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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18365/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato contestato (capo B: artt. 110, 81 comma 2, 341-bis c.p.), deducendo omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione e violazione dell'art. 393-bis c.p. (esimente in forma putativa). Sosteneva che il fatto era stato commesso il 13/04/2018, periodo in cui la successiva modifica normativa (legge 8 agosto 2019 n. 77) non era ancora entrata in vigore, e che quindi l'esclusione automatica della tenuità per reati contro pubblico ufficiale non poteva trovare applicazione; in relazione all'art. 393-bis affermava che, essendo dubbia la sussistenza dell'offesa e la versione difensiva esitante, doveva operare il beneficio del dubbio a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 393-bis (esimente putativa), ritenendo la doglianza generica e la motivazione di merito corretta nel rifiutare la versione difensiva. Ha invece accolto la censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., stabilendo che la modifica introdotta dalla legge 8 agosto 2019 n. 77 (che rendeva preclusa la tenuità per reati elencati commessi nei confronti di pubblici ufficiali) è normativa più sfavorevole e non poteva essere applicata retroattivamente ai fatti commessi il 13/04/2018. Inoltre la Corte richiama la giurisprudenza e la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n.172/2025) che incide sul terzo comma dell'art. 131-bis. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per verificare la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la modifica normativa introdotta dalla legge 8 agosto 2019 n. 77, che ha circoscritto l'applicabilità escludendo la tenuità per reati contro pubblici ufficiali, è più sfavorevole e non poteva applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (10/08/2019). Ne consegue che per i fatti del 13/04/2018 l'art. 131-bis poteva essere valutato dal giudice del merito

  • art. 393-bis cod. pen.

    Esimente in forma putativa (errore sulla offensività dell'azione altrui); la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la valutazione di merito ha escluso la sussistenza dell'esimente sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e che la censura nella cassazione era generica e infondata

  • artt. 110, 81 comma 2, 341-bis cod. pen.

    artt. 110, 81 comma 2, 341-bis cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate in capo di imputazione: concorso di persone nel reato (art.110), regime di punibilità (art.81, comma 2) e fattispecie concreta contestata (341-bis); la decisione procede alla verifica della rilevanza della causa di non punibilità rispetto al reato imputato

  • artt. 336 e 337 cod. pen. (richiamati dalla modifica normativa)

    artt. 336 e 337 cod. pen.

    Fattispecie indicate dalla legge di modifica (legge 8/2019) come tipologie per le quali l'art. 131-bis non si applicherebbe se commesse nei confronti di pubblici ufficiali in servizio; la Corte ha precisato che tale limitazione normativa non opera retroattivamente per fatti anteriori all'entrata in vigore

  • legge 8 agosto 2019 n. 77 (conversione d.l. 14 giugno 2019 n. 53)

    legge 8 agosto 2019 n. 77

    Ha modificato l'art. 131-bis introducendo una preclusione per talune fattispecie commesse contro pubblici ufficiali; la Cassazione ha ritenuto che la modifica sia più sfavorevole e quindi non applicabile ai fatti anteriori al 10/08/2019

  • Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024 (Hasan, Rv. 286629)

    Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629

    Orientamento di legittimità richiamato che conferma il principio secondo cui la disposizione della legge del 2019 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando essa incide in senso più sfavorevole sulla disciplina sostanziale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 172 del 20/10/2025

    sentenza n. 172 del 20/10/2025

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 c.p.; la decisione è richiamata per il suo impatto sul regime di applicazione della causa di non punibilità

Massime di principio

  • La normativa sulla causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata in base alla legge in vigore al momento della commissione del fatto: eventuali modifiche successive che peggiorano la posizione dell'imputato non si applicano retroattivamente.
  • Quando la modifica legislativa delimita l'applicabilità della tenuità per reati contro pubblici ufficiali, il criterio temporale (data del fatto) è determinante per stabilire se il giudice possa riconoscere la non punibilità.
  • Le censure sulla sussistenza di un'esimente in forma putativa (art. 393-bis) devono essere fondate su una concreta criticità della motivazione: affermazioni generiche o versioni difensive contraddittorie difficilmente vengono ritenute sufficienti a favore dell'imputato.
  • Se la Corte di legittimità riscontra violazione di norme sostanziali da parte del giudice di merito, può annullare la sentenza e rinviare il processo per una nuova valutazione sui presupposti (ad es. applicazione dell'art. 131-bis).
  • È opportuno verificare sempre la giurisprudenza e gli eventuali interventi della Corte Costituzionale che possono incidere sulla portata applicativa delle norme penali; decisioni costituzionali possono mutare il quadro di interpretazione e applicazione

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