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Sentenza

Sentenza n. 15650/2026 - Roma, Sezione 1T

per l''annullamento del decreto di rigetto, emesso il 26.7.2021, dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, notificato in data 10.5.2024, relativo alla domanda di sanatoria, presentata da Cattani Francesco, in data 2.7.2020, identificativo RM4706972264, in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202405870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione del 26 luglio 2021 di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata il 2 luglio 2020 in favore del ricorrente, notificato il 10 maggio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro il 2 luglio 2020, deducendo che il preavviso di rigetto e il provvedimento finale non gli erano stati effettivamente notificati. L'indirizzo e-mail utilizzato dall'Amministrazione sarebbe stato indicato erroneamente nella domanda e non avrebbe coinciso con quello al quale fu poi ricevuta la convocazione; il ricorrente ha inoltre richiamato la schermata del portale ministeriale, che indicava la pratica nello stato «convoca richiedente», e le successive richieste di accesso e di notifica rimaste inevase. Ha sostenuto di avere appreso soltanto il 10 maggio 2024 che il rigetto era motivato dalla mancata integrazione della prova della presenza ininterrotta sul territorio nazionale e dell'idoneità alloggiativa, chiedendo l'annullamento degli atti e la rimessione in termini per produrre la documentazione. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso. Dagli atti emergeva tuttavia che il rapporto domestico cui si riferiva la domanda era cessato il 26 settembre 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione ministeriale di tardività: l'Amministrazione non aveva provato che le e-mail inviate a un indirizzo non PEC fossero state effettivamente ricevute, non essendo disponibili ricevute di avvenuta consegna. Ha nondimeno dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché il rapporto di lavoro domestico cui era riferita la domanda era cessato il 26 settembre 2022, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 27 maggio 2024. L'eventuale annullamento del rigetto non avrebbe quindi potuto condurre alla stipula del contratto relativo a quel rapporto. La circolare ministeriale richiamata dal ricorrente, relativa alla possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione in assenza di un nuovo datore di lavoro, non mutava tale conclusione; inoltre non era stata dimostrata l'esistenza di un diverso rapporto di lavoro e la domanda originaria riguardava un altro datore, soggetto alle verifiche amministrative. Le questioni di merito sulla mancata comunicazione del preavviso e sulla documentazione richiesta non sono state decise, essendo assorbite dall'inammissibilità. Spese compensate, anche in considerazione dell'incapacità dell'Amministrazione di provare la ricezione delle e-mail.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare il rigetto di una domanda di emersione del lavoro irregolare viene meno quando, prima della proposizione del ricorso, sia cessato il rapporto di lavoro specificamente indicato nella domanda e non sia dimostrata l'esistenza di un diverso rapporto: l'eventuale annullamento non potrebbe più consentire la stipula del contratto relativo al rapporto cessato.
  • La possibilità, prevista da un indirizzo amministrativo, di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione non conserva l'interesse all'impugnazione della domanda di emersione riferita a un rapporto di lavoro cessato, se non risulta un nuovo datore di lavoro e la domanda originaria non può produrre effetti rispetto a un rapporto diverso.
  • Chi eccepisce la tardività non può fondarsi sulla presunta ricezione di e-mail ordinarie quando non prova che siano effettivamente pervenute al destinatario; l'assenza di prova della ricezione non comporta però, da sola, la permanenza dell'interesse al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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