Cassazione Penale, Sentenza n. 27391/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/01/2022 che aveva confermato le condanne pronunciate dal GIP del Tribunale di Trapani, a seguito di giudizio abbreviato, per concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona. Le censure principali riguardano: (i) la presunta errata qualificazione del rapporto tra rapina e sequestro di persona (concorso di reati vs. reato complesso/assorbimento); (ii) per Setterini e Ponzio la contestazione della loro responsabilità nel sequestro (sostenendo che solo Boboc avrebbe materialmente commesso il sequestro e che per gli altri al massimo doveva applicarsi il concorso anomalo ex art. 116 c.p. e non l'art. 110 c.p.); (iii) vizi di motivazione e valutazione in tema di trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, sussistenza della recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha motivato che le doglianze erano in gran parte una reiterazione di questioni già valutate in appello senza una autonoma e specifica censura di legittimità, risultando pertanto generiche. Sostiene la Corte che il concorso tra rapina e sequestro è stato correttamente ritenuto: la vittima era stata chiusa a chiave nella camera da letto in modo da consentire agli autori la fuga, ossia la privazione della libertà si è protratta oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina. Quanto alla modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che rende procedibile il reato di sequestro a querela, la Corte ha ritenuto comunque decidibile il ricorso anche in assenza di querela in sede di legittimità, richiamando precedenti principi di questa Corte. Sul punto relativo all'applicazione dell'art.110 c.p. anziché dell'art.116 c.p., la Corte ha osservato che il sequestro era previsto nel piano criminoso e dunque non estraneo né imprevedibile, giustificando la responsabilità concorrente ex art.110 c.p. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute aspecifiche rispetto alla motivazione di merito. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione emessa a Roma il 10/03/2023.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per affermare la responsabilità concorrente degli imputati: chi partecipa al progetto criminoso ed è consapevole o prevede i comportamenti idonei alla sua esecuzione risponde del reato anche se non ha posto in essere materialmente tutte le azioni
art. 116 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità 'anomala'; la Corte ricorda che il concorso anomalo richiede che l'evento diverso non sia stato previsto neppure sotto forma di dolo indiretto e quindi non fosse possibile conseguenza della condotta concordata
art. 84 cod. pen. (reato complesso)
Richiamata nei motivi come alternativa teorica (assorbimento di un reato nell'altro); la Corte riepiloga i criteri per distinguere fra assorbimento e concorso, applicando i principi alla fattispecie concreta
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
Fattispecie ritenuta autonomamente integrata nel caso in cui la privazione della libertà si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla rapina o sia funzionale all'allontanamento; la norma è stata oggetto di modifica dalla riforma citata
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 605 cod. pen. rendendolo procedibile a querela di parte per i fatti commessi dopo la riforma; la Corte ha richiamato le disposizioni transitorie
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Disposizione transitoria che ripristina un termine per la proposizione della querela per i reati divenuti procedibili a querela; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che il giudizio di legittimità possa essere deciso anche in mancanza di querela in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato rispetto al rito del contraddittorio scritto (il ricorso trattato con contraddittorio scritto), ovvero alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione in presenza di contributi scritti
Sez. U, n. 40150/2018 (Salatino) e Sez. 4 n. 2658/2023
Giurisprudenza della Corte che la decisione richiama per sostenere che, nelle ipotesi di modifiche della procedibilità che rendono un reato procedibile a querela, in determinate condizioni il giudizio di legittimità può essere deciso anche senza la produzione della querela da parte della persona offesa
Massime di principio
- Il sequestro di persona è assorbito nella rapina solo se la privazione della libertà è funzionalmente limitata al tempo strettamente necessario per commettere la rapina; se la privazione precede o si prolunga dopo la consumazione, o è finalizzata ad assicurare la fuga, i due reati concorrono.
- La configurazione del "concorso anomalo" ex art. 116 c.p. richiede che l'evento diverso non fosse previsto neppure sotto forma di dolo indiretto; se il fatto diverso era previsto o valutato nel piano criminoso, si applica il concorso ex art. 110 c.p.
- Modifiche normative che mutano la procedibilità (es. reati divenuti procedibili a querela) possono avere effetti transitori: la Corte può, in casi di inammissibilità del ricorso o per ragioni processuali già trattate, decidere anche in assenza della querela, richiamando principi giurisprudenziali consolidati.
- In Cassazione non è ammesso un nuovo esame dei fatti in assenza di una specifica censura di legittimità: i motivi devono evidenziare vizi giuridici o violazioni di legge e confutare argomentazioni di merito, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Sulle questioni di trattamento sanzionatorio (attenuanti, recidiva) la Corte esige un confronto argomentato con la motivazione dei giudici di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a determinare l'accoglimento del ricorso.
- Quando più imputati partecipano a un piano criminoso che prevedeva contatti ravvicinati o misure per impedire soccorsi, è probabile l'applicazione dell'art. 110 c.p. anche per atti che materialmente sono stati eseguiti da uno solo dei partecipanti.
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