Cassazione Penale, Ordinanza n. 00910/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e non correlato alla decisione impugnata, perché contestava un asserito mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che, in realtà, risultavano già riconosciute nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo del tutto generico e non si confronta con la sentenza impugnata, poiché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e la sentenza d'appello le aveva confermate. Non emerge dal testo quale fosse il reato oggetto del giudizio, né altri profili di merito ulteriori.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado e confermate in appello; il motivo di ricorso che ne assumeva il mancato riconoscimento è stato ritenuto non pertinente e generico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è scrutinabile in cassazione una doglianza che presupponga il mancato riconoscimento di un beneficio o di una circostanza attenuante già effettivamente concesso nei precedenti gradi di giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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