Regolamento (UE) 2020/2230
Regolamento (UE) 2020/2230 del Consiglio del 18 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema dei contingenti tariffari autonomi già aperto dal regolamento (UE) n. 1388/2013 per garantire approvvigionamento adeguato di prodotti agricoli e industriali non disponibili in quantità sufficienti nell’Unione. Introduce nuovi contingenti, aumenta o riduce alcuni volumi, proroga taluni contingenti al 31 dicembre 2021 e chiude quelli non più ritenuti nell’interesse dell’Unione. Per ragioni di continuità e chiarezza, sostituisce integralmente l’allegato del regolamento base e si applica dal 1° gennaio 2021.
Modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con nuovi contingenti, aumenti, riduzioni, proroghe e chiusure.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come sostituito dal presente regolamento, secondo i rispettivi codici NC/TARIC, descrizioni, volumi contingentali, periodi contingentali e dazi contingentali indicati. Riguarda operatori importatori e autorità doganali degli Stati membri; per talune voci è richiesto il controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Alcune sospensioni non si applicano se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento (UE) 2020/2230 del Consiglio aggiorna il quadro dei contingenti tariffari autonomi aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013. L’intervento risponde all’esigenza di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non adeguatamente disponibili nell’Unione, evitando perturbazioni del mercato e, al contempo, adeguando i contingenti alle effettive condizioni produttive e di mercato.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio richiama l’articolo 31 TFUE e la proposta della Commissione. Nei considerando si evidenzia che alcuni prodotti industriali richiedono nuovi contingenti a dazio zero o ridotto; per altri è opportuno aumentare o ridurre i volumi; per alcuni contingenti, aperti per un periodo di soli sei mesi, è necessario prorogare la durata fino al 31 dicembre 2021; infine, i contingenti non più nell’interesse dell’Unione devono essere chiusi dal 1° gennaio 2021. Per ragioni di chiarezza, l’allegato del regolamento base viene sostituito integralmente.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come sostituito. L’ambito è definito da codici NC/TARIC, descrizioni tecniche delle merci, periodi contingentali, volumi e aliquote del dazio contingentale. Per talune voci l’accesso al contingente è subordinato al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per una specifica nota, la sospensione non opera per il trattamento effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Obblighi e struttura del regime tariffario
Il regolamento non introduce un apparato sanzionatorio autonomo, ma modifica la struttura dei contingenti tariffari applicabili alle merci interessate. L’allegato riporta, per ciascun numero d’ordine, il codice NC e TARIC, la descrizione merceologica, il periodo contingentale e il volume contingentale. In molti casi il dazio contingentale è pari a 0 %, mentre in altri è previsto un dazio ridotto; per la voce 09.2648, ad esempio, il dazio contingentale è indicato al 2 %.
Nuovi contingenti aperti
Sono istituiti nuovi contingenti per diversi prodotti industriali, tra cui sostanze chimiche, intermedi, polimeri, componenti elettronici, tessili, metalli e pezzi destinati all’industria automobilistica, aeronautica e di altri comparti produttivi. I considerando precisano che tali nuovi contingenti sono giustificati dall’insufficiente produzione interna di prodotti identici, equivalenti o sostitutivi e dalla necessità di garantire un adeguato approvvigionamento dell’industria dell’Unione.
Aumenti, riduzioni, proroghe e chiusure
Per i contingenti n. 09.2684 e 09.2854 il volume viene aumentato perché ciò è nell’interesse dell’Unione. Per i contingenti n. 09.2591 e 09.2888 i volumi sono invece ridotti, in ragione dell’aumento della capacità produttiva dell’Unione. I contingenti n. 09.2580, 09.2582, 09.2583, 09.2648 e 09.2730 sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, con adeguamento del volume su base annua. Restano chiusi dal 1° gennaio 2021 i contingenti n. 09.2587, 09.2594, 09.2674, 09.2834, 09.2955, 09.2972 e 09.2588.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche sostanziali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, in modo da evitare interruzioni nel regime dei contingenti tariffari e in coerenza con gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento base
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 con il testo allegato al regolamento (UE) 2020/2230, aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi e i relativi parametri applicativi.
Nuovi contingenti tariffari autonomi
Sono aperti nuovi contingenti a dazio zero o ridotto per prodotti industriali ritenuti insufficientemente fabbricati nell’Unione, tra cui quelli identificati dai numeri d’ordine 09.2574, 09.2575, 09.2576, 09.2577, 09.2578, 09.2579, 09.2584 e 09.2585.
Aumento e riduzione dei volumi contingentali
Per i contingenti n. 09.2684 e 09.2854 i volumi sono aumentati; per i contingenti n. 09.2591 e 09.2888 i volumi sono ridotti in ragione dell’accresciuta capacità produttiva dell’Unione.
Proroga di alcuni contingenti fino al 31 dicembre 2021
Per i contingenti n. 09.2580, 09.2582, 09.2583, 09.2648 e 09.2730 il periodo contingentale è prorogato al 31 dicembre 2021, con adeguamento del volume su base annua, poiché erano stati aperti per soli sei mesi e restano nell’interesse dell’Unione.
Chiusura di contingenti non più nell’interesse dell’Unione
I contingenti n. 09.2587, 09.2594, 09.2674, 09.2834, 09.2955, 09.2972 e 09.2588 sono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2021.
Decorrenza e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2021 per evitare interruzioni nel regime dei contingenti tariffari.
Condizioni di applicazione per alcune merci
Per le merci indicate nell’allegato la sospensione dei dazi può essere soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, per la nota (1), la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Per la nota (3), è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi.
Come è indicizzato
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