Ordinanza n. 501/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento n. 12 del 31 marzo 2025, adottato dal Direttore della U.O.C. del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASP di Cosenza, nella funzione di Autorità Competente in materia di sicurezza alimentale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 27/2021, con cui lo stesso ordinava l’abbattimento di nove animali bovini identificati con le matricole auricolari IT078990174043, IT078990210782, IT078990224946, IT078990224948, IT078990273831, IT078990285619, IT078990313039, IT078990332120 e IT078990405171; - ove necessario, dell’atto denominato “Documentazione scritta del Controllo Ufficiale (art. 13 Reg. UE 625/2017) n. 62/SVC del 28 marzo 2025”, redatto dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASP di Cosenza, in qualità di organo di controllo dell’Autorità Competente locale per la sicurezza alimentare, in seguito alla prova di Intradermoreazione eseguita in data 25 marzo 2025; - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, anche se non specificamente conosciuto, che risulti lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di abbattimento di nove bovini risultati positivi alla prova di intradermoreazione comparata per la tubercolosi bovina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di abbattimento adottato dall’ASP di Cosenza dopo un controllo veterinario presso il suo allevamento, contestando l’attendibilità degli accertamenti e la proporzionalità della misura. Ha sostenuto che l’esito positivo della prova indiretta di intradermoreazione comparata (IDT) avrebbe dovuto essere corroborato da segni clinici compatibili o da una certa connessione epidemiologica, elementi che non sarebbero emersi. Ha inoltre dedotto la mancata esecuzione di ulteriori attività diagnostiche ufficiali previste dalla normativa europea e nazionale, tra cui il test IGRA, la macellazione selettiva a fini diagnostici di uno degli animali e la PCR Real-Time PCR.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell’impugnazione. Ha confermato la necessità della verificazione già disposta con precedente ordinanza, diretta a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità dell’ordine di abbattimento e, in particolare, la correttezza dell’esecuzione della prova IDT, la natura conclusiva o meno dei risultati e l’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici. Poiché il soggetto inizialmente incaricato, il Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, ha rappresentato l’assenza di professionalità adeguate, il Tribunale lo ha sostituito nominando il Direttore pro tempore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, autorizzandolo a individuare al proprio interno un verificatore dotato di specifica competenza. Sono stati confermati i quesiti, i poteri di acquisizione documentale, gli obblighi di comunicazione alle parti, il termine di 60 giorni per il deposito della relazione, i termini per osservazioni e repliche e l’acconto di 1.000 euro oltre oneri e accessori, provvisoriamente posto a carico del ricorrente. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 27/2021
Richiamato quale fondamento della funzione dell’ASP quale Autorità competente in materia di sicurezza alimentare.
art. 13 Reg. UE 625/2017
Richiamato in relazione alla documentazione scritta del controllo ufficiale.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità e proporzionalità di un ordine sanitario di abbattimento dipende da valutazioni tecnico-scientifiche controverse sull’attendibilità di un test diagnostico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare la corretta esecuzione del test, il carattere conclusivo dei risultati e l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti.
- Se il soggetto inizialmente incaricato della verificazione dichiara di non disporre delle competenze tecnico-specialistiche necessarie, il giudice può sostituirlo individuando un diverso organismo qualificato e attribuendo al suo responsabile la facoltà di designare al proprio interno il verificatore competente.
- La verificazione può comprendere l’acquisizione degli atti del fascicolo e della documentazione amministrativa necessaria, nonché il contraddittorio operativo con le parti, i difensori e gli eventuali consulenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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