Regolamento (UE) 2020/2161
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione del 18 dicembre 2020 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se i dazi antidumping sui fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese siano elusi mediante spedizioni dalla Thailandia. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto d’inchiesta, così da consentire, in caso di conferma dell’elusione, la futura riscossione retroattiva dei dazi entro i limiti previsti. Il testo disciplina anche termini procedurali, possibilità di esenzione per i produttori thailandesi, obblighi di collaborazione e modalità di trattamento riservato delle informazioni.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione dei dazi antidumping sui fogli di alluminio in rotoli originari della Cina mediante importazioni spedite dalla Thailandia, con registrazione delle importazioni interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 e ai codici TARIC 7607111111 e 7607191011 quando spediti dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata o effettiva. Riguarda gli operatori interessati nella procedura antidumping, in particolare produttori/esportatori, importatori, industria dell’Unione e altre parti interessate; sono previste possibilità di esenzione per produttori thailandesi che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione. La registrazione delle importazioni decorre per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161: inchiesta anti-elusione su fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia
Il regolamento interviene nel quadro della difesa commerciale dell’Unione e apre un’inchiesta per verificare una possibile elusione delle misure antidumping già imposte con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sui fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti per giustificare sia l’apertura dell’inchiesta sia la registrazione delle importazioni interessate, in vista di un’eventuale riscossione dei dazi se l’elusione fosse confermata.
Finalità e base giuridica
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 13, paragrafo 3, relativo alle inchieste anti-elusione, e sull’articolo 14, paragrafo 5, relativo alla registrazione delle importazioni. La Commissione richiama la necessità di preservare l’efficacia delle misure antidumping già in vigore, che secondo gli elementi allegati risulterebbero aggirate tramite spedizioni dalla Thailandia e operazioni di assemblaggio svolte in tale Paese.
Prodotto interessato e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto soggetto alle misure vigenti è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 e con i codici TARIC 7607111110 e 7607191010 quando originari della Cina.
Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide materialmente con il precedente, ma è spedito dalla Thailandia, indipendentemente dalla sua origine dichiarata o effettiva, ed è classificato con i codici TARIC 7607111111 e 7607191011.
Elementi indiziari della possibile elusione
La Commissione riporta che la domanda contiene elementi di prova sufficienti a mostrare:
- un cambiamento nella configurazione degli scambi tra Cina, Thailandia e Unione dopo l’istituzione delle misure;
- la spedizione del prodotto attraverso la Thailandia dopo operazioni di assemblaggio ivi svolte;
- il fatto che tali operazioni sarebbero iniziate o aumentate sostanzialmente dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, o nel periodo immediatamente precedente;
- l’utilizzo di componenti originari della Cina rappresentanti oltre il 60% del valore complessivo del prodotto assemblato;
- un valore aggiunto nelle operazioni di assemblaggio inferiore al 25% del costo di produzione;
- un pregiudizio per l’efficacia delle misure in termini di quantità e prezzi, con volumi significativi di importazioni nell’UE a prezzi pregiudizievoli;
- la sussistenza di dumping rispetto al valore normale già accertato per il prodotto di origine cinese.
La Commissione chiarisce inoltre che, se nel corso dell’inchiesta emergessero altre pratiche di elusione rilevanti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, l’indagine potrà essere estesa anche a tali pratiche.
Registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
La registrazione ha una funzione cautelare: qualora l’inchiesta confermi l’elusione, potranno essere riscossi dazi antidumping per un importo adeguato, comunque non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2019/915, a partire dalla data in cui la registrazione è stata disposta.
Partecipazione delle parti interessate, termini e audizioni
Le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione dalla registrazione o dalle misure e ogni altra informazione utile devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.
Entro lo stesso termine di 37 giorni possono essere richieste anche le audizioni; per quelle relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve comunque essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve essere motivata per iscritto.
Esenzioni per produttori thailandesi
Il regolamento richiama espressamente la possibilità di esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. I produttori della Thailandia che intendano ottenere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure devono dimostrare di non essere coinvolti in pratiche di elusione.
La Commissione mette a disposizione, nel fascicolo e sul sito della DG Commercio, il questionario per i produttori esportatori cinesi, il modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori thailandesi e i questionari per gli importatori nell’UE. I formulari vanno presentati entro il termine di 37 giorni.
Obblighi di collaborazione e conseguenze della mancata collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può adottare conclusioni sulla base dei dati disponibili, secondo l’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se vengono fornite informazioni false o fuorvianti.
La mancata collaborazione, totale o parziale, può condurre a un esito meno favorevole rispetto a quello che si sarebbe avuto in caso di piena cooperazione.
Riservatezza, dati personali e assistenza procedurale
Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d’autore; per l’uso di materiali protetti è necessaria un’autorizzazione specifica del titolare. Le comunicazioni che richiedono trattamento riservato devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato.
Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per le trasmissioni e a mantenere attivi i recapiti elettronici. I dati personali raccolti nell’ambito dell’inchiesta sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
È inoltre richiamata la figura del consigliere-auditore, competente su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e altre questioni relative ai diritti di difesa; le richieste devono essere motivate, presentate per iscritto e tempestivamente.
Entrata in vigore e durata della procedura
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
È aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni di fogli di alluminio spediti dalla Thailandia eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.
Prodotto interessato e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto interessato è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri fino a 10 kg, originari della Cina e soggetti alle misure vigenti. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso prodotto, ma spedito dalla Thailandia, a prescindere dall’origine dichiarata, e classificato con codici TARIC specifici.
Presupposti della possibile elusione
La Commissione indica elementi di prova relativi a un mutamento della configurazione degli scambi, alla spedizione attraverso la Thailandia dopo operazioni di assemblaggio, al fatto che tali operazioni sarebbero iniziate o aumentate dopo l’avvio dell’inchiesta antidumping o poco prima, al superamento della soglia del 60% per il valore dei componenti cinesi e al valore aggiunto inferiore al 25% del costo di produzione. Sono inoltre richiamati indizi di effetto pregiudizievole sui volumi e sui prezzi e di dumping rispetto al valore normale già stabilito.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e può essere sospesa per i produttori/esportatori che ottengano un’esenzione.
Termini procedurali per le parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione dalla registrazione o dalle misure e le altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Esenzioni per i produttori thailandesi
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, i produttori thailandesi possono chiedere l’esenzione dalla registrazione e/o dalle misure se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione. I moduli e i questionari devono essere presentati entro il termine di 37 giorni.
Trattamento delle informazioni riservate e uso della piattaforma TRON.tdi
Le comunicazioni riservate devono essere marcate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a trasmettere le comunicazioni tramite TRON.tdi e devono accettare le regole sulle comunicazioni elettroniche; sono richiesti dati di contatto completi e una casella e-mail ufficiale attiva.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le fornisce nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Lo stesso vale in caso di informazioni false o fuorvianti; la mancata collaborazione può comportare un esito meno favorevole.
Durata dell’inchiesta e protezione dei dati personali
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
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