Regolamento (UE) 2020/2231
Regolamento (UE) 2020/2231 del Consiglio del 18 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Interviene sia sopprimendo alcune sospensioni sia aggiungendone di nuove, oltre a modificare talune descrizioni, classificazioni e date di riesame obbligatorio. La logica è quella di garantire approvvigionamenti sufficienti di materie prime e semilavorati non prodotti o insufficientemente prodotti nell’Unione, ma anche di sostenere specifiche filiere, in particolare quella delle batterie, con sospensioni solo parziali dove ritenuto opportuno. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2021 per evitare interruzioni del regime tariffario.
Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 aggiornando l’elenco dei prodotti per i quali sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come modificato dal presente regolamento. Riguarda gli operatori che importano tali merci e, per alcune voci, è subordinato al controllo doganale della destinazione particolare o dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono previste esclusioni specifiche indicate nelle note dell’allegato, tra cui il caso in cui il trattamento sia effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione per talune merci, e il mantenimento del dazio specifico ove sia sospeso solo il dazio ad valorem. Si applica dal 1o gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regime di sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento (UE) 2020/2231 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, che disciplina la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per prodotti agricoli e industriali non prodotti, o non sufficientemente prodotti, nell’Unione. Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 31 TFUE e si fonda sull’esigenza di assicurare approvvigionamenti regolari, evitare perturbazioni di mercato e adeguare il regime all’evoluzione tecnica ed economica di vari settori, inclusa la filiera delle batterie.
Finalità e criteri di intervento
I considerando evidenziano tre linee di intervento principali: mantenere o introdurre sospensioni per prodotti assenti o insufficienti nell’Unione; graduare talune sospensioni da integrali a parziali, soprattutto per sostenere la produzione integrata di batterie nell’Unione; eliminare le sospensioni non più giustificate o non conformi ai criteri pratici della Commissione, tra cui la soglia di 15 000 EUR annui di dazi non riscossi richiamata dalla comunicazione del 13 dicembre 2011.
Soppressioni di sospensioni esistenti
Una parte significativa dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 viene soppressa. Le voci cancellate sono identificate da una lunga sequenza di numeri di serie, con conseguente cessazione della sospensione per quei prodotti. La ragione indicata è, a seconda dei casi, il venir meno dell’interesse dell’Unione o l’insufficiente rilievo economico della sospensione.
Sostituzione di voci esistenti e aggiornamento delle condizioni
Per numerose voci già presenti nell’allegato, il regolamento sostituisce la descrizione della merce, aggiorna i codici NC/TARIC, l’aliquota del dazio autonomo e la data del riesame obbligatorio. In alcuni casi, le sospensioni sono mantenute ma con assetto diverso: ad esempio, alcune vengono rese parziali, altre modificate per tenere conto di evoluzioni tecniche o di mutamenti del mercato.
Nuove voci e sospensioni inserite
L’allegato inserisce anche nuove sospensioni per un ampio ventaglio di prodotti, in larga prevalenza a uso industriale: intermedi chimici, composti organici, polimeri, sostanze per la chimica fine, componenti per batterie, parti per veicoli e materiali speciali. Le aliquote sono in molti casi pari allo 0 %, ma sono previste anche aliquote ridotte in misura percentuale per alcune merci, specialmente in ambito batterie.
Prodotti per batterie e sospensioni parziali
Un rilievo particolare è attribuito ai prodotti destinati alla fabbricazione di batterie o di componenti per batterie dei veicoli a motore e dei veicoli elettrici. Per questi beni il regolamento talvolta prevede una sospensione solo parziale, con aliquote ridotte e riesame obbligatorio fissato al 31 dicembre 2021, così da consentire una verifica ravvicinata alla luce dell’evoluzione del settore europeo.
Controlli doganali, destinazione particolare e uso finale
Le note dell’allegato precisano che varie sospensioni sono subordinate al controllo doganale della destinazione particolare o dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. In altri casi la sospensione non si applica se il trattamento avviene da parte di imprese di vendita al minuto o di ristorazione. È inoltre chiarito che, quando è prevista una sospensione parziale, il dazio specifico resta applicabile e viene sospeso soltanto il dazio ad valorem.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1o gennaio 2021. La scelta della decorrenza anticipata mira a evitare soluzioni di continuità nell’applicazione del regime di sospensione tariffaria autonoma.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sia modificato secondo l’allegato del regolamento 2020/2231. L’operazione consiste in una revisione puntuale della lista dei prodotti ammessi alla sospensione dei dazi autonomi.
Soppressione di numerose sospensioni esistenti
L’allegato sopprime le voci identificate da una lunga serie di numeri di serie, eliminando quindi la sospensione per quei prodotti. La motivazione richiamata nei considerando è il venir meno dell’interesse dell’Unione o, per alcuni casi, il mancato raggiungimento della soglia pratica di 15 000 EUR annui di dazi non riscossi indicata dalla comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011.
Sostituzione e aggiornamento di voci esistenti
Per varie sospensioni già presenti, l’allegato sostituisce le voci corrispondenti aggiornando designazione delle merci, codici NC/TARIC, aliquota dei dazi autonomi, unità supplementare e data prevista per il riesame obbligatorio. In alcuni casi vengono introdotte sospensioni parziali, ad esempio per taluni prodotti destinati alla filiera delle batterie.
Nuove sospensioni inserite nell’allegato
L’allegato aggiunge numerose nuove voci con aliquota dei dazi autonomi pari allo 0 % o, per alcune voci, a un’aliquota parziale (ad esempio 1,3 %, 1,8 %, 2 %, 2,6 %, 3,2 %, 3,7 %, 6 %, 8 %). Tra i nuovi prodotti figurano sostanze chimiche, intermedi, materie plastiche, componenti per batterie, parti per autoveicoli e altri input industriali non prodotti, o non sufficientemente prodotti, nell’Unione.
Riesame obbligatorio e date di revisione
Per ciascuna voce è indicata una data di riesame obbligatorio; il regolamento precisa che alcune sospensioni sono state riesaminate e che per altre, in particolare nel settore batterie, il riesame obbligatorio è fissato al 31 dicembre 2021 per tener conto dell’evoluzione del settore. Le nuove date di riesame variano a seconda del prodotto, con numerose scadenze al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2021.
Condizioni, esclusioni e controlli doganali
Le note dell’allegato precisano che talune sospensioni non si applicano quando il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Per varie merci la sospensione è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per altre è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi del medesimo articolo. In un caso è chiarito che è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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