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Sentenza

Sentenza del 17/11/2023 n. 32052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale Campania che aveva rigettato il suo appello e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2015, ritenendo illegittime le maggiorazioni tariffarie dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni successivi al 2012 (tariffe annullate dal TAR Campania e comunque eccedenti i limiti fissati dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 62). In Cassazione il Comune deduceva quattro motivi: omissione di pronuncia sull'improcedibilità per mancata fase di reclamo/mediazione; omissione di pronuncia sul difetto di giurisdizione (sosteneva che si trattava di canone patrimoniale assorbente, non di tributo); nullità per motivazione apparente/contraddittoria; violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano l'istituzione del "canone sostitutivo" e la possibilità di deliberare tariffe al massimo consentito in situazione di pre-dissesto (art. 243-bis).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha ritenuto assorbito il quarto motivo e ha accolto il terzo motivo (vizio di motivazione). Ha censurato il rinvio per relationem operato dalla CTR come generico, contraddittorio e non idoneo a far emergere la ratio decidendi (in particolare incoerenza tra l'uso dell'art. 62 D.Lgs. 446/1997 e le ragioni richiamate dalla sentenza di primo grado). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo e motivato esame; spese del giudizio di legittimità compensate nella rinnovazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    Disciplina il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità; la CTR aveva ritenuto che le tariffe impugnate eccedessero i limiti fissati da tale norma. La Cassazione segnala che l'evocazione di tale disposizione nella motivazione di appello risultava antinomica rispetto alle argomentazioni richiamate dalla sentenza di primo grado.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10

    Norma che consentiva maggiorazioni tariffarie; la controversia verte anche sull'effetto dell'abrogazione di questa norma ad opera del D.L. n. 83/2012 e sulla sua incidenza sugli aumenti deliberati prima dell'abrogazione.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, comma 7 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Disposizione che ha inciso sull'abrogazione del comma 10 dell'art. 11 della L. n. 449/1997; rilevanza nella controversia in ordine alla legittimità degli aumenti tariffari deliberati prima della sua entrata in vigore.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739

    Norma di interpretazione autentica richiamata nella discussione sull'effetto delle modifiche normative sull'imposta comunale sulla pubblicità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2

    Prevedeva la fase di reclamo/mediana che sospende il termine di proponibilità del ricorso; la Cassazione evidenzia che, in seguito a pronunce di incostituzionalità e giurisprudenza, l'omessa presentazione del reclamo non costituisce più condizione di ammissibilità per i rapporti non esauriti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7

    Riferimento normativo relativo al canone per la locazione dei luoghi pubblici destinati all'installazione degli impianti pubblicitari; nel caso era discussa la differenza tra tale canone (CIMP) e il 'canone sostitutivo' dell'imposta.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 243-bis

    Norma sul piano di riequilibrio finanziario (pre-dissesto) che consente, in periodo di piano, di deliberare aliquote/tariffe nella misura massima consentita; il Comune aveva invocato tale disposizione per giustificare le maggiorazioni, ma la Corte non ha ritenuto risolutiva la questione senza un esame motivato.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze; il ricorso denunciava omissione di pronuncia sull'eccezione processuale, eccezione che la Cassazione ha ritenuto non sussumibile nella fattispecie come omissione di pronuncia ai sensi di tale articolo.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Rinvio costituzionale alla necessità di motivazione idonea e comprensibile; la Corte ha accolto il vizio di motivazione alla stregua dei principi di corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

  • Preleggi, art. 12

    Richiami ermeneutici utilizzati dalla Corte di Cassazione per interpretare la limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione (Sezioni Unite): la censura è possibile solo per vizi di motivazione dell'ordine indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • La giurisdizione del giudice tributario è competente a valutare la legittimità di una pretesa impositiva comunale anche quando la disputa richiami deliberazioni tariffarie, perché l'oggetto è la pretesa tributaria e il giudice può disapplicare atti illegittimi.
  • L'omessa pronuncia su questioni puramente processuali (es. reclamo/mediatori a monte) non sempre configura omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; inoltre la mancata presentazione del reclamo non è più automaticamente condizione di inammissibilità per rapporti non esauriti, per effetto di pronunce costituzionali e giurisprudenza successiva.
  • Il rinvio per relationem da parte del giudice d'appello è ammesso ma deve rendere agevole il controllo: occorre che il giudice d'appello indichi con sufficiente chiarezza di aver esaminato e ritenuto infondati i motivi di gravame o renda esplicite le ragioni che ne giustificano la conferma; un rinvio generico o contraddittorio è motivo di cassazione per motivazione apparente.
  • La distinzione fra canone patrimoniale (es. CIMP o corrispettivo per locazione di spazi) e tributo è fattuale e richiede motivazioni chiare: non è possibile affermare a priori che un canone assorba l'imposta senza adeguata qualificazione giuridico-fattuale.
  • L'ammissione di maggiorazioni tariffarie da parte del Comune deve rispettare i vincoli normativi (es. limiti fissati dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 62) e gli effetti di abrogazioni o norme di interpretazione autentica vanno valutati concretamente; la semplice dichiarazione di stato di pre-dissesto non legittima automaticamente tariffe eccedenti i limiti di legge senza adeguata motivazione.
  • In sede di impugnazione, chi contesta la legittimità di atti comunali o di accertamenti deve prestare attenzione alla distinzione tra questioni processuali e di merito: le questioni procedurali devono essere valutate nel contesto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha modificato gli effetti del reclamo/mediatori nel tempo.

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