Sentenza n. 13352/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore dell'Ufficio Dipp. IV MASAF prot. interno n. 0155204 del 03.04.2025 di approvazione della “Procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all'allenamento negli ippodromi - anno 2025” di cui al decreto n. 91031 del 26/02/2025) e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19\11\2025 per l’annullamento: - del decreto Direttoriale MASAF prot. n. 0585229 del 30.10.2025 e i suoi allegati (“decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, valida per l’annualità 2026);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi degli ippodromi per l'anno 2025, nonché decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l'annualità 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale che disciplina la procedura di controllo della qualità degli ippodromi e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l'annualità 2026, deducendone l'illegittimità derivata. Ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato la mancata partecipazione delle associazioni rappresentative alla definizione dei criteri di qualità; il carattere soggettivo e potenzialmente discriminatorio dell'ispezione visiva delle piste; l'inclusione nella valutazione delle condizioni igieniche dei box, benché gli stessi fossero talvolta affidati a locatari o comodatari; la richiesta di dichiarazioni di conformità relative alle autostart e alle gabbie di partenza, ritenute prive di univoco fondamento normativo; la valorizzazione della manutenzione predittiva; l'eccessivo rilievo attribuito alla pulizia delle aree destinate al pubblico e delle scuderie; l'attendibilità della prova Bacharach; e l'utilizzo delle segnalazioni degli operatori e delle giurie in assenza di contraddittorio. Con riferimento alla classificazione 2026, la ricorrente ha sostenuto che essa fosse illegittima per derivazione, in quanto fondata sui criteri e sulle verifiche contestati. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per carenza di immediata lesività, genericità dei motivi e difetto di legittimazione o di corretto contraddittorio, sostenendo inoltre la legittimità dei criteri adottati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo applicabile il precedente della sentenza n. 8807/2026 e non quello invocato dalla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni di rito relative alla legittimazione dell'associazione e alla regolarità dell'integrazione del contraddittorio, poiché le censure erano comunque infondate o inammissibili per genericità. In linea generale, il giudice ha affermato che le contestazioni dei criteri di valutazione della qualità degli ippodromi non possono limitarsi alla critica astratta del metodo amministrativo, ma devono dimostrare l'effetto concretamente lesivo prodotto sui singoli impianti e indicare quale diverso esito classificatorio sarebbe derivato dall'applicazione dei criteri ritenuti corretti. La doglianza sull'ispezione visiva è stata ritenuta ipotetica, non essendo dimostrato il nesso tra il metodo e una concreta disparità di trattamento. È stata respinta anche la contestazione relativa ai box, poiché le società affidatarie dell'impianto possono essere chiamate a garantire il controllo sulle condizioni complessive della struttura, anche quando alcune attività siano svolte da operatori terzi. Le censure sulle certificazioni delle autostart e delle gabbie di partenza sono state ritenute generiche e, comunque, non idonee a escludere in astratto ogni controllo sulle dotazioni tecnologiche degli impianti; l'attendibilità della documentazione deve essere verificata nelle singole fattispecie procedimentali. Quanto alla prova Bacharach, il Collegio ha rinviato al precedente applicabile, che ne aveva ritenuto legittimo l'impiego in una valutazione standardizzata delle condizioni di pulizia e manutenzione. Il TAR ha inoltre ritenuto ammissibile, in astratto, che la valutazione della qualità si fondi su sopralluoghi, verifiche documentali, condizioni manutentive, certificazioni tecniche e segnalazioni degli organi di controllo e degli operatori, salvo dimostrazione concreta di un'applicazione distorta o discriminatoria. Le segnalazioni devono essere valutate nel procedimento con le necessarie garanzie partecipative. I motivi aggiunti sono stati ritenuti anch'essi generici, poiché non indicavano i punteggi o la classificazione specifica che sarebbero stati alterati dall'applicazione dei criteri contestati. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa; la censura non è stata accolta.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla motivazione e alla razionalità dei criteri amministrativi; il giudice ha tuttavia ritenuto le doglianze generiche e non concretamente dimostrate.
art. 13 l. 241/1990
Il Ministero lo ha richiamato per sostenere l'esclusione delle garanzie partecipative rispetto ad atti amministrativi generali; il TAR non ha deciso espressamente la questione, avendo definito il giudizio nel merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato in relazione al deposito, da parte della ricorrente, di un documento nuovo in vista della decisione.
d.P.R. 445/2000
È richiamato nella disciplina impugnata con riferimento alle dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti.
Massime di principio
- La contestazione giudiziale di criteri generali di valutazione amministrativa è inammissibile o infondata quando si limiti a criticare astrattamente il metodo prescelto senza dimostrare l'effetto concretamente lesivo prodotto sulla posizione del singolo interessato e senza indicare quale diverso risultato sarebbe derivato dall'applicazione dei criteri ritenuti corretti.
- La valutazione amministrativa della qualità e funzionalità di impianti può legittimamente basarsi, in via generale, su sopralluoghi, verifiche documentali, condizioni manutentive, certificazioni tecniche e segnalazioni provenienti da organi di controllo o operatori del settore, purché tali elementi siano applicati secondo criteri omogenei e non sia dimostrata una concreta applicazione distorta o discriminatoria.
- La circostanza che alcune attività materiali relative a una struttura siano affidate a locatari, comodatari o altri operatori non esclude automaticamente che il gestore o affidatario dell'impianto possa essere valutato sulle condizioni complessive della struttura, gravando su di esso i poteri organizzativi e di controllo connessi alla gestione.
- Le contestazioni relative all'attendibilità o alla sufficienza della documentazione tecnica richiesta dall'amministrazione non possono tradursi nell'esclusione astratta di ogni controllo sulle dotazioni dell'impianto; l'affidabilità dei documenti e la loro incidenza sulla valutazione devono essere verificate nel singolo procedimento.
- Quando un provvedimento di classificazione è impugnato per illegittimità derivata da criteri generali precedentemente contestati, il ricorrente deve indicare il concreto riflesso dell'applicazione di quei criteri sulla classificazione del singolo impianto, specificando almeno i punteggi o il diverso esito classificatorio dedotto come illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 901/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1615/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1616/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1617/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 333/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 334/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →