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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 3266 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contributo consortile - Obiettiva inidoneità dell'impianto idrico - non debenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la debenza del contributo consortile sostenendo che l'impianto idrico consortile fosse oggettivamente inutilizzabile, in quanto fatiscente e inidoneo all'approvvigionamento idrico. L'obbligo contributivo non deriva dalla mera inclusione dell'immobile nel comprensorio consortile, ma presuppone l'esistenza di un vantaggio concreto e diretto derivante dalle opere di bonifica, comprese la realizzazione e la manutenzione delle opere esistenti.

La decisione

La contestazione è stata accolta: è stata riconosciuta la non debenza del contributo consortile poiché l'obiettiva inutilizzabilità dell'impianto escludeva il beneficio concreto per il consorziato. La decisione si pone in conformità con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione III, Potenza, 8 gennaio 2015, e in difformità rispetto alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, Sezione IV, Campobasso, 3 luglio 2012, n. 36.

Norme richiamate

  • Articolo 860 del Codice civile

    Il contributo consortile è giustificato dal vantaggio che il proprietario o consorziato trae dalle opere di bonifica, sia già eseguite sia da eseguire, inclusa la manutenzione delle opere esistenti. In assenza di un'utilità concreta, attuale o potenziale, derivante dalle opere, l'obbligo contributivo viene meno.

Massime di principio

  • La mera appartenenza di un immobile al comprensorio consortile non è sufficiente, da sola, a fondare l'obbligo di pagamento: deve essere dimostrato un beneficio concreto derivante dalle opere consortili.
  • Quando il contributo è collegato a un impianto idrico, l'obiettiva fatiscenza o inidoneità dell'impianto può escludere il beneficio e quindi comportare la non debenza del contributo.
  • Il contribuente che contesta il contributo deve fornire elementi probatori specifici sull'inutilizzabilità dell'impianto o sull'assenza di un vantaggio effettivo per il proprio immobile.
  • La valutazione dipende dalle condizioni concrete dell'opera e dal nesso tra la sua funzionalità e l'utilità ricevuta dall'immobile; la semplice mancata utilizzazione soggettiva potrebbe non essere sufficiente se l'impianto è comunque oggettivamente idoneo a produrre un beneficio.
  • L'orientamento giurisprudenziale può non essere uniforme: è quindi rilevante verificare la prova tecnica disponibile e gli indirizzi applicati dal giudice competente.

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