Regolamento (UE) 2020/2160
Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sull’allegato XIV del regolamento REACH per adattare, in via eccezionale, il regime di autorizzazione di una sostanza soggetta a sunset date. A causa della pandemia di COVID-19, la Commissione proroga i termini rilevanti solo per gli usi legati alla ricerca, sviluppo e produzione di medicinali e dispositivi medici destinati alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione della COVID-19. La misura è giustificata dall’esigenza di evitare ostacoli normativi alla disponibilità di strumenti sanitari essenziali e si applica retroattivamente per colmare il vuoto temporale tra la scadenza originaria e l’entrata in vigore del regolamento.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH per prorogare, in via eccezionale e limitata agli usi COVID-19, le scadenze di autorizzazione per il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che utilizzano il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato, già incluso nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L’intervento riguarda solo determinati usi connessi alla ricerca, sviluppo e produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vista della diagnosi, del trattamento o della prevenzione della COVID-19, nonché l’uso in tali dispositivi o accessori. Restano ferme le regole generali dell’articolo 56, paragrafo 1, REACH per gli altri usi non coperti dalla deroga. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva dal 4 luglio 2019.
Modifica dell’allegato XIV REACH per il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Il regolamento modifica in via mirata l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per la voce relativa al gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato. La misura nasce nel contesto dell’emergenza COVID-19 e mira a evitare che le scadenze del regime di autorizzazione ostacolino attività essenziali per la salute pubblica, in particolare la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali e dispositivi medici destinati alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione della malattia.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La sostanza è già inclusa nell’allegato XIV REACH in quanto soddisfa i criteri dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006. In base alla disciplina ordinaria dell’articolo 56, paragrafo 1, dopo la data di scadenza non sono consentiti gli usi della sostanza, salvo autorizzazione, domanda tempestiva ancora pendente o esenzione. La Commissione rileva tuttavia che la pandemia ha determinato un’esigenza sanitaria pubblica straordinaria e che il gruppo di sostanze è utilizzato nella diagnosi della COVID-19, nella produzione di kit diagnostici in vitro, nello sviluppo di vaccini e potenzialmente anche nella produzione di sostanze farmaceutiche attive e formulazioni finite.
Ambito materiale della deroga
La deroga è limitata agli usi connessi alla COVID-19 e riguarda due categorie di impiego:
- ricerca, sviluppo e produzione di medicinali rientranti nella direttiva 2001/83/CE;
- ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi medici o accessori per dispositivi medici rientranti nella direttiva 93/42/CEE, nel regolamento (UE) 2017/745, nella direttiva 98/79/CE o nel regolamento (UE) 2017/746, in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19;
- uso nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici sopra indicati per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19.
Nuove scadenze per le domande e per la sunset date
Per tali usi eccezionali il regolamento sostituisce le indicazioni della colonna 4 e della colonna 5 della tabella dell’allegato XIV:
- data ultima per la presentazione delle domande: 22 giugno 2022, in deroga alla data generale del 4 luglio 2019;
- data di scadenza: 22 dicembre 2023, in deroga alla data generale del 4 gennaio 2021. Per gli usi non rientranti nella deroga restano ferme le date ordinarie.
Applicazione retroattiva ed entrata in vigore
Poiché la data ultima originaria era già trascorsa prima dell’insorgere della pandemia, il regolamento prevede un’applicazione retroattiva a decorrere dal 4 luglio 2019, al fine di evitare un vuoto legislativo e rendere coperti gli usi che, nel periodo intermedio, devono poter beneficiare della disciplina di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), REACH. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XIV REACH
L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato con riferimento alla voce 42 relativa al 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato, comprendente sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi.
Proroga della data ultima per la presentazione delle domande
La data ordinaria del 4 luglio 2019 è confermata, ma in deroga è fissata al 22 giugno 2022 per gli usi relativi alla ricerca, sviluppo e produzione di medicinali e di dispositivi medici/accessori destinati alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione della COVID-19, nonché per l’uso in tali dispositivi o accessori.
Proroga della data di scadenza
La data di scadenza ordinaria del 4 gennaio 2021 è confermata, ma in deroga è fissata al 22 dicembre 2023 per i medesimi usi connessi alla COVID-19.
Finalità e ratio emergenziale
La misura è adottata per consentire, nell’interesse della salute pubblica, la continuazione dell’uso della sostanza nella filiera di medicinali, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro per la COVID-19, evitando un vuoto regolatorio dovuto al fatto che la pandemia è iniziata dopo la data ultima originaria per le domande.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 4 luglio 2019, con effetto retroattivo volto a coprire il periodo successivo alla scadenza originaria e a garantire la continuità degli usi consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2021/654
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2230
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2231
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2021/473
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2021/529
- Regolamento · 18 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2161
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →