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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 1385 - Comm. Trib. Prov. Napoli

N. 56/2018 RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE - Notifica a mezzo pec - Legittimità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito l'inidoneità o l'illegittimità della notificazione della cartella o dell'intimazione eseguita a mezzo PEC, ritenendo non valida tale modalità di notificazione.

La decisione

L'eccezione è stata respinta. La notificazione telematica della cartella o dell'intimazione è consentita dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ed è divenuta obbligatoria per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015. Inoltre, anche un eventuale vizio della notificazione è sanato quando è dimostrato che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ossia che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza. La notificazione via PEC è quindi stata ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, in particolare quando il destinatario ne ha avuto conoscenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2

    Consente la notificazione della cartella di pagamento e degli atti della riscossione con modalità telematiche, inclusa la PEC, nei casi previsti dalla legge.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14, comma 1

    Ha introdotto modifiche che hanno reso obbligatorio, nei casi previsti, l'utilizzo della notificazione telematica degli atti della riscossione.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella o di un'intimazione tramite PEC è, in linea generale, una modalità legittima quando effettuata secondo le prescrizioni normative.
  • La contestazione della sola modalità telematica di notificazione, senza indicare uno specifico vizio concreto, normalmente non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto.
  • Anche quando sussista un vizio formale della notificazione, esso può essere sanato se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
  • Per contestare efficacemente una notificazione PEC occorre dimostrare un difetto specifico, come l'assenza o invalidità della ricevuta di consegna, l'errata casella PEC, l'inesistenza dell'invio o l'impossibilità concreta di conoscere il contenuto dell'atto.

Testo integrale

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