita nel modulo di domanda. La delega deve recare anche timbro e firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale e ha efficacia solo per il pagamento della prestazione richiesta, con possibilità di revoca o nuova delega entro il 20 ottobre per le prestazioni con domanda valida oltre l’anno.

Pagamento diretto e controlli

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati della delega, il codice dell’organizzazione sindacale e la misura percentuale del contributo; la delega va conservata dal datore di lavoro. Le SAP devono verificare il rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali.

Contestazioni, revoche e restituzioni

Se il lavoratore contesta la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo e il sindacato restituisce le somme già incassate. In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote rimane a carico dell’organizzazione sindacale, restando l’INPS estraneo al rapporto associativo.

Misura del contributo

La delega deve indicare in percentuale la misura del contributo, uguale per tutti gli iscritti della stessa organizzazione e per tipo di prestazione. L’UCI ha comunicato: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria, 1% sui restanti trattamenti indicati.

Procedure automatizzate e flussi informativi

Le procedure di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono predisposte per acquisire e stampare la documentazione necessaria alla trattenuta. Vengono prodotte liste analitiche per ciascuna struttura sindacale con dati identificativi, tipo di indennità e importi trattenuti, da trasmettere secondo le modalità convenute localmente.

Costo del servizio e contabilità

Il costo del servizio è fissato in lire 1.327 per singola delega. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 27/51, GPA 37/51 e GPA 18/51; il rimborso spese e la relativa IVA vanno imputati ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. I versamenti all’UCI sono imputati a debito del conto GPA 18/51.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla stipula del 28 marzo 2000 ed è valida fino al 31 dicembre 2001. È previsto rinnovo tacito annuale salvo disdetta da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno con raccomandata A/R.

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