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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-747/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 maggio 2026. — KH contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale ordinario di Bergamo. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 26 – Accesso all’occupazione – Articolo 29 – Assistenza sociale – Parità di trattamento – Misura di assistenza sociale e di accesso all’occupazione – Requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo – Discriminazione indiretta. — Causa C-747/22

Giurisprudenza europea62022CJ0747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato la compatibilità con la direttiva 2011/95 del requisito di lunga residenza previsto dal reddito di cittadinanza italiano. Ha qualificato la misura come prestazione composita, riconducibile sia all’assistenza sociale sia alle misure di accesso all’occupazione previste dalla direttiva. Ha quindi ritenuto che il requisito di dieci anni di residenza, pur formalmente neutro, produca una discriminazione indiretta a danno dei beneficiari di protezione sussidiaria, non giustificata alla luce del diritto dell’Unione.

Gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95 ostano a una prestazione nazionale di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo subordinata, anche per i beneficiari di protezione sussidiaria, a un requisito di residenza decennale con gli ultimi due anni continuativi.

La questione giuridica

Se gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per accedere a una misura di contrasto alla povertà e di sostegno all’accesso al lavoro e all’inclusione sociale come il reddito di cittadinanza, richiede a tutti i richiedenti, compresi i beneficiari di protezione sussidiaria, almeno dieci anni di residenza nello Stato membro, di cui gli ultimi due continuativi.

Principio di diritto

Gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che vietano a uno Stato membro di subordinare l’accesso dei beneficiari di protezione sussidiaria a una prestazione nazionale che combina contrasto alla povertà, sostegno al lavoro e inclusione sociale a un requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, anche se il requisito vale formalmente per tutti: una simile condizione integra una discriminazione indiretta non obiettivamente giustificata e aggiunge una restrizione non prevista dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 26 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 29 della direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 20

Requisito di residenza per il reddito di cittadinanza e protezione sussidiaria

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Bergamo, riguarda la compatibilità con la direttiva 2011/95/UE del requisito di almeno dieci anni di residenza in Italia, con gli ultimi due continuativi, imposto per accedere al reddito di cittadinanza. La Corte esamina in particolare se tale condizione possa essere applicata anche ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria senza violare la parità di trattamento garantita dagli articoli 26 e 29 della direttiva.

Fatti e procedimento principale

KH, cittadino di un Paese terzo beneficiario di protezione sussidiaria in Italia, aveva ottenuto il reddito di cittadinanza. A seguito di controlli, l’INPS ha accertato il difetto del requisito di residenza decennale, ha revocato il beneficio, chiesto la restituzione delle somme già erogate e negato il prosieguo della prestazione. Dinanzi al giudice nazionale, KH ha contestato la revoca sostenendo che il requisito fosse discriminatorio e contrario al diritto dell’Unione.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama la direttiva 2011/95/UE, in particolare:

  • il considerando 12, sul livello minimo di prestazioni disponibile per i beneficiari di protezione internazionale;
  • i considerando 41, 42 e 45, relativi alle esigenze di integrazione, all’accesso effettivo alla formazione occupazionale e all’assistenza sociale senza discriminazioni;
  • l’articolo 26, sull’accesso all’occupazione e alle misure di formazione e consulenza;
  • l’articolo 29, sull’assistenza sociale e sulla possibilità, per i soli beneficiari di protezione sussidiaria, di limitare la prestazione alle sole prestazioni essenziali. Richiama inoltre l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, quale espressione del principio generale di parità di trattamento, e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Natura del reddito di cittadinanza secondo la Corte

La Corte respinge l’argomento secondo cui la misura sarebbe estranea agli articoli 26 e 29 perché prevalentemente orientata all’inserimento lavorativo. Osserva che il reddito di cittadinanza è una misura composita:

  • da un lato, include un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, con riqualificazione professionale, completamento degli studi e altri impegni, riconducibili alle attività di cui all’articolo 26;
  • dall’altro, è finanziato dalla fiscalità generale, è destinato a chi non dispone di risorse sufficienti e mira a contrastare povertà ed esclusione sociale, integrando il reddito familiare per far fronte ai bisogni elementari, con conseguente riconducibilità all’articolo 29. La struttura complessa della misura non la sottrae all’ambito di applicazione della direttiva, perché gli articoli 26 e 29 coprono anche prestazioni che perseguono un duplice obiettivo.

Discriminazione indiretta derivante dal requisito di residenza

La Corte ribadisce che la parità di trattamento vieta anche le discriminazioni indirette, ossia quelle fondate su criteri apparentemente neutri che colpiscono in misura prevalente gli stranieri. Nel caso di specie, il requisito di residenza decennale, pur applicandosi identicamente a cittadini italiani e beneficiari di protezione internazionale, riguarda principalmente i cittadini di Paesi terzi e, in particolare, i beneficiari di protezione sussidiaria. La Corte rileva che:

  • il requisito non può essere giustificato dall’idea di un necessario "radicamento territoriale", perché gli articoli 26 e 29 non subordinano i diritti riconosciuti alla durata della presenza nello Stato membro o del titolo di soggiorno;
  • il costo amministrativo ed economico della misura non è un elemento idoneo a creare una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione;
  • lo status di protezione internazionale, per sua natura, non è permanente, sicché pretendere una stabile integrazione come condizione di accesso ai diritti del capo VII della direttiva contrasterebbe con gli obiettivi della direttiva stessa. Conseguentemente, il requisito di residenza di dieci anni, con gli ultimi due continuativi, integra una discriminazione indiretta a danno dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria e non risulta obiettivamente giustificato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95 ostano alla normativa nazionale che subordina l’accesso, da parte dei beneficiari di protezione sussidiaria, a una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all’occupazione e all’inclusione sociale al requisito di dieci anni di residenza nello Stato membro, con gli ultimi due anni continuativi, anche quando la medesima condizione sia imposta ai cittadini nazionali. Le spese del giudizio restano rimesse al giudice nazionale, secondo la regola dei procedimenti incidentali di rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

Materieprotezione sussidiariaassistenza socialeaccesso all’occupazionediscriminazione indirettapolitica d’asilo

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