Cassazione Civile, Ordinanza n. 22450/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di un fornitore. La società poi fallita aveva contestato in origine l’esistenza e l’ammontare del credito azionato dal fornitore, sostenendo che il prezzo delle forniture non fosse stato pattuito o fosse stato pattuito in misura diversa, e che quindi il creditore istante non fosse legittimato a chiedere il fallimento. La Corte d’appello aveva però ritenuto che il credito fosse documentalmente supportato da fatture, bolle di consegna e assegni rimasti insoluti, e aveva valorizzato anche il bilancio della debitrice, dal quale emergevano debiti rilevanti e un attivo immobiliare non rapidamente liquidabile e comunque insufficiente. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6 l. fall., 2697 c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che il creditore con credito litigioso e non ancora accertato giudizialmente non avrebbe legittimazione a presentare istanza di fallimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di un controcredito provato da una perizia di parte, relativo a storno fatture e ripetizione di somme asseritamente pagate in eccedenza; 3) violazione dell’art. 5 l. fall., contestando la sussistenza dello stato di insolvenza e sostenendo che lo sbilancio patrimoniale indicherebbe al più crisi e che l’inadempimento verso il creditore istante derivasse dall’esercizio del diritto di difesa; 4) ulteriore omesso esame della memoria tecnica sul capitale circolante, che avrebbe dovuto escludere l’insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della legittimazione dell’istante a chiedere il fallimento, non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il credito del richiedente era comunque pienamente documentato e che l’onere di provarne l’insussistenza gravava sulla debitrice. I motivi relativi al controcredito e allo stato di insolvenza sono stati ritenuti inammissibili o comunque infondati perché, in sostanza, sollecitavano una rivalutazione del merito o lamentavano un omesso esame di atti difensivi e tecnici, non di fatti storici decisivi. Sono state quindi confermate la dichiarazione di fallimento e la condanna alle spese, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
l fall. per iniziativa del creditore
La dichiarazione di fallimento può essere chiesta da uno o più creditori senza che il credito sia già definitivamente accertato in sede giudiziale; è sufficiente un accertamento incidentale limitato alla verifica della legittimazione dell’istante.
art. 2697 c.c.
Nel caso concreto, a fronte di un credito documentalmente supportato, l’onere di dimostrarne l’insussistenza incombeva sulla debitrice anche nel giudizio ordinario.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del creditore istante.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza può essere desunto da dati oggettivi complessivi e non è escluso dalla sola allegazione di uno sbilancio patrimoniale o dalla contestazione dell’inadempimento verso il creditore istante.
art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura di diritto si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio deve riguardare un fatto storico decisivo realmente omesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore istante a chiedere la dichiarazione di fallimento non è necessario un titolo esecutivo né un accertamento giudiziale definitivo del credito: è sufficiente una verifica incidentale del giudice sulla plausibilità e non manifesta insussistenza del credito allegato.
- Quando il credito dell’istante risulti documentalmente supportato, l’onere di dimostrarne l’inesistenza o l’inesatto ammontare grava sul debitore che lo contesta.
- La valutazione dello stato di insolvenza deve fondarsi su elementi oggettivi complessivi, e può legittimamente considerare, oltre agli inadempimenti, anche le risultanze contabili e patrimoniali; la mera esistenza di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile non esclude l’insolvenza se non è idoneo a coprire i debiti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge; la censura è ammissibile solo se indica un vero fatto storico decisivo omesso, non semplici atti difensivi o valutazioni tecniche.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la precisa indicazione del fatto storico decisivo, del suo contenuto e della sua decisività, non essendo sufficiente il richiamo generico a perizie, memorie o documenti senza specificarne il contenuto rilevante.
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