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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-790/25

Order of the General Court (Single Judge) of 7 May 2026. — NX v Translation Centre for the Bodies of the European Union. — Civil service – Staff of the Translation Centre for the Bodies of the European Union – Recruitment – Vacancy notice CDT-AD5-2025/03 – Rejection of application – Duty to state reasons – Failure to communicate the applicant’s scores. — Case T-790/25

Giurisprudenza europea62025TO0790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione del CdT che non aveva ammesso NX alla fase di selezione per la posizione di Assistant to the Director. Ha ritenuto che il provvedimento fosse privo di motivazione sufficiente, poiché non chiariva in quale momento della preselezione la candidatura fosse stata respinta e non comunicava il punteggio ottenuto. Ha inoltre confermato che il ricorso era ammissibile senza previo reclamo amministrativo, essendo tale rimedio privo di utilità rispetto alle decisioni del comitato di selezione.

Impugnazione di una decisione di selezione del CdT: mancata comunicazione dei motivi e del punteggio attribuito al candidato escluso dalla fase di preselezione.

La questione giuridica

Se la decisione del comitato di selezione di non invitare la candidata alla fase successiva, priva dell’indicazione della parte della preselezione in cui l’applicazione è stata respinta e del punteggio attribuito, fosse sufficientemente motivata; e, in via preliminare, se l’azione fosse ammissibile senza previa presentazione di reclamo amministrativo ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, applicati per analogia tramite l’articolo 46 del CEOS.

Principio di diritto

In una procedura di selezione dell’Unione, la decisione che esclude un candidato dalla preselezione deve consentirgli di comprendere, in modo chiaro e univoco, la ragione dell’esclusione; se la preselezione è articolata in due fasi, l’amministrazione deve indicare se il rifiuto è avvenuto per difetto di ammissibilità o per valutazione comparativa dei criteri di selezione, e, quando il candidato è stato valutato nella fase comparativa, deve comunicare il punteggio ottenuto. Un diniego generico di ammissione, non integrato da una successiva comunicazione individualizzata, integra un difetto di motivazione che non può essere sanato in giudizio. Inoltre, quando un eventuale reclamo amministrativo sarebbe inutile perché l’autorità competente non può annullare o modificare la decisione del comitato di selezione, il ricorso diretto dinanzi al Tribunale è ammissibile senza previo reclamo.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 46 del CEOS
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 29 del regolamento di procedura del Tribunale

Mancata ammissione alla fase di selezione nel procedimento CDT-AD5-2025/03

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da NX contro il Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT), relativo alla decisione del comitato di selezione dell’8 agosto 2025 di non invitarla alla fase di selezione della procedura CDT-AD5-2025/03 – Assistant to the Director. Il Tribunale, giudice unico, ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura.

Fatti e svolgimento della procedura

Il CdT aveva pubblicato il 20 maggio 2025 il bando di concorso/ selezione, prevedendo una preselezione in due fasi: una prima verifica delle condizioni di ammissibilità e una seconda valutazione dei criteri di selezione, con punteggio da 0 a 20 e soglia di superamento pari a 12. NX, dipendente di un’altra agenzia dell’Unione e rientrante nella categoria dei candidati inter-agenzia, ha presentato domanda il 19 giugno 2025. Con decisione dell’8 agosto 2025, il CdT le ha comunicato che non sarebbe stata invitata alla fase successiva; l’11 agosto 2025 la presidente del comitato di selezione ha risposto alla sua richiesta di informazioni.

Oggetto dell’impugnazione

In ricorso NX ha chiesto l’annullamento della decisione di esclusione e, se necessario, della lettera dell’11 agosto 2025. Il Tribunale ha però qualificato quest’ultima come atto meramente informativo, privo di contenuto autonomo e non lesivo in sé, sicché il petitum è stato considerato diretto solo contro la decisione dell’8 agosto 2025.

Ammissibilità del ricorso

Il CdT eccepiva l’irricevibilità per mancata presentazione di reclamo amministrativo ex articoli 90, paragrafo 2, e 91 dello Statuto, applicabili per analogia tramite l’articolo 46 del CEOS. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reclamo è solo facoltativo quando è rivolto contro una decisione di un comitato di selezione che l’autorità amministrativa non può annullare o modificare. Poiché il bando stesso prevedeva che l’"Authority Empowered to Conclude Contracts of Employment" non aveva il potere di modificare le decisioni del comitato, il previo reclamo sarebbe stato inutile; l’azione è stata quindi dichiarata ammissibile.

Normativa e quadro applicabile

Il Tribunale ha richiamato:

  • l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso del personale;
  • l’articolo 46 del CEOS, che estende per analogia il Titolo VII dello Statuto;
  • gli articoli 90 e 91 dello Statuto, in tema di reclamo e ricorso;
  • l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, a tutela della segretezza delle deliberazioni dei comitati di selezione;
  • gli articoli 132 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, rispettivamente per la decisione con ordinanza motivata e per le spese.

Questione principale: obbligo di motivazione

La censura decisiva era la violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale ha ricordato che la motivazione deve essere chiara e univoca, tale da consentire all’interessato di comprendere le ragioni della misura e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Tale requisito va valutato alla luce di tutte le circostanze, in particolare del contenuto dell’atto e dell’interesse del destinatario a ricevere spiegazioni.

Nel caso concreto, la decisione impugnata si limitava ad affermare che il comitato aveva esaminato la candidatura e che NX non era stata selezionata per partecipare alle prove, senza indicare:

  • se la candidatura fosse stata respinta nella prima fase, per difetto delle condizioni di ammissibilità;
  • oppure nella seconda fase, in base ai criteri di selezione e alla valutazione comparativa.

La lettera dell’11 agosto 2025 non ha colmato tale lacuna, poiché si è limitata a riprodurre il contenuto del bando senza fornire una valutazione individuale della candidata.

Rilevanza della struttura bifasica della preselezione

Il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo alla struttura in due tempi della preselezione prevista dal bando. Poiché la seconda fase presupponeva che le domande fossero già risultate ammissibili, il comitato doveva necessariamente chiarire se NX avesse superato la verifica delle condizioni di eleggibilità e, se sì, quale punteggio avesse conseguito nella valutazione comparativa. La stessa difesa del CdT, nel sostenere che l’esclusione derivava da una valutazione comparativa delle domande ammissibili, ha confermato che la candidata era stata trattata come ammissibile e dunque valutata nella seconda fase.

Segretezza del comitato di selezione e comunicazione del punteggio

Il Tribunale ha riconosciuto che l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con la segretezza delle deliberazioni dei comitati di selezione, tutelata dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tuttavia, tale segretezza non impedisce la comunicazione del punteggio al candidato. Al contrario, secondo la giurisprudenza richiamata, la comunicazione dei punteggi ottenuti costituisce una motivazione adeguata delle decisioni del comitato di selezione e deve accompagnare il rigetto della candidatura.

Esito e dispositivo

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la decisione impugnata fosse priva di qualsiasi motivazione utile e che il difetto non potesse essere sanato dalla difesa in giudizio. Ha accolto il primo motivo, ha dichiarato il ricorso manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura e ha annullato la decisione del CdT del 8 agosto 2025.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il CdT, risultato soccombente, è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da NX.

Principio affermato

In una selezione dell’Unione con preselezione articolata in più fasi, il candidato escluso deve ricevere una motivazione sufficiente a capire in quale fase e per quale ragione la sua candidatura è stata respinta; se è stata effettuata una valutazione comparativa, il punteggio deve essere comunicato. La mancata indicazione di tali elementi integra un difetto di motivazione annullabile, e il previo reclamo amministrativo non è necessario quando l’autorità competente non può rivedere la decisione del comitato di selezione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaprocedure di selezione del personaleobbligo di motivazioneammissibilità del ricorsosegretezza delle deliberazioni dei comitati di selezione

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