Deliberazione n. 241 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy avente ad oggetto materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Le misure urgenti miravano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a disporne la conservazione a fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. La decisione finale consiste nella ratifica dei provvedimenti dirigenziali adottati il 26 marzo 2026.
ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.
Contesto normativo e poteri dell’Autorità
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn. La disposizione riconosce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e piattaforme interessate
L’interessato ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Grindr. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, è stata attivata la procedura d’urgenza prevista anche dall’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure urgenti disposte dal dirigente
Con le determinazioni nn. 135 e 136 del 26 marzo 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 135/2026 e 136/2026 adottati il 26 marzo 2026. Il provvedimento si conclude quindi con la conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio, nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato motivo che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
L’interessato ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Grindr. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ipotesi normativa richiamata, attivando la procedura urgente prevista dall’art. 144-bis Codice privacy e dall’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 135 e 136 del 26 marzo 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza due misure principali nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC: l’ingiunzione di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, presa visione della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 135/2026 e 136/2026 adottati il 26 marzo 2026.
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