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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/529

Regolamento delegato (UE) 2021/529 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regime tecnico di trasparenza per le obbligazioni previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/583, passando alla fase S2 per il criterio di liquidità e per parte dei percentili usati per la dimensione specifica dello strumento. La scelta si fonda sulla valutazione annuale dell’ESMA, che ha ritenuto il passaggio compatibile con un aumento della trasparenza senza effetti negativi sulla liquidità. Per le altre classi di strumenti non rappresentativi di capitale non viene invece anticipato alcun ulteriore passaggio di fase, in mancanza di elementi sufficienti.

Adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili di operazioni per le obbligazioni ai fini degli obblighi di trasparenza previsti da MiFIR, mediante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/583.

Ambito di applicazione

Si applica agli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2017/583, in particolare alle obbligazioni, ai fini della determinazione: i) delle obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento; ii) della dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini della deroga alla trasparenza pre-negoziazione di cui all’articolo 5. La modifica riguarda l’intero ambito territoriale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il testo interviene solo per la parte relativa alle obbligazioni; per le altre classi di strumenti non rappresentativi di capitale non viene disposto il passaggio alla fase S2.

Adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili per le obbligazioni

Il regolamento delegato (UE) 2021/529 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/583 nell’ambito della disciplina MiFIR sulla trasparenza per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. L’intervento recepisce l’evoluzione graduale prevista dal sistema a fasi e aggiorna taluni parametri tecnici per le obbligazioni, sulla base della valutazione annuale dell’ESMA.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento 2017/583 aveva introdotto un passaggio graduale, su quattro anni a partire dal 2019, per l’applicazione di specifiche soglie di trasparenza. Tale meccanismo serve ad estendere progressivamente gli obblighi di trasparenza, in particolare per individuare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido e per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione.

La Commissione precisa che il passaggio da una fase all’altra non è automatico: l’ESMA deve trasmettere ogni anno una valutazione sulla congruità del passaggio alla fase successiva, considerando l’evoluzione dei volumi di negoziazione e l’eventuale impatto su liquidità e partecipanti al mercato. Se opportuno, l’ESMA presenta anche una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione.

Valutazione ESMA richiamata dal regolamento

Secondo la relazione trasmessa dall’ESMA il 23 luglio 2020:

  • nella fase S1 risultavano considerate liquide tra lo 0,15 % e lo 0,31 % delle obbligazioni scambiate tra il quarto trimestre 2018 e il terzo trimestre 2019;
  • il passaggio alla fase S2 comporta un aumento di circa il 50 %;
  • per la dimensione specifica dello strumento, nella fase S1 il 16 % del volume nozionale di negoziazione delle obbligazioni sovrane e il 6 % delle altre obbligazioni sono stati eseguiti nell’ambito della deroga relativa alla dimensione specifica dello strumento;
  • il passaggio alla fase S2 dovrebbe ridurre il numero di operazioni obbligazionarie ammissibili alla deroga.

La Commissione, sulla base di tali elementi, ritiene opportuno passare alla fase S2 per le obbligazioni, mentre non dispone di elementi sufficienti per un analogo passaggio per le altre classi di strumenti non rappresentativi di capitale.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/583

L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/583 in due punti principali.

In primo luogo, per stabilire le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6, si applica il criterio del "numero medio giornaliero delle operazioni" corrispondente alla fase S2, fissato a 10 operazioni giornaliere.

In secondo luogo, per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5:

  • per la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica la fase S2, con utilizzo del 40° percentile;
  • per la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti ii), iii) e iv), resta applicabile la fase S1, con utilizzo del 30° percentile.

Ne deriva che l’adeguamento è selettivo: interessa il criterio di liquidità delle obbligazioni e solo una parte dei parametri di calcolo della dimensione specifica dello strumento, mentre per altri profili resta fermo il regime precedente.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli intermediari e gli operatori del mercato obbligazionario, la modifica incide sui criteri tecnici da utilizzare per verificare la liquidità degli strumenti e per applicare le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione. In concreto, la revisione innalza i parametri di riferimento per le obbligazioni, con l’obiettivo dichiarato di accrescere la trasparenza del mercato senza compromettere la liquidità disponibile.

Disposizioni principali

Passaggio alla fase S2 per il criterio di liquidità delle obbligazioni

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583 è sostituito prevedendo che, per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applichi il criterio del "numero medio giornaliero delle operazioni" corrispondente alla fase S2, pari a 10 operazioni giornaliere.

Adeguamento dei percentili per la dimensione specifica dello strumento

L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito stabilendo che, per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si utilizzi il percentile corrispondente alla fase S2, cioè il 40° percentile. Per la metodologia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti ii), iii) e iv), resta invece applicabile la fase S1, cioè il 30° percentile.

Motivazione regolatoria e selettività dell’intervento

La Commissione recepisce la valutazione dell’ESMA del 23 luglio 2020. Il regolamento precisa che il passaggio alla fase S2 per le obbligazioni dovrebbe aumentare la trasparenza del mercato obbligazionario senza incidere negativamente sulla liquidità; al contrario, per gli altri strumenti non rappresentativi di capitale non esistono elementi sufficienti per un analogo passaggio di fase.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza pre-negoziazioneobblighi di trasparenzastrumenti finanziari non rappresentativi di capitale

Testo integrale

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