Tribunale, Sentenza T-185/24
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 maggio 2026. — Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti scambiati nell’ambito di una procedura d’indagine per violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Obbligo di motivazione – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale – Interesse pubblico prevalente – Principio di proporzionalità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. — Causa T-185/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Novis contro il diniego della Commissione di divulgare 19 documenti relativi a una procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Ha riconosciuto una presunzione generale di riservatezza per tali documenti e ha ritenuto che l’indagine fosse ancora in corso alla data della decisione impugnata. Ha inoltre escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente e ha ritenuto inapplicabile, nel contesto del ricorso, il diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41 della Carta.
Accesso ai documenti relativi a una procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010: legittimità del diniego fondato sulla tutela degli obiettivi delle attività di indagine e sulla riservatezza dei documenti scambiati tra EIOPA, Commissione e autorità nazionale.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente negare l’accesso, totale o parziale, ai documenti scambiati nell’ambito di una procedura d’indagine per violazione del diritto dell’Unione ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, invocando l’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, una presunzione generale di riservatezza, l’assenza di interesse pubblico prevalente, nonché le ulteriori eccezioni relative ai procedimenti giurisdizionali e a un processo decisionale in corso; e se fosse violato il diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41 della Carta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che i documenti scambiati nell’ambito di una procedura d’indagine per violazione del diritto dell’Unione ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 possono essere coperti da una presunzione generale di riservatezza, fondata sulla struttura formalizzata della procedura, sulle norme di segreto professionale dell’articolo 70 del medesimo regolamento e sull’assenza di un diritto di accesso al fascicolo per l’operatore interessato; di conseguenza, la Commissione può negare l’accesso globale senza esame concreto e individuale di ciascun documento e senza concedere accesso parziale, salvo prova di un interesse pubblico prevalente o di elementi idonei a superare la presunzione, che nel caso di specie non sono stati dimostrati. Il Tribunale ha inoltre respinto le censure relative alle eccezioni sui procedimenti giurisdizionali e sul processo decisionale in corso, nonché la doglianza fondata sull’articolo 41 della Carta, perché la domanda e la decisione impugnata riguardavano l’accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001 e non un accesso al fascicolo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) n. 1094/2010
- Articolo 17 regolamento (UE) n. 1094/2010
- Articolo 70 regolamento (UE) n. 1094/2010
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
Accesso ai documenti relativi a una procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un’impresa di assicurazione slovacca contro la decisione della Commissione che aveva negato l’accesso a documenti scambiati nell’ambito di una procedura d’indagine per violazione del diritto dell’Unione in materia di vigilanza assicurativa. Il Tribunale affronta in particolare il rapporto tra il regolamento n. 1049/2001 e la riservatezza degli scambi tra EIOPA, Commissione e autorità nazionale competente.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente, soggetta alla vigilanza della Národná banka Slovenska, aveva chiesto accesso a tutti i documenti relativi alla procedura d’indagine avviata nel marzo 2022 dall’EIOPA ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. La Commissione aveva poi adottato un parere formale il 13 settembre 2022; successivamente la banca centrale slovacca aveva revocato l’autorizzazione dell’impresa, decisione poi impugnata dinanzi al giudice slovacco.
Nella domanda iniziale e in quella confermativa la ricorrente chiedeva l’accesso a 19 documenti, tra cui pareri, raccomandazioni, aggiornamenti e corrispondenza tra Commissione e autorità slovacca. La Commissione ha respinto l’accesso totale e parziale, richiamando l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva cinque motivi, ma il Tribunale ha concentrato l’analisi sul secondo motivo, relativo alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Le principali questioni erano:
- se la Commissione avesse confuso l’eccezione relativa alle indagini con quella relativa a un processo decisionale in corso;
- se la procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 fosse ancora in corso alla data della decisione impugnata;
- se fosse ammissibile una presunzione generale di riservatezza per i documenti di tale procedura;
- se la Commissione dovesse effettuare un esame concreto e individuale dei documenti o almeno delle loro categorie;
- se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;
- se fosse violato il diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.
Normativa e giurisprudenza rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1049/2001, specialmente l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 6;
- il regolamento (UE) n. 1094/2010, in particolare l’articolo 17 e l’articolo 70;
- gli articoli 263, 258, 266 e 296 TFUE;
- gli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali.
Richiama inoltre la giurisprudenza sulla motivazione, sulle eccezioni di accesso, sulle presunzioni generali di riservatezza e sull’interesse pubblico prevalente, tra cui le sentenze Sison/Consiglio, Commissione/Éditions Odile Jacob, Conseil/in ’t Veld, LPN e Finlandia/Commissione, Commissione/EnBW, France/Schlyter e altre.
Ragionamento del Tribunale sull’eccezione relativa alle indagini
Il Tribunale osserva che una procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 è una procedura strutturata e formalizzata che mira alla raccolta e all’analisi di informazioni per consentire a EIOPA, Commissione e autorità nazionale di adottare la propria posizione. Essa rientra quindi nella nozione di “attività di indagine” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
Quanto allo stato della procedura, il Tribunale rileva che alla data della decisione impugnata la procedura non era conclusa in modo definitivo. La revoca dell’autorizzazione da parte della NBS costituiva una misura di seguito rispetto al parere formale della Commissione e, soprattutto, era ancora oggetto di ricorso dinanzi al giudice slovacco. Il fatto che si trattasse di scambi successivi al parere formale non escludeva il loro nesso con la medesima indagine, poiché essi servivano a verificare la conformità della NBS al parere della Commissione.
Conclude quindi che la procedura d’indagine era ancora in corso e che i documenti potevano, sul piano temporale, rientrare nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino.
Presunzione generale di riservatezza
Il Tribunale ritiene che, pur non avendo la Commissione richiamato espressamente la nozione, la decisione impugnata si fondasse in sostanza su una presunzione generale di riservatezza riferita all’insieme dei documenti relativi alla procedura d’indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.
Tale presunzione è giustificata da tre elementi:
- i documenti appartengono a una stessa categoria e a uno stesso fascicolo amministrativo;
- la procedura è sufficientemente strutturata e formalizzata da consentire l’individuazione dei documenti interessati;
- l’articolo 70 del regolamento n. 1094/2010 impone il segreto professionale e non prevede un accesso al fascicolo per l’istituto finanziario coinvolto.
Il Tribunale precisa che questa presunzione è distinta da quelle già riconosciute in materia di fase precontenziosa del procedimento per inadempimento e di EU Pilot.
Esame concreto e accesso parziale
Una volta riconosciuta la presunzione generale di riservatezza, la Commissione non era tenuta a esaminare in modo concreto e individuale ciascun documento, né a distinguere tra sotto-categorie di documenti, poiché tutti facevano parte dello stesso fascicolo e della stessa procedura.
Di conseguenza, la Commissione poteva anche negare l’accesso parziale ai documenti senza violare l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 né il principio di proporzionalità. Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione con cui la Commissione afferma che non è possibile un accesso parziale significativo senza pregiudicare gli interessi protetti.
Interesse pubblico prevalente
Il Tribunale ricorda che spetta al richiedente dimostrare concretamente le circostanze che fondano un interesse pubblico prevalente. Nel caso di specie, la ricorrente invocava soprattutto la trasparenza, il controllo della legittimità dell’azione della NBS e l’utilità dei documenti per la propria difesa e per quella dei clienti.
Il Tribunale qualifica tali esigenze come interessi privati. Le considerazioni generali sulla trasparenza non bastano, da sole, a fondare un interesse pubblico prevalente. Inoltre, la divulgazione dei documenti relativi alla procedura di indagine non sarebbe, secondo il Tribunale, idonea a rafforzare la stabilità del mercato assicurativo, ma rischierebbe piuttosto di compromettere il corretto funzionamento delle autorità di vigilanza. È anche rilevante che alcuni comunicati stampa avevano già informato il pubblico degli atti principali adottati.
Motivi relativi ai procedimenti giurisdizionali e al processo decisionale in corso
Poiché il diniego fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 è sufficiente da solo a sorreggere la decisione, il Tribunale dichiara inoperanti i motivi relativi all’eccezione sui procedimenti giurisdizionali e a quella sul processo decisionale in corso.
Diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41 della Carta
Il quinto motivo è respinto perché il ricorso e la decisione impugnata riguardavano il diritto di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001, non un’autonoma domanda di accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. Il Tribunale sottolinea che i due regimi sono distinti e che la Segretaria generale della Commissione, competente a decidere sulle domande confermative di accesso ai documenti, non era investita di una domanda di accesso al fascicolo.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese, mentre la Repubblica slovacca sopporta le proprie spese in quanto interveniente.
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