Circolare numero 71 del 28-3-2000
Disposizioni in materia di estensione e proroga dell’indennità di mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 488/1999 in materia di indennità di mobilità, con proroghe fino al 31 dicembre 2000 per specifiche categorie di lavoratori e limiti di spesa e di platea. Fornisce inoltre istruzioni operative per i pagamenti, inclusa l’anticipazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione e l’uso della procedura dei pagamenti vari in attesa degli aggiornamenti informatici. Infine chiarisce l’estensione della disciplina della mobilità ai lavoratori licenziati da aziende di logistica, considerate di natura commerciale, precisando condizioni di inquadramento e soglie dimensionali applicabili.
Estensione e proroga dell'indennità di mobilità e chiarimenti per aziende commerciali e di logistica
Estensione e proroga dell'indennità di mobilità
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'articolo 62 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, in materia di ammortizzatori sociali. In particolare disciplina alcune proroghe dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2000, definisce i relativi limiti di spesa e di platea, indica gli adempimenti a carico delle sedi e chiarisce l'estensione della disciplina della mobilità alle aziende che operano nel settore della logistica.
Proroga della mobilità per lavoratori già in CIGS
L'articolo 62, comma 1, lettera b), prevede la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2000 in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale richiamato dalla norma. La proroga è ammessa entro un numero massimo di 2.500 unità, comprensive sia dei percettori di CIGS sia dei beneficiari di mobilità, e nel limite massimo di spesa di lire 75 miliardi e 600 milioni.
Le sedi possono procedere al pagamento solo nei confronti dei lavoratori già individuati da ciascuna sede e già destinatari della proroga fino al 31 dicembre 1999, come disposto dal messaggio n. 19503 del 13 dicembre 1999, e comunque nel rispetto del numero di unità già segnalate alla sede regionale competente.
Poiché la prestazione è ridotta del 10 per cento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 62, in attesa degli adeguamenti procedurali i pagamenti possono essere effettuati fuori procedura mediante la nuova procedura dei pagamenti vari.
Trattamenti per il settore commerciale, turismo e vigilanza
L'articolo 62, comma 1, lettera g), destina lire 50 miliardi alla corresponsione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità per i lavoratori sospesi o licenziati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 da:
- imprese commerciali;
- agenzie di viaggio e di turismo;
- operatori turistici con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Per consentire il pagamento dell'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati da tali imprese, nonché da quelle indicate al punto B con organico fino a 200 dipendenti, le sedi regionali devono trasmettere alla struttura centrale, via fax n. 06-59053814, entro il 17 aprile 2000, il numero delle domande di indennità presentate nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2000, suddivise per mese.
Nell'attesa del pagamento della mobilità, le sedi sono invitate a liquidare provvisoriamente l'indennità ordinaria di disoccupazione, se spettante, quale anticipazione della prestazione di mobilità.
Proroga per i lavoratori del SULCIS
Per i lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS, la circolare richiama le istruzioni già fornite con il messaggio n. 000267/200/0005 del 15 marzo 2000, relative all'estensione della proroga al 31 dicembre 2000 dell'indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.
Proroga per aree con contratti d'area e accordi di programma
L'articolo 62, comma 1, lettera i), proroga al 31 dicembre 2000 l'indennità di mobilità per due categorie di lavoratori:
- lavoratori titolari di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate dagli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area;
- lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo, con riferimento al caso VALBASENTO.
Per tali proroghe è previsto un limite complessivo di spesa di lire 21 miliardi, ripartito in lire 10,5 miliardi per ciascuna delle due categorie indicate. Anche in questo caso la prestazione è ridotta del 10 per cento e, in attesa delle modifiche procedurali, i pagamenti possono essere eseguiti fuori procedura tramite la nuova procedura dei pagamenti vari.
Aziende di logistica e natura commerciale dell'attività
La circolare recepisce il chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui l'attività svolta dalle aziende di servizi logistici per conto terzi è da considerarsi di natura commerciale, anche quando sia organizzata secondo forme di terziarizzazione di rami aziendali di grandi imprese.
In coerenza con tale impostazione, la Direzione Centrale delle entrate contributive, con circolare n. 58 del 6 marzo 2000, ha disposto che tali aziende, quando ne ricorrano le condizioni, siano assoggettate agli obblighi contributivi per la mobilità previsti per le aziende commerciali.
Ne consegue che i lavoratori licenziati da tali aziende possono accedere all'indennità di mobilità a condizione che, al momento dell'avvio della procedura di mobilità, l'azienda risulti già inquadrata con il CSC "7.04.01" e assoggettata agli obblighi contributivi del settore commerciale.
La prestazione spetta ai dipendenti di aziende che occupano più di 200 dipendenti; per i lavoratori licenziati da aziende con organico compreso tra 50 e 200 dipendenti trovano invece applicazione le istruzioni previste al punto A.2 della circolare.
Punti principali
Proroga dell'indennità di mobilità per lavoratori in CIGS
L'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999 proroga fino al 31 dicembre 2000 l'indennità di mobilità per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale richiamato dalla norma. La proroga è limitata a un massimo di 2.500 unità complessive, comprensive dei percettori di CIGS e di mobilità, con un limite massimo di spesa pari a lire 75 miliardi e 600 milioni. Le sedi possono effettuare i pagamenti solo ai lavoratori già individuati e già destinatari della proroga fino al 31 dicembre 1999, nel rispetto del contingente già segnalato alle sedi regionali. Poiché la prestazione è ridotta del 10 per cento, i pagamenti possono essere eseguiti fuori procedura tramite la nuova procedura dei pagamenti vari, in attesa delle modifiche applicative.
Trattamenti per imprese commerciali, agenzie di viaggio, turismo e vigilanza
L'articolo 62, comma 1, lettera g), stanzia lire 50 miliardi per cassa integrazione straordinaria e indennità di mobilità a favore dei lavoratori sospesi o licenziati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Per consentire il pagamento dell'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati da tali imprese, nonché da quelle indicate al punto B con organico fino a 200 dipendenti, le sedi regionali devono comunicare alla struttura centrale, via fax 06-59053814, entro il 17 aprile 2000, il numero delle domande presentate nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2000, suddivise per mese. In attesa del pagamento della mobilità, le sedi sono invitate a corrispondere provvisoriamente l'indennità ordinaria di disoccupazione, se spettante, come anticipazione della mobilità.
Proroga per i lavoratori del SULCIS
Per i lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS, l'estensione della proroga al 31 dicembre 2000 dell'indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è già stata disciplinata con il messaggio n. 000267/200/0005 del 15 marzo 2000.
Proroga per lavoratori in aree con contratti d'area e accordi di programma
L'articolo 62, comma 1, lettera i), proroga al 31 dicembre 2000 l'indennità di mobilità per due categorie: i lavoratori con scadenza della mobilità entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate dagli interventi della legge n. 219/1981 per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area; e i lavoratori licenziati da aziende ubicate in aree interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi della legge n. 64/1986 e operanti alla data di approvazione dell'accordo, con riferimento al caso VALBASENTO. Per queste proroghe è previsto un limite di spesa complessivo di lire 21 miliardi, ripartito in parti uguali tra le due platee. Anche per tali importi si applica la riduzione del 10 per cento e, in assenza delle necessarie modifiche procedurali, i pagamenti possono essere eseguiti fuori procedura tramite la procedura dei pagamenti vari.
Estensione della mobilità alle aziende di logistica
Il Ministero del lavoro ha chiarito che le aziende che svolgono servizi logistici per conto terzi esercitano un'attività di natura commerciale, anche se organizzata secondo forme di terziarizzazione dei rami aziendali delle grandi imprese. Di conseguenza, la Direzione Centrale delle entrate contributive, con circolare n. 58 del 6 marzo 2000, ha stabilito che tali aziende devono essere assoggettate agli obblighi contributivi per la mobilità previsti per il settore commerciale, quando ne ricorrano le condizioni. Ai lavoratori licenziati da tali aziende spetta quindi l'indennità di mobilità purché, al momento dell'avvio della procedura di mobilità, l'azienda risulti già inquadrata con il CSC "7.04.01" e assoggettata agli obblighi contributivi del settore commerciale. La prestazione spetta ai dipendenti di aziende con più di 200 dipendenti; per le aziende con organico da 50 a 200 dipendenti si applicano invece le istruzioni richiamate al punto A.2.
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