Circolare numero 72 del 28-3-2000
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla Fe.N.A.P.I. attraverso trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula dell’accordo tra INPS e Fe.N.A.P.I. per trattenere le quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, richiamando i requisiti di validità delle deleghe, la sigla da usare sui modelli e le modalità di versamento alla Federazione. Vengono inoltre istituiti specifici conti contabili per la rilevazione dei contributi trattenuti e dei debiti verso la Federazione, con indicazione del costo del servizio di esazione pari a lire 1.327 per singola delega e delle modalità di imputazione delle spese e dell’IVA.
Convenzione INPS-Fe.N.A.P.I. per la riscossione delle quote associative sulle indennità di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-Fe.N.A.P.I. per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della stipula, in data 28 marzo 2000, della convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (Fe.N.A.P.I.) per la riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo richiama la base normativa dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e disciplina gli aspetti operativi, contabili ed economici connessi al servizio.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. Il diritto a versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni può essere esercitato solo dagli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione indicate.
Requisiti della delega e modalità di presentazione
La delega, prevista dall’art. 2 della legge n. 852/1973 e riportata nel modulo di domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato e recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante nonché la firma del rappresentante. Essa deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale; produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda.
Indicazioni per le Agenzie e uso della sigla
Le Agenzie devono verificare che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal testo convenzionale e dai modelli Prest-Agr. 21 T.P., sui quali la Federazione deve essere indicata con la sigla Fe.N.A.P.I. La misura del contributo dovuto a favore dell’associazione sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Riscossione, versamenti e flussi informativi
L’INPS versa alla Fe.N.A.P.I. l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico bancario su apposito conto corrente indicato annualmente dalla Federazione. L’Istituto trasmette alla Federazione nastri magnetici o elenchi, suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo.
Contabilità e nuovi conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e dei debiti verso la Fe.N.A.P.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 29/78, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della Fe.N.A.P.I. trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/42, per la rilevazione del debito verso la Fe.N.A.P.I., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25, già esistenti. Il saldo del conto GPA 18/42 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Costo del servizio e oneri a carico della Federazione
Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.327 per singola delega. La convenzione spiega che la determinazione del costo deriva da una metodologia basata sulla contabilità industriale, considerando il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato di una quota per i costi generali di amministrazione e il funzionamento dei centri di costo di servizio, e il tempo medio necessario per la gestione della singola delega. Oltre alle spese, sono a carico della Fe.N.A.P.I. anche ogni altro eventuale onere, compreso quello fiscale, inerente la convenzione.
Responsabilità, revoca e controversie
In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione. La convenzione precisa inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, la Fe.N.A.P.I. deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi; deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha efficacia dalla data della stipula e validità annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di aggiunte o modifiche. Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda la possibilità per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di stipulare convenzioni di questo tipo con l’INPS, la disdetta ha effetto immediato.
Dati identificativi della Federazione
La circolare indica che il codice numerico identificativo della Fe.N.A.P.I. per la disoccupazione agricola è 14. È inoltre riportato il codice fiscale 97138130584 e l’indirizzo Via Nino Bixio 9 int. 7, Roma.
Punti principali
Stipula dell’accordo e finalità
Il 28 marzo 2000 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto con la Fe.N.A.P.I. una convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti alla Federazione e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo è sostanzialmente conforme allo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Requisiti delle deleghe e indicazioni operative
La circolare richiama i requisiti di validità della delega previsti dall’art. 2 della convenzione, precisando che tali requisiti sono già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le Agenzie devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Sulla delega per le trattenute sindacali relativa alla disoccupazione agricola la Federazione deve essere indicata con la sigla Fe.N.A.P.I.
Contabilità e nuovi conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti e dei successivi versamenti alla Federazione sono istituiti i conti GPA 29/78, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/42, per il debito verso la Fe.N.A.P.I. da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Versamenti alla Federazione
I versamenti in favore della Fe.N.A.P.I., addebitati al conto GPA 18/42, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione mediante bonifico bancario intestato alla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori, con l’aggiunta della sigla Fe.N.A.P.I., sul conto corrente bancario n. 91615.26 ABI 01030 CAB 03200 presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, Via Minghetti n. 30/a. Il saldo eventualmente risultante al termine dell’esercizio sul conto GPA 18/42 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Costo del servizio e oneri a carico della Federazione
Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.327 per singola delega. La convenzione stabilisce che le spese del servizio sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi; il costo è calcolato con metodologia di contabilità industriale e include il tempo medio di gestione della delega. Sono inoltre a carico della Fe.N.A.P.I. le spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione.
Responsabilità e controversie
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i beneficiari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. La Fe.N.A.P.I. deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e risarcire l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega; deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e validità annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A/R da spedire entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti se emergono esigenze di aggiunte o modifiche. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda la possibilità per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di stipulare tali convenzioni con l’INPS, la disdetta produce effetto immediato.
Dati identificativi della Fe.N.A.P.I.
La Federazione è identificata dal codice numerico 14 per la disoccupazione agricola e dal codice fiscale 97138130584, con indirizzo in Via Nino Bixio 9 int. 7, Roma.
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