Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla trasformazione, avvenuta nel 1994 in attuazione dell’art. 21 l. n. 84/1994, di una compagnia lavoratori portuali in società cooperativa e dalla successiva gestione societaria, che gli attori hanno descritto come connotata da irregolarità contabili, operazioni antieconomiche, fatturazioni irregolari, discriminazioni nell’avviamento al lavoro, indebite espulsioni, uso distorto della CIG, omessi versamenti contributivi, cessioni di beni a condizioni svantaggiose e costituzione di società collegate, con asserito svuotamento del patrimonio sociale e danni patrimoniali, non patrimoniali e previdenziali. In primo grado il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti. In appello, la corte territoriale ha dichiarato prescritti i diritti azionati nei confronti di alcuni convenuti, ritenendo che l’unico atto interruttivo utile fosse la diffida/messa in mora del 22 febbraio 2016, tardiva rispetto al termine quinquennale decorrente dai fatti illeciti, e ha escluso che si trattasse di illeciti permanenti; ha inoltre escluso la responsabilità dell’Autorità portuale per omessa vigilanza. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: con il primo si denuncia violazione dell’art. 2943 c.c. e delle norme sulla prescrizione per avere la corte d’appello trascurato altri atti asseritamente interruttivi e per avere erroneamente negato il carattere permanente delle condotte; con il secondo si deduce violazione delle norme sulla responsabilità omissiva della pubblica amministrazione e della disciplina dei lavoratori portuali (artt. 17 e 21 l. n. 84/1994), lamentando il mancato esame di lettere, diffide, relazioni ispettive e denunce che avrebbero dimostrato l’omessa vigilanza dell’Autorità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte infondato e in parte inammissibile perché la sentenza impugnata aveva effettivamente considerato la documentazione richiamata, ma il ricorrente non aveva rispettato l’onere di specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo riprodotto il contenuto degli atti invocati né dimostrato la loro decisività; inoltre, la censura sulla prescrizione permanente si risolveva in una riproposizione di argomentazioni di merito già disattese. Il secondo motivo è stato parimenti giudicato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e omesso esame di fatti, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dell’accertamento fattuale sulla responsabilità dell’Autorità portuale; inoltre, non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme rispetto all’unica parte interessata. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore di tutti i controricorrenti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 l. n. 84/1994
richiamato come base della trasformazione della compagnia lavoratori portuali in società cooperativa e come parametro delle doglianze sulla gestione e sulla vigilanza
art. 17 l. n. 84/1994
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di tutela dei lavoratori portuali e vigilanza dell’Autorità portuale
art. 2943 c.c.
invocato per sostenere l’efficacia interruttiva di atti stragiudiziali e giudiziari ai fini della prescrizione
art. 2697 c.c.
richiamato dalla Corte per chiarire che il vizio relativo all’onere della prova sussiste solo se l’onere è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 366 c.p.c.
la Corte lo usa per affermare l’inammissibilità dei motivi privi di specificità e non autosufficienti, specie quando fondati su documenti non riprodotti o non localizzati nel fascicolo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto o chiedere una nuova valutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per ribadire che concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni
art. 360, comma 4, c.p.c.
richiamato per escludere, nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex n. 5
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata del consigliere delegato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito delle memorie
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente per abuso del processo in presenza di ricorso dichiarato inammissibile in conformità alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In tema di prescrizione, l’atto interruttivo deve essere specificamente individuato e il ricorrente per cassazione deve riprodurne il contenuto e indicarne la collocazione processuale, così da consentire alla Corte di verificarne la decisività; il mero richiamo a denunce, segnalazioni o iniziative amministrative non basta se non emerge una vera messa in mora del debitore.
- La qualificazione di una condotta come illecito permanente non può essere affermata in astratto: occorre che la lesione si protragga fino alla cessazione della condotta; non è sufficiente che persistano nel tempo gli effetti economici del fatto già compiuto.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto o a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere esteso a questioni, argomentazioni o richieste di rivalutazione del materiale probatorio.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che si deduca una specifica divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado nei termini consentiti dalla legge.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere della prova; se invece si contesta il modo in cui le prove sono state valutate, la doglianza attiene al merito e non alla violazione della regola sull’onere probatorio.
- Nel ricorso per cassazione la critica alla sentenza deve confrontarsi puntualmente con il decisum e con le rationes decidendi effettive, pena la formazione di un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- La definizione del ricorso come manifestamente inammissibile o infondato secondo il rito accelerato può legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, quali conseguenze dell’abuso del processo.
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