Circolare numero 74 del 30-3-2000
Con decreto del Ministro del Tesoro ,del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato determinato il nuovo tasso dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti contributivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento al 9,25% dell’interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale e i versamenti differiti dei contributi, con decorrenza dal 9 febbraio 2000 per le rateazioni e dalla contribuzione di febbraio 2000 per i differimenti. Conseguentemente vengono rideterminate anche le aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive nelle diverse fattispecie, con richiamo al TUR fissato dalla Banca d’Italia al 3,25% e alla maggiorazione prevista dalla normativa. Sono inoltre fornite indicazioni sui ruoli già trasmessi ai Concessionari, per i quali le somme aggiuntive restano cristallizzate, e si segnala un ulteriore aumento del TUR al 3,50% dal 22 marzo 2000, in attesa di nuove istruzioni dopo il decreto ministeriale di recepimento.
Interessi di dilazione e differimento fissati al 9,25% dal 9 febbraio 2000; indicazioni su somme aggiuntive, ruoli e nuovo TUR al 3,50% dal 22 marzo 2000
Interessi di dilazione, differimento e somme aggiuntive: aggiornamento dei tassi
La circolare recepisce il decreto ministeriale 16 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2000, che ha fissato al 9,25% l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. La misura decorre dal 9 febbraio 2000 ed è collegata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) determinato dalla Banca d’Italia, inizialmente pari al 3,25%.
Ambito di applicazione degli interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 9 febbraio 2000, l’interesse di dilazione deve essere calcolato con il nuovo tasso del 9,25%. Le tabelle tasso della procedura dilazioni dei crediti da DM, richiamate nel manuale operativo trasmesso con la circolare n. 134 del 10 giugno 1993, saranno aggiornate dalla Direzione Generale.
Interessi di differimento dei versamenti contributivi
Nei casi in cui sia stato autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, l’aliquota del 9,25% si applica a partire dalla contribuzione del mese di febbraio 2000. La circolare collega tale aggiornamento alla medesima determinazione del tasso di riferimento resa pubblica dalla Banca d’Italia.
Adeguamento delle somme aggiuntive
Il nuovo tasso di dilazione comporta l’adeguamento delle aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive nelle diverse ipotesi previste dalla normativa:
- per le inadempienze di cui al comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, l’aliquota è pari al 12,25% (9,25% più tre punti);
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina della legge n. 48/1988, l’aliquota è pari al 14,25% (9,25% più cinque punti);
- per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo art. 1, l’aliquota coincide con il 9,25%.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali richiamate dalla circolare n. 65/1997, parte prima, punto 3.1, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal TUR, indicato nel 3,25%. Viene inoltre ricordato che l’importo della sanzione ridotta non può mai risultare inferiore al limite legale degli interessi legali.
Aggiornamento delle procedure e gestione dei ruoli
La circolare informa che sono in corso di aggiornamento le procedure automatizzate per il calcolo delle somme aggiuntive secondo le nuove misure, in coerenza con le indicazioni della circolare n. 64/1999, punto A3. Per i ruoli già trasmessi ai Concessionari per la riscossione, invece, le somme aggiuntive già calcolate alla data di consegna restano cristallizzate e non subiscono aggiornamenti fino alla scadenza dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella, secondo gli artt. 11 e 24 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999.
Ulteriore variazione del tasso ufficiale di riferimento
La circolare segnala infine che la Banca d’Italia, con provvedimento del 18 marzo 2000 pubblicato sulla stessa G.U. n. 67 del 21 marzo 2000, ha disposto un nuovo aumento del TUR dal 3,25% al 3,50% con decorrenza 22 marzo 2000. Su tale variazione verranno emanate ulteriori istruzioni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.
Punti principali
Aggiornamento del tasso di interesse al 9,25%
Con decreto ministeriale 16 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2000, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato al 9,25% a decorrere dal 9 febbraio 2000, in relazione al tasso ufficiale di riferimento (TUR) determinato dalla Banca d’Italia al 3,25% e alla maggiorazione del 6% richiamata dalla normativa.
Interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 9 febbraio 2000 l’interesse di dilazione deve essere calcolato applicando il nuovo tasso del 9,25%. Le tabelle dei tassi della procedura dilazioni dei crediti da DM saranno aggiornate dalla Direzione Generale, con riferimento al manuale operativo già trasmesso con circolare n. 134 del 10 giugno 1993.
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2000.
Nuove misure delle somme aggiuntive
L’adeguamento del tasso di dilazione comporta la revisione delle somme aggiuntive: per le inadempienze di cui al comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996 l’aliquota è pari al 12,25% (9,25% più 3 punti); per i debiti relativi a periodi contributivi disciplinati dalla legge n. 48/1988 l’aliquota è del 14,25% (9,25% più 5 punti); per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo art. 1 l’aliquota coincide con il 9,25%.
Procedure concorsuali e riferimento al TUR
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal TUR, ossia dal 3,25%. Viene inoltre ricordato che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite legale costituito dagli interessi legali.
Aggiornamento delle procedure automatizzate
Le sedi vengono informate che sono in corso di aggiornamento le procedure automatizzate per il calcolo delle somme aggiuntive secondo le nuove misure, anche in coerenza con le indicazioni contenute al punto A3 della circolare n. 64/1999.
Ruoli già trasmessi ai Concessionari
Per i ruoli già trasmessi ai Concessionari per la riscossione, le somme aggiuntive già calcolate alla data di consegna non saranno aggiornate e resteranno cristallizzate fino al termine dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999.
Nuovo aumento del TUR al 3,50%
Si dà atto che, con provvedimento 18 marzo 2000 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2000, la Banca d’Italia ha disposto un ulteriore aumento del TUR dal 3,25% al 3,50% con decorrenza 22 marzo 2000. La circolare precisa che seguiranno ulteriori disposizioni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento della variazione.
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