Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00253/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un ente pubblico di ricerca e un lavoratore nel periodo 1.3.2011-31.8.2014. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la durata complessiva dei contratti e delle proroghe, nonché la giustificazione delle singole apposizioni del termine, in base alla disciplina collettiva di settore; tuttavia aveva considerato illegittimo il rinnovo del 1.3.2013 perché stipulato senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla scadenza della proroga del precedente contratto del 28.2.2013, ravvisando una violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e condannando l'ente al risarcimento del danno previsto dall'art. 32 l. 183/2010. Nel ricorso per cassazione l'ente sosteneva, con il primo motivo, che l'art. 15 del c.c.n.l. del comparto ricerca e l'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001 consentivano assunzioni a termine fino a cinque anni complessivi, sicché non vi sarebbe stata violazione delle norme richiamate dalla Corte territoriale; con il secondo motivo deduceva che, mancando un abuso del ricorso al contratto a termine e risultando legittimi durata complessiva, ragioni giustificative e deroga collettiva, il lavoratore avrebbe potuto ottenere solo un risarcimento secondo le regole ordinarie e con prova del danno ex art. 2697 c.c., non anche la presunzione risarcitoria di cui all'art. 32 l. 183/2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché si soffermava solo sul limite complessivo quinquennale dei contratti e non sul vero fondamento della decisione d'appello, cioè il rinnovo senza soluzione di continuità in violazione del divieto di assunzioni successive a termine senza intervallo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto fondato su una lettura della disciplina incompatibile con l'orientamento consolidato che considera abuso anche il rinnovo contra legem, la proroga illegittima e la reiterazione senza intervallo; in tale ipotesi è applicabile il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, nei limiti e secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010 e dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 c.c.n.l. Istituzioni ed Enti di ricerca, quadriennio 1994-1997

    consente assunzioni a tempo determinato entro il limite complessivo di cinque anni e nei casi previsti dal contratto collettivo, ma non disciplina in modo derogatorio il rinnovo senza soluzione di continuità

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    i commi 3 e 4 vietano assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità; il comma 4-bis e la disciplina collettiva non escludono tale divieto nel caso esaminato

  • art. 32 legge n. 183/2010

    opera quale criterio di quantificazione presuntiva del danno da abuso del contratto a termine

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e prevede il risarcimento del danno nei casi di violazione delle regole sul lavoro flessibile nel pubblico impiego

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che, fuori dall'abuso, il danno dovrebbe essere provato secondo le regole ordinarie; la Corte respinge l'impostazione perché nel caso è ravvisato un abuso

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    rende inammissibile il motivo che contrasta con l'orientamento consolidato della Corte

  • art. 8 l. n. 604/1966

    richiamato come criterio per la concreta liquidazione del danno nei limiti dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Cass., S.U., n. 5072/2016

    richiamata per affermare che integra abuso anche il rinnovo del contratto a termine senza intervallo e, più in generale, la reiterazione contra legem

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass., S.U., n. 9938/2014

    richiamata sulla nozione di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

  • Cass. n. 1778/2016

    richiamata sulla nozione di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

  • Cass. n. 28250/2017

    richiamata sulla nozione di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

  • Cass. n. 20912/2020

    richiamata sulla nozione di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

  • Cass. n. 24286/2022

    richiamata sulla nozione di amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel lavoro a termine del settore pubblico o para-pubblico, la legittimità della durata complessiva del rapporto e delle proroghe non esclude la violazione del divieto di rinnovo senza soluzione di continuità, quando tra due contratti successivi manca qualunque iato temporale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare un profilo diverso da quello decisivo.
  • L'abuso del contratto a termine può consistere non solo nella reiterazione o proroga illegittima, ma anche nel rinnovo contra legem senza intervallo tra un contratto e l'altro.
  • In presenza di abuso del ricorso al contratto a termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno secondo il criterio forfetario/presuntivo previsto dalla disciplina speciale richiamata, senza necessità di prova analitica del pregiudizio nei limiti stabiliti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione che contrasti con un orientamento consolidato della Corte è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.