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Sentenza

Sentenza n. 7761/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - della delibera dell’Agcom n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali” e del relativo allegato A; - del d.P.C.M. di approvazione che della suddetta delibera; - della delibera dell’Agcom n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 e dei relativi allegati A e B; - della delibera AGCOM 731/11/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento-Istituzione della Direzione Servizi postali” del 20 dicembre 2011; - della delibera AGCOM 65/12/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni” del 2.2.2012; - della delibera AGCOM 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i., di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali, nella parte in cui ha richiamato l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A; - degli atti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla contribuzione in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202304937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCOM relative alla misura e alle modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera AGCOM n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022 e il relativo allegato, il d.P.C.M. di approvazione, la delibera n. 416/22/CONS e ulteriori delibere regolamentari AGCOM nella parte concernente l'obbligo contributivo, nonché i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze e ogni atto presupposto, connesso e conseguente. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023, causa C-226/22, che ha ritenuto il contributo richiesto dall'AGCOM conforme alla disciplina europea, essa ha concordato con l'Autorità un piano di rientro dei contributi maturati, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'attività amministrativa successiva integralmente, pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell'interesse azionato; l'improcedibilità ricorre invece quando una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale. Nel caso concreto, la sentenza della Corte di giustizia e il successivo accordo con AGCOM per un piano di rientro hanno fatto venir meno l'interesse dell'impresa alla decisione sull'impugnazione del contributo. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, c. 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 133, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2008/6/CE

    La sentenza non indica espressamente l'articolo; richiama soltanto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023, causa C-226/22, secondo cui il contributo richiesto dall'AGCOM è conforme alla disciplina europea.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, con soddisfazione piena e irretrattabile della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova che renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta conoscenza dell'orientamento del giudice europeo in ordine alla legittimità dell'obbligo contestato, accompagnata dalla conclusione di un piano di rientro con l'amministrazione, può far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto impositivo o contributivo.
  • Il giudice può definire il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse applicando il principio della ragione più liquida, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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