Cassazione Penale, Sentenza n. 4938/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/01/2022 che aveva respinto l'istanza di revisione della condanna definitiva pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia del 12/01/2016 (divenuta irrevocabile il 29/11/2017). Il ricorrente lamentava contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle "prove nuove" addotte, errore di applicazione della legge penale in relazione alla nuova prova e inosservanza degli artt. 634-636 c.p.p. relativi all'assunzione della nuova prova nel giudizio di revisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile per incompetenza di legittimazione dell'istante: era infatti sottoscritto personalmente dal ricorrente in data successiva al 03/08/2017, periodo nel quale la legge 23/06/2017 n.103 ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Perciò la Corte ha rigettato il ricorso per motivi formali senza entrare nel merito delle prove nuove e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità quando la causa dell'inammissibilità è evidente; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di legittimazione
legge 23/06/2017 n.103
Ha modificato la disciplina processuale (tra cui gli artt. 571 e 613 c.p.p.), disponendo che il ricorso per cassazione non possa più essere presentato direttamente dalla parte ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la norma ha efficacia dal 03/08/2017
artt. 571 e 613 cod. proc. pen.
Dopo la modifica richiedono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato determina inammissibilità
artt. 634-636 cod. proc. pen.
Norme che regolano l'assunzione e la valutazione della nuova prova nel giudizio di revisione; il ricorrente le aveva invocate, ma la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha deciso per inammissibilità formale dovuta alla mancanza di legittimazione
Massime di principio
- Dopo il 03/08/2017 i ricorsi per cassazione devono essere presentati e sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: la sottoscrizione personale del ricorrente rende il ricorso inammissibile.
- I vizi formali relativi alla legittimazione possono determinare l'immediata declaratoria di inammissibilità senza esame del merito, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.; pertanto le questioni processuali preliminari prevalgono sul contenuto delle doglianze sostanziali.
- Quando si propone un'azione di revisione basata su "prove nuove", occorre non solo dimostrare l'elemento di novità e rilevanza, ma anche rispettare tutte le procedure previste dagli artt. 634-636 c.p.p.; tuttavia tali questioni non saranno considerate se il ricorso è inammissibile per motivi formali.
- La decisione di condannare alle spese e alla Cassa delle ammende una parte che propone un ricorso palesemente inammissibile sottolinea il rischio economico di azioni procedurali formali errate; verificare sempre la regolarità della rappresentanza legale prima di proporre ricorsi al giudice di legittimità.
- In situazioni analoghe la prima verifica da compiere è la legittimazione a proporre il rimedio (presenza di difensore abilitato): se mancante, prima di proporre ricorso si deve integrare la rappresentanza tramite un difensore iscritto nell'albo speciale.
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