Sentenza del 12/02/2018 n. 1385 - Comm. Trib. Prov. Napoli
N. 56/2018 RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE - Notifica a mezzo pec - Legittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito l'inidoneità o l'illegittimità della notificazione della cartella o dell'intimazione eseguita a mezzo PEC, ritenendo non valida tale modalità di notificazione.
La decisione
L'eccezione è stata respinta. La notificazione telematica della cartella o dell'intimazione è consentita dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ed è divenuta obbligatoria per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015. Inoltre, anche un eventuale vizio della notificazione è sanato quando è dimostrato che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ossia che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza. La notificazione via PEC è quindi stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, in particolare quando il destinatario ne ha avuto conoscenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2
Consente la notificazione della cartella di pagamento e degli atti della riscossione con modalità telematiche, inclusa la PEC, nei casi previsti dalla legge.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14, comma 1
Ha introdotto modifiche che hanno reso obbligatorio, nei casi previsti, l'utilizzo della notificazione telematica degli atti della riscossione.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella o di un'intimazione tramite PEC è, in linea generale, una modalità legittima quando effettuata secondo le prescrizioni normative.
- La contestazione della sola modalità telematica di notificazione, senza indicare uno specifico vizio concreto, normalmente non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto.
- Anche quando sussista un vizio formale della notificazione, esso può essere sanato se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
- Per contestare efficacemente una notificazione PEC occorre dimostrare un difetto specifico, come l'assenza o invalidità della ricevuta di consegna, l'errata casella PEC, l'inesistenza dell'invio o l'impossibilità concreta di conoscere il contenuto dell'atto.
Testo integrale
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