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Sentenza

Sentenza n. 2139/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.000 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 13 agosto 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito dell’importo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, spese di lite e accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferire al TAR sugli adempimenti eseguiti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 200 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni debitrici costituisce presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza.

  • l. 107/2015

    Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il diritto della docente all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione

    Gli accessori sul credito spettante in esecuzione del giudicato sono dovuti dalla data di maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    distrazione in favore dei legali di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata unitamente all’art. 93 c.p.c. quale base processuale per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    difensori dichiaratisi antistatari

    La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    compenso per il Commissario ad acta

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia condannato un’amministrazione al pagamento di una somma o all’attribuzione di una prestazione, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza di un giudicato che imponga all’amministrazione l’attribuzione di una prestazione e il pagamento di somme accessorie, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento integrale del comando giudiziale, comprendendo capitale, interessi o rivalutazione e spese di lite.
  • La mancata allegazione, da parte dell’amministrazione costituita in giudizio, dell’avvenuto adempimento o di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione conferma la persistente inottemperanza al giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive ad altro dirigente dell’amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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