Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in più censure: 1) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria rispetto al reato associativo per la valorizzazione di intercettazioni (colloqui in carcere, intercettazioni ambientali del 2014, captazioni via spyware del 2019) e dichiarazioni di collaboratori ritenute insufficienti e attinenti a fatti remoti; 2) violazione di legge sul reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (contestata come prestiti a privati/amici senza denunce e senza metodo mafioso/aggravante art. 416-bis); 3) mancanza di gravità indiziaria per vari capi (estorsione, usura, danneggiamento seguito da incendio, violenza/minaccia, falsa testimonianza, scambio elettorale politico mafioso), con contestazione della rilevanza delle conversazioni indicate dall'ordinanza; 4) vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico; oltre a motivi aggiunti e nuovi relativi al voto di scambio e a specifiche conversazioni sugli organigrammi del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, frammentari e privi della necessaria specificazione e collegamento al percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, impedendo il sindacato di legittimità. L'inammissibilità ha travolto anche i motivi aggiunti e quelli nuovi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 Cedu
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela della vita privata in relazione alle intercettazioni nelle visite carcerarie; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione per inammissibilità del ricorso, ma il richiamo indica che la rilevanza delle captazioni in ambiente carcerario può sollevare profili di diritto convenzionale se specificamente dedotti.
art. 416-bis cod. pen.
Citato in relazione alla aggravante mafiosa; il ricorrente ha contestato la sussistenza del «metodo mafioso», ma la Corte non ha affrontato il merito essendosi pronunciata sull'inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come cornice dei vizi di legittimità deducibili in Cassazione: le doglianze devono essere inquadrate come specifici vizi di diritto o motivazione per consentire il sindacato di legittimità.
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevante per l'onere di specificazione dei motivi di gravame: l'indicazione di motivi generici integra causa di inammissibilità del ricorso.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui motivi nuovi depositati successivamente non possono sanare il vizio radicale di genericità dell'impugnazione principale.
Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017 (Lorusso)
Giurisprudenza richiamata per affermare l'esigenza di un'ordinata specificazione delle critiche al provvedimento impugnato; la mancanza di tale ordinamento rende il ricorso inammissibile.
Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019 (Castaldo)
Sottolinea che un' impugnazione prolissa, magmatica e confusa, che non consente un controllo agevole del sindacato di legittimità, è candidata all'inammissibilità per genericità.
Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020 (L.)
Principio consolidato che l'inammissibilità di un motivo principale travolge i motivi aggiunti collegati, impedendo la sanatoria tardiva dell'impugnazione.
Sez. 2, n. 34216 del 19/04/2014 (Cennamo)
Conferma che la genericità dei motivi, in violazione dell'art. 581 lett. c), comporta l'inammissibilità dell'impugnazione anche se successivamente vengono depositati motivi nuovi.
Massime di principio
- In Cassazione l'attenzione è focalizzata sulla specificità e sull'ordine logico delle censure: i motivi devono indicare chiaramente i vizi di legittimità (art. 606 c.p.p.) e collegarsi direttamente al percorso motivazionale del provvedimento impugnato; la genericità o l'esposizione caotica conduce all'inammissibilità.
- I motivi che contestano la rilevanza probatoria di intercettazioni (anche in carcere) devono dettagliare quali atti o passaggi motivazionali siano viziati e perché, non limitandosi a asserzioni generiche sul carattere privato delle conversazioni: se si invoca la Cedu occorre collegare la presunta violazione all'effetto concreto sull'istruttoria.
- Per contestare la sussistenza dell'aggravante 'metodo mafioso' (art. 416-bis) è necessario dimostrare, con riferimenti circostanziati, l'assenza di elementi tipici (gerarchia, forza d'intimidazione, controllo del territorio, modalità estorsive riconducibili a metodo mafioso), non limitandosi a mere affermazioni astratte.
- I motivi aggiunti o nuovi non sanano un ricorso principale che sia radicalmente viziato per genericità: l'olografia e l'ordine dell'impugnazione iniziale sono essenziali; se si prevede di aggiungere censure è preferibile strutturare fin da subito un quadro preciso e sintetico.
- Se l'obiettivo è ottenere la sostituzione della misura cautelare, la difesa deve articolare argomentazioni concrete e circostanziate sulle esigenze cautelari, proponendo misure alternative specifiche (es. domiciliari con braccialetto elettronico) e dimostrando l'attenuazione dei presupposti per la custodia cautelare.
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