Ordinanza n. 14669/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del visto prot. n. -OMISSIS- del 2.3.2026, notificato il 3.3.2026, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame della domanda di visto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso notificato il 3 marzo 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione e la condanna delle amministrazioni al riesame della domanda. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, relativa alla procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né risulta munita di legalizzazione consolare italiana o, ricorrendone i presupposti, di apostille. Il Collegio ha inoltre considerato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere esercitato mediante collegamento video a distanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di annullamento né la richiesta cautelare. Rilevata la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di una procura alle liti idonea a produrre effetti nel territorio italiano, ha attivato il contraddittorio d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Il Collegio ha richiamato i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto pertanto di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.
art. 182, comma 2, c.p.c.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
La disciplina civilistica relativa alla regolarizzazione della procura non è automaticamente applicabile al processo amministrativo.
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
deve essere munita: (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso a strumenti convenzionali alternativi.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
La legalizzazione consolare costituisce, secondo il provvedimento, uno dei requisiti per la spendibilità in Italia della procura formata all'estero.
legge n. 1253/1966
in attuazione di essa, della c.d. apostille
Per gli atti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'apostille può sostituire la legalizzazione consolare.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
La Convenzione consente, per gli atti pubblici formati negli Stati aderenti, l'utilizzo dell'apostille quale formalità alternativa alla legalizzazione consolare.
Massime di principio
- Una procura alle liti rilasciata all'estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede e deve essere munita di legalizzazione consolare italiana oppure, se applicabile una convenzione internazionale, di apostille.
- Il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, perché il potere di autenticazione non si estende territorialmente oltre lo Stato italiano; tale limite non è superato dall'autenticazione mediante collegamento video a distanza.
- Nel processo amministrativo, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge è inammissibile; la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.
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