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Ordinanza

Ordinanza n. 14669/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del visto prot. n. -OMISSIS- del 2.3.2026, notificato il 3.3.2026, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame della domanda di visto del ricorrente.

Giustizia amministrativa202607419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso notificato il 3 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione e la condanna delle amministrazioni al riesame della domanda. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, relativa alla procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né risulta munita di legalizzazione consolare italiana o, ricorrendone i presupposti, di apostille. Il Collegio ha inoltre considerato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere esercitato mediante collegamento video a distanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di annullamento né la richiesta cautelare. Rilevata la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di una procura alle liti idonea a produrre effetti nel territorio italiano, ha attivato il contraddittorio d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Il Collegio ha richiamato i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    La disciplina civilistica relativa alla regolarizzazione della procura non è automaticamente applicabile al processo amministrativo.

  • art. 33 d.P.R. n. 445/2000

    deve essere munita: (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

    La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso a strumenti convenzionali alternativi.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011

    legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

    La legalizzazione consolare costituisce, secondo il provvedimento, uno dei requisiti per la spendibilità in Italia della procura formata all'estero.

  • legge n. 1253/1966

    in attuazione di essa, della c.d. apostille

    Per gli atti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'apostille può sostituire la legalizzazione consolare.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    La Convenzione consente, per gli atti pubblici formati negli Stati aderenti, l'utilizzo dell'apostille quale formalità alternativa alla legalizzazione consolare.

Massime di principio

  • Una procura alle liti rilasciata all'estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede e deve essere munita di legalizzazione consolare italiana oppure, se applicabile una convenzione internazionale, di apostille.
  • Il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, perché il potere di autenticazione non si estende territorialmente oltre lo Stato italiano; tale limite non è superato dall'autenticazione mediante collegamento video a distanza.
  • Nel processo amministrativo, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge è inammissibile; la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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