Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siena che aveva disposto la restituzione alla Consultrust del 99% delle azioni di Holding Infinito S.p.A. sottoposte a sequestro. L'unico motivo dedotto lamentava contraddittorietà della motivazione e omessa/errata valutazione degli elementi di prova: in particolare si sosteneva che il Tribunale non avrebbe considerato atti e dichiarazioni (scrittura privata del 14/02/2023, attestazione di Global Service S.p.A. del 10/06/2024, dichiarazione del titolare effettivo resa dal Montanari davanti a notaio il 20/06/2024) dai quali emergerebbe che Emiliano Montanari è il fiduciante e il titolare effettivo delle azioni formalmente intestate alla Consultrust, giustificando la permanenza del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la requisitoria del Procuratore generale e la memoria difensiva, ritenendo che il vizio di motivazione e la censura su omessa/errata valutazione delle prove non siano sindacabili in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.: la censura concerne valutazioni di merito (apprezzamento e eventuale omissione nella valutazione delle prove) che spettano al giudice di merito e non alla Corte di legittimità; soltanto i vizi di motivazione radicali e tali da rendere del tutto mancante l'argomentazione possono essere esaminati, e nel caso in esame la doglianza non rientrava in tali limiti. Non si sono applicate le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione proposta dalla parte pubblica.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nella fase introduttiva per limitare la articolazione del motivo del ricorso nei termini necessari alla motivazione; regolamenta aspetti procedurali connessi alla formulazione delle impugnazioni (uso citato per segnalare la forma del dedotto motivo).
Stabilisce i limiti della cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali: la Corte di legittimità non sindaca le valutazioni di merito e non è ricettiva di doglianze che consistano in apprezzamenti probatori o omissioni valutative, salvo i casi molto limitati di vizi motivazionali radicali.
Norma generale sui motivi di cassazione (vizi di motivazione tra gli altri). La Corte evidenzia che, benché formalmente invocabile, il vizio di motivazione non sempre sia esaminabile se in realtà si tratta di apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito.
Prevede le conseguenze nella ipotesi di accoglimento del ricorso (es. annullamento con rinvio), ma nel caso concreto non è stata disposta alcuna statuizione ex art. 616 perché l'impugnazione era proposta dalla parte pubblica.
Massime di principio
- Avverso ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestri (misure cautelari reali) la Corte di Cassazione interviene solo nei casi tassativi di violazione di legge: non è sede per sindacare valutazioni di merito o l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Le doglianze che prospettano omessa o errata valutazione di atti e prove rischiano di essere dichiarate inammissibili se, nella sostanza, consistono in una diversa valutazione dei fatti; per essere esaminabili in Cassazione devono configurare un vizio di diritto (es. palese illogicità della motivazione o sua totale carenza formale).
- Per impugnare efficacemente in Cassazione una decisione cautelare reale occorre individuare e articolare profili di illegittimità di diritto (violazioni di norme processuali o errate interpretazioni di norme giuridiche), non semplici contestazioni dell'apprezzamento probatorio.
- Quando si contestano intestazioni fiduciari formali come strumento per sottrarre beni al sequestro, è strategico raccogliere e proporre prove e argomentazioni che dimostrino una violazione normativa o procedurale (es. falsità documentale, simulazione giuridica riconoscibile come questione di diritto) anziché limitarsi a richiedere diversa valutazione dei fatti.
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