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Circolare

Circolare numero 69 del 28-3-2000

Con l’avvio della riforma della riscossione esattoriale si rende necessario definire tutte le pendenze relative alle emissioni 1989-1990 per cui si richiede il benestare delle Sedi sui residui da nastro trasmessi dai concessionari. Vengono richiesti dati sui ruoli sospesi dal TAR o trasformati in ruoli senza obbligo. Recupero crediti – trasmissione sgravi esattoriali modelli VAT 12.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la chiusura delle pendenze relative ai ruoli esattoriali 1989-1990, chiedendo alle Sedi di verificare la corrispondenza tra prospetti contabili dei concessionari, nastri magnetici e atti d’ufficio, anche ai fini del pagamento delle somme ex art. 17 della legge n. 413/1991. Vengono indicate le anomalie riscontrate, le diverse casistiche operative per le Sedi, gli adempimenti delle Direzioni Regionali e il divieto di rilasciare il nulla osta allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze non definite. La circolare richiama inoltre i ruoli sospesi dal TAR, i ruoli trasformati in ruoli senza obbligo di anticipazione, e sollecita la trasmissione degli sgravi esattoriali (modelli VAT 12).

Definizione delle partite a ruolo 1989-1990 e verifica dei residui tramite nastri magnetici

Definizione dei ruoli esattoriali 1989-1990 e verifica dei residui

La circolare interviene per accelerare la sistemazione delle pendenze relative ai ruoli esattoriali iscritti negli anni 1989 e 1990, nel contesto della riforma della riscossione introdotta dai decreti legislativi nn. 46/99, 112/99 e 326/99. L’obiettivo è completare la verifica dei residui tramite confronto tra prospetti cartacei dei concessionari, nastri magnetici e atti contabili delle Sedi, così da consentire la corretta chiusura delle posizioni e l’eventuale pagamento delle somme anticipate ai sensi dell’art. 17 della legge n. 413/1991.

Quadro generale e obblighi dei concessionari

La circolare richiama le precedenti disposizioni della circolare n. 74/93 e gli accordi con Ascotributi richiamati dalla circolare n. 41/93. I concessionari devono presentare un prospetto di rendicontazione dei ruoli emessi nel biennio 1989-1990; le Sedi devono verificarne la congruità contabile e, in caso di concordanza, procedere al pagamento delle somme dovute ex art. 17. Dopo la fase cartacea, i concessionari devono trasmettere al Consorzio Nazionale Concessionari i nastri magnetici contenenti le partite non pagate, secondo il tracciato già allegato alla precedente circolare Ascotributi.

Stato delle lavorazioni e trasmissione dei dati alle Direzioni Regionali

Alla data della circolare risultano ricevuti 127 nastri magnetici, dei quali 109 letti e 18 restituiti al C.N.C. per vari motivi. I supporti riguardano la rendicontazione parziale o totale degli ambiti esistenti al 1° febbraio 1995. La Direzione Centrale provvederà a inviare alle Direzioni Regionali un prospetto riepilogativo con i codici dei concessionari, l’ammontare lordo del carico originario, i residui risultanti dai nastri distinti per gli anni 1989 e 1990, nonché l’indicazione dei nastri mancanti o restituiti perché non leggibili o non pertinenti.

Verifiche delle Sedi e termine di riscontro

Una volta acquisiti i dati derivanti dalla lettura dei nastri, le Sedi dovranno verificare la corrispondenza con gli atti contabili e/o con il prospetto cartaceo trasmesso dalla concessione che aveva già consentito il pagamento delle somme di cui all’art. 17. Le Direzioni Regionali dovranno poi segnalare, per ogni Sede interessata, se i residui da nastro possano essere ritenuti validi alla luce della concordanza raggiunta con il concessionario. La comunicazione alla Direzione Centrale deve pervenire entro il 30 aprile p.v.

Anomalie emerse e possibili cause

Dall’esame dei dati contenuti nei nastri sono emerse diverse anomalie, in particolare casi in cui l’ammontare dei residui risulta superiore al carico originario. La circolare ipotizza che ciò dipenda dall’invio di più nastri magnetici lavorati in tempi diversi senza che sia stato chiarito se i successivi fossero sostitutivi o integrativi dei precedenti. Altre difformità possono dipendere da diverse date di rilevazione dei residui, da riscossioni intervenute nel frattempo o da errori nel calcolo degli aggi di riscossione o dell’IVA sugli aggi.

Modalità operative per le diverse situazioni delle Sedi

Se la Sede dispone sia del prospetto contabile sia del nastro, deve confrontare i dati e, in caso di concordanza, attestare che i residui possono essere valorizzati. In presenza di discordanze, deve contattare il concessionario, tenendo presente che alcune differenze possono essere spiegate da riscossioni successive o da errori di calcolo minori.

Se la Sede conosce i dati del nastro ma non possiede il prospetto contabile, può partire dai dati del nastro per definire la concordanza con il concessionario. Se il nastro si rivela errato rispetto agli atti d’ufficio, il concessionario deve prima riallinearsi sul cartaceo e poi trasmettere un nuovo nastro coerente.

Se la Sede dispone del prospetto ma non del nastro, e ritiene corretti i dati del prospetto anche alla luce di eventuali riscossioni successive, deve sollecitare il concessionario a predisporre il nastro con gli stessi dati del prospetto.

Se la Sede non dispone di alcun dato, deve verificare preliminarmente gli atti d’ufficio e poi concordare con urgenza le risultanze contabili con i concessionari, così da velocizzare la formazione del nastro e del prospetto.

Prospetto contabile come dichiarazione di responsabilità e mancato pagamento senza concordanza

La circolare precisa che, anche nei casi in cui il concessionario ritenga di non dover percepire le somme ex art. 17, il prospetto contabile resta una dichiarazione di responsabilità e va comunque acquisito. Solo se i dati contabili risultano coerenti può essere confermata la valorizzazione del nastro. In mancanza del prospetto e della conseguente concordanza contabile, non deve essere effettuato il pagamento delle somme previste dall’art. 17 della legge n. 413/1991.

Adempimenti delle Direzioni Regionali e blocco del nulla osta cauzionale

Le Direzioni Regionali devono indicare le concessioni che non si attiveranno per la definizione delle pendenze, poiché tali casi saranno interessati anche dall’ASCOTRIBUTI e dal Ministero delle Finanze. La circolare ribadisce inoltre che, in presenza di pendenze contabili ancora aperte, non deve essere rilasciato alcun nulla osta allo svincolo della cauzione richiesto dai concessionari alla scadenza del contratto esattoriale.

Concessionari a debito e concessioni cessate

Quando dal prospetto contabile il concessionario risulti a debito, la richiesta di riversamento deve essere formalizzata indicando le modalità di pagamento; eventuali opposizioni devono essere trasmesse alla Direzione Centrale per le relative valutazioni.

Per le concessioni cessate dall’1 febbraio 1995, la circolare ricorda che nel 1996, in base a disposizioni ministeriali, i residui della gestione avrebbero dovuto essere consegnati al concessionario subentrante. I dati contabili necessari alla compilazione del prospetto e del nastro possono quindi essere predisposti dall’attuale concessionario sulla base degli elenchi dei residui trasmessi, con collaborazione delle Sedi e, se necessario, dell’ambito cessato.

Ruoli sospesi dal TAR e ruoli trasformati in ruoli senza obbligo di anticipazione

Nelle comunicazioni delle Sedi Regionali devono essere indicati anche i ruoli sospesi e successivamente annullati a seguito di sentenze del TAR, che ha ritenuto illegittima l’emissione dei ruoli di luglio e settembre 1989. Devono inoltre essere segnalati i ruoli originariamente emessi con obbligo di anticipazione e successivamente trasformati, in base a decreti intendentizi, in ruoli senza obbligo.

Sgravi esattoriali e valorizzazione dei residui

La circolare sollecita nuovamente la trasmissione ad host degli sgravi esattoriali (DM, ART/COMM) già acquisiti dalle Sedi, come richiesto dai messaggi n. 16327 del 25 gennaio 1999 e n. 31578 del 20 maggio 1999. Tale adempimento è necessario per verificare, nella sistemazione delle posizioni assicurative, che gli sgravi per indebito siano stati correttamente valorizzati dai concessionari e che i residui presenti nei nastri corrispondano effettivamente alle quote inesigibili.

Comunicazioni finali

Le comunicazioni di benestare sui nastri magnetici devono essere inviate via fax al numero 06 50904549, all’attenzione della dott.ssa Micheletti Maria, telefono 06/59054575.

Punti principali

Riforma della riscossione e definizione dei ruoli 1989-1990

La circolare si inserisce nel quadro della riforma della riscossione introdotta dai decreti legislativi nn. 46/99, 112/99 e 326/99, che ha affidato agli Istituti previdenziali il recupero dei crediti tramite concessionari. Restano da sistemare le partite iscritte a ruolo esattoriale negli anni 1989-1990, e viene ritenuto urgente chiudere tutte le pendenze ancora aperte.

Rendicontazione cartacea, art. 17 legge n. 413/1991 e nastri magnetici

In continuità con la circolare n. 74/93 e con gli accordi richiamati dalla circolare n. 41/93, i concessionari devono presentare un prospetto di rendicontazione dei ruoli 1989/1990. Le Sedi devono verificare la coerenza contabile del prospetto e, se concordano i dati, pagare le somme anticipate dagli ex esattori ai sensi dell’art. 17 della legge n. 413/1991. Dopo la rendicontazione cartacea, i concessionari devono inoltre trasmettere al Consorzio Nazionale Concessionari i nastri magnetici con le partite non pagate, secondo il tracciato già allegato alla circolare Ascotributi.

Dati già pervenuti e prossima trasmissione ai Direttori Regionali

Risultano pervenuti 127 nastri magnetici tramite il C.N.C., di cui 109 letti e 18 restituiti per vari motivi. I nastri riguardano la rendicontazione parziale o totale degli ambiti delle concessioni esistenti al 1° febbraio 1995. A breve sarà inviato alle Direzioni Regionali un prospetto con i codici dei concessionari, il carico originario lordo, i residui contenuti nei nastri per gli anni 1989-1990 e l’indicazione dei nastri mancanti o restituiti perché non leggibili o non pertinenti.

Verifiche delle Sedi e termine per la comunicazione

Ricevuti i dati di lettura dei nastri, le Sedi devono confrontarli con gli atti contabili e/o con il prospetto cartaceo già trasmesso dalla concessione. Le Direzioni Regionali devono poi comunicare, per ciascuna Sede interessata, se i residui risultanti dai nastri possono essere considerati validi. La comunicazione deve pervenire alla Direzione Centrale entro il 30 aprile p.v.

Anomalie riscontrate e possibili cause

Dall’analisi dei nastri emergono anomalie, tra cui il caso in cui i residui risultano superiori al carico originario. La circolare ipotizza che ciò dipenda dall’invio di più nastri lavorati in tempi diversi senza indicazione della loro natura sostitutiva o integrativa. Altre differenze possono derivare da diverse date di rilevazione dei residui, da riscossioni intervenute tra le due fasi di lavorazione, da errori nel calcolo degli aggi di riscossione o dell’IVA sugli aggi.

Casistica operativa: Sede con prospetto e nastro

Se la Sede dispone sia del prospetto contabile sia dei dati del nastro, deve confrontarli. In caso di concordanza, deve attestare che i residui da nastro possono essere valorizzati. In caso di discordanze, occorre contattare il concessionario per correggere i dati, anche verificando eventuali ulteriori riscossioni presso l’ufficio Ragioneria.

Casistica operativa: Sede con nastro ma senza prospetto

Se la Sede conosce i dati del nastro ma non dispone del prospetto contabile, può partire dal nastro per ricercare la concordanza con il concessionario. Se il nastro risulta errato rispetto agli atti d’ufficio, il concessionario deve prima riallineare i dati sul prospetto cartaceo e poi predisporre un nuovo nastro coerente. La circolare precisa che il prospetto è una dichiarazione di responsabilità del concessionario e deve comunque essere acquisito.

Casistica operativa: Sede con prospetto ma senza nastro

Se la Sede dispone del prospetto ma non dei dati del nastro, e ritiene corretti i dati contabili anche alla luce di eventuali riscossioni successive, deve sollecitare il concessionario a produrre il nastro magnetico con gli stessi dati del prospetto cartaceo.

Casistica operativa: Sede priva di dati

Se la Sede non ha alcun dato, deve prima controllare gli atti d’ufficio e poi concordare con urgenza le risultanze contabili con i concessionari, per accelerare la predisposizione di nastro e prospetto.

Adempimenti delle Direzioni Regionali e pendenze non definite

Le Direzioni Regionali devono segnalare quali concessioni non si attiveranno per definire le pendenze, poiché tali casi saranno interessati anche dall’associazione di categoria ASCOTRIBUTI e dal Ministero delle Finanze. Inoltre, a causa delle pendenze contabili, non deve essere rilasciato alcun nulla osta allo svincolo della cauzione richiesto dai concessionari alla scadenza del contratto esattoriale.

Manuale operativo e supporto alle Sedi

Per le problematiche relative ai ruoli 1989-1990 e all’attuazione dell’art. 17 della legge n. 413/1991 è stato predisposto un manuale operativo già distribuito alle Sedi Regionali e nuovamente inviabile via e-mail su richiesta.

Concessionari risultati a debito

Se dal prospetto contabile il concessionario risulta a debito, la richiesta deve essere inoltrata formalmente alla concessione con l’indicazione delle modalità di riversamento. In caso di opposizione, le motivazioni addotte dal concessionario devono essere trasmesse alla Direzione Centrale per le valutazioni del caso.

Concessioni cessate e passaggio dei dati

Per i concessionari cessati dall’1 febbraio 1995, a seguito della nuova struttura degli ambiti e del rinnovo 1995-2004, i residui della gestione avrebbero dovuto essere consegnati nel 1996 al concessionario subentrante. I dati contabili da inserire nel prospetto cartaceo e nel nastro possono quindi essere predisposti dall’attuale concessionario sulla base degli elenchi dei residui trasmessi, con collaborazione delle Sedi e, se necessario, dell’ambito cessato.

Ruoli sospesi dal TAR e ruoli senza obbligo di anticipazione

Nelle comunicazioni regionali deve essere indicato anche quali ruoli sono stati sospesi e poi annullati in seguito alle sentenze del TAR, che ha ritenuto illegittima l’emissione dei ruoli di luglio e settembre 1989. Va inoltre segnalato quali ruoli originariamente emessi con obbligo di anticipazione siano stati trasformati, in base a decreti intendentizi, in ruoli senza obbligo.

Sgravi esattoriali (modelli VAT 12)

Con i messaggi n. 16327 del 25 gennaio 1999 e n. 31578 del 20 maggio 1999 era già stata richiesta la trasmissione ad host degli sgravi esattoriali (DM, ART/COMM) acquisiti dalle Sedi. Tale trasmissione serve a verificare, in sede di sistemazione delle posizioni assicurative, che gli sgravi per indebito siano stati valorizzati dai concessionari e che i residui dei nastri corrispondano alle quote inesigibili. Le Sedi che non vi hanno ancora provveduto devono farlo con urgenza.

Invio del benestare sui nastri magnetici

Le comunicazioni relative al benestare sui nastri magnetici devono essere trasmesse via fax al numero 06 50904549, all’attenzione della dott.ssa Micheletti Maria, telefono 06/59054575.

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