Sentenza del 22/03/2017 n. 3266 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contributo consortile - Obiettiva inidoneità dell'impianto idrico - non debenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza del contributo consortile sostenendo che l'impianto idrico consortile fosse oggettivamente inutilizzabile, in quanto fatiscente e inidoneo all'approvvigionamento idrico. L'obbligo contributivo non deriva dalla mera inclusione dell'immobile nel comprensorio consortile, ma presuppone l'esistenza di un vantaggio concreto e diretto derivante dalle opere di bonifica, comprese la realizzazione e la manutenzione delle opere esistenti.
La decisione
La contestazione è stata accolta: è stata riconosciuta la non debenza del contributo consortile poiché l'obiettiva inutilizzabilità dell'impianto escludeva il beneficio concreto per il consorziato. La decisione si pone in conformità con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione III, Potenza, 8 gennaio 2015, e in difformità rispetto alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, Sezione IV, Campobasso, 3 luglio 2012, n. 36.
Norme richiamate
Articolo 860 del Codice civile
Il contributo consortile è giustificato dal vantaggio che il proprietario o consorziato trae dalle opere di bonifica, sia già eseguite sia da eseguire, inclusa la manutenzione delle opere esistenti. In assenza di un'utilità concreta, attuale o potenziale, derivante dalle opere, l'obbligo contributivo viene meno.
Massime di principio
- La mera appartenenza di un immobile al comprensorio consortile non è sufficiente, da sola, a fondare l'obbligo di pagamento: deve essere dimostrato un beneficio concreto derivante dalle opere consortili.
- Quando il contributo è collegato a un impianto idrico, l'obiettiva fatiscenza o inidoneità dell'impianto può escludere il beneficio e quindi comportare la non debenza del contributo.
- Il contribuente che contesta il contributo deve fornire elementi probatori specifici sull'inutilizzabilità dell'impianto o sull'assenza di un vantaggio effettivo per il proprio immobile.
- La valutazione dipende dalle condizioni concrete dell'opera e dal nesso tra la sua funzionalità e l'utilità ricevuta dall'immobile; la semplice mancata utilizzazione soggettiva potrebbe non essere sufficiente se l'impianto è comunque oggettivamente idoneo a produrre un beneficio.
- L'orientamento giurisprudenziale può non essere uniforme: è quindi rilevante verificare la prova tecnica disponibile e gli indirizzi applicati dal giudice competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 7253 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 7255 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 7259 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →