Regolamento (UE) 2021/654
Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972, tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello dell’Unione. La disciplina mira a ridurre le distorsioni concorrenziali e a favorire l’integrazione del mercato interno, lasciando impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione su altri rimedi. Sono previste regole specifiche su definizioni, conversione valutaria, ambito transfrontaliero, condizioni per le chiamate da paesi terzi e un periodo transitorio/glide path per l’allineamento progressivo di alcune tariffe nazionali.
Definizione di tariffe uniche massime UE per la terminazione all’ingrosso delle chiamate vocali su reti mobili e fisse.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di terminazione all’ingrosso per chiamate vocali su reti mobili e su reti fisse nell’Unione europea. Riguarda le chiamate effettuate da e destinate a numeri dell’Unione e, a condizioni specifiche, anche le chiamate da numeri di paesi terzi verso numeri dell’Unione. Restano impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, e degli articoli 67 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972; restano inoltre validi gli obblighi non relativi ai prezzi già imposti dagli Stati membri fino a riesame. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2021; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Tariffe uniche massime di terminazione per chiamate vocali su reti mobili e fisse
Il regolamento delegato (UE) 2021/654 dà attuazione all’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972, introducendo un quadro armonizzato UE per le tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su reti mobili e fisse. La finalità dichiarata nei considerando è la riduzione coerente dell’onere regolatorio e delle distorsioni concorrenziali nel mercato interno, mediante livelli massimi uniformi basati su criteri di efficienza dei costi.
Finalità e contesto regolatorio
Il regolamento si inserisce nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche e si fonda sui principi e sui parametri di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2018/1972. I considerando chiariscono che il numero chiamato è l’elemento decisivo per identificare la tipologia di terminazione; perciò i servizi sono distinti in funzione del numero di destinazione e non della sola tecnologia usata. Viene inoltre sottolineato che il provvedimento non incide sui poteri delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di definizione dei mercati, prova dei tre criteri e rimedi diversi dal controllo dei prezzi.
Ambito oggettivo: servizi coperti ed esclusi
Le definizioni dell’articolo 2 ricomprendono nella terminazione mobile l’inoltro di chiamate verso numeri mobili assegnati nei piani nazionali, con interconnessione verso almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia, incluse le porte di interconnessione. La terminazione fissa comprende le chiamate verso numeri geografici e verso specifici numeri non geografici usati per servizi nomadici su reti fisse e per i servizi di emergenza, sempre in presenza di interconnessione e controllo tecnico/giuridico del numero da parte del fornitore.
Sono esclusi dall’ambito i numeri non geografici utilizzati per servizi a tariffa maggiorata, gratuiti o a costi condivisi, nonché le serie di numeri per comunicazioni macchina-macchina (M2M), considerate prevalentemente traffico dati e non voce. I servizi ibridi, come quelli di "zona domestica", sono ricondotti alla terminazione mobile o fissa in base al numero chiamato.
Ambito territoriale e applicazione alle chiamate internazionali
L’articolo 1 stabilisce che le tariffe massime si applicano alle chiamate effettuate da e destinate a numeri dell’Unione, ossia numeri dei piani nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 delle zone geografiche dell’UE. In via condizionata, la disciplina può estendersi alle chiamate da numeri di paesi terzi verso numeri dell’Unione: ciò avviene se il paese terzo applica tariffe verso l’UE uguali o inferiori ai massimali UE, oppure se la Commissione accerta un regime equivalente ai principi dell’articolo 75 e dell’allegato III e il paese è incluso nell’allegato del regolamento.
I considerando evidenziano che l’obiettivo è evitare effetti distorsivi sul mercato interno: se i paesi terzi applicano tariffe elevate e non efficienti, ciò può alterare i costi degli operatori UE, i prezzi al dettaglio e la concorrenza. Il regolamento perciò adotta un meccanismo limitato e proporzionato, basato sulle tariffe effettivamente applicate o proposte dai fornitori di paesi terzi e sulle informazioni verificabili che questi ultimi devono fornire.
Prezzi, fatturazione e conversione valutaria
L’articolo 3 impone che il fornitore di terminazione non applichi tariffe superiori al massimale pertinente. I massimali sono espressi in centesimi di euro al minuto, al netto dell’IVA e con fatturazione al secondo. Per gli Stati membri che utilizzano valute diverse dall’euro, il regolamento disciplina la conversione iniziale e l’adeguamento annuale tramite la media di specifici tassi di cambio di riferimento BCE pubblicati in date determinate.
Tariffa massima per la terminazione mobile
L’articolo 4 fissa la tariffa unica massima UE per la terminazione mobile a 0,2 cent di EUR al minuto. Per attenuare l’impatto dell’adeguamento, è previsto un glide path triennale: 0,7 cent dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, 0,55 cent per il 2022 e 0,4 cent per il 2023, con il livello finale di 0,2 cent a regime.
Sono inoltre previste deroghe temporanee per taluni Stati membri indicati in modo puntuale nel regolamento. Per il 2021 figurano, tra gli altri, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia, con importi nazionali specifici. Per il 2022 e il 2023 le deroghe si riducono progressivamente fino a restare solo per Cipro, Portogallo e Svezia. I considerando spiegano che il glide path serve a evitare disagi significativi agli operatori e a consentire l’adeguamento di sistemi informativi, di fatturazione e degli accordi di interconnessione.
Tariffa massima per la terminazione fissa
L’articolo 5 stabilisce la tariffa unica massima UE per la terminazione fissa a 0,07 cent di EUR al minuto. A differenza del settore mobile, non è previsto un glide path generale, ma solo un periodo transitorio limitato dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021 per alcuni Stati membri con tariffe ancora superiori al nuovo massimale.
Nel periodo transitorio sono previste tariffe nazionali specifiche per Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Slovacchia, con importi puntualmente indicati. I considerando precisano che per gli Stati membri con tariffe già inferiori al massimale o che, con una riduzione del 20%, raggiungerebbero o scenderebbero sotto il massimale, non è previsto alcun periodo transitorio.
Effetti sulle regolazioni nazionali e continuità degli obblighi esistenti
Il regolamento non abroga né sostituisce automaticamente tutte le regolazioni nazionali in materia di terminazione. Restano infatti salvi i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di definire mercati rilevanti, verificare i tre criteri e imporre rimedi diversi dal controllo dei prezzi ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972. Anche gli obblighi non price cap già vigenti nei confronti degli operatori con significativo potere di mercato rimangono efficaci fino a riesame secondo le norme UE e nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati sul piano della disciplina delle tariffe all’ingrosso di terminazione.
Disposizioni principali
Oggetto e coordinamento con il codice europeo delle comunicazioni elettroniche
L’articolo 1 definisce una tariffa unica massima UE per la terminazione su reti mobili e una tariffa unica massima UE per la terminazione su reti fisse, applicabili ai fornitori all’ingrosso di tali servizi. Il regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e agli articoli 67 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972.
Ambito territoriale e chiamate da paesi terzi
Le tariffe si applicano alle chiamate da e verso numeri dell’Unione. Si applicano anche alle chiamate da numeri di paesi terzi verso numeri dell’Unione se: (i) il paese terzo applica tariffe verso l’UE uguali o inferiori ai massimali UE, oppure (ii) la Commissione accerta che quel paese terzo regola le tariffe secondo principi equivalenti all’articolo 75 e all’allegato III della direttiva e il paese è incluso nell’allegato del regolamento.
Definizioni di terminazione mobile, fissa e numero dell’Unione
L’articolo 2 definisce il servizio di terminazione mobile come il servizio all’ingrosso per inoltrare chiamate a numeri mobili pubblicamente assegnati, con interconnessione e indipendentemente dalla tecnologia, incluse le porte di interconnessione. La terminazione fissa riguarda numeri geografici e alcuni numeri non geografici usati per servizi nomadici su reti fisse e per i servizi di emergenza. Il "numero dell’Unione" è un numero dei piani nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 delle zone geografiche dell’Unione.
Divieto di superamento dei massimali e regole di conversione valutaria
L’articolo 3 vieta ai fornitori di applicare tariffe superiori al massimale pertinente. Se le tariffe sono espresse in valuta diversa dall’euro, i massimali sono convertiti usando la media dei tassi BCE pubblicati il 1o gennaio, 1o febbraio e 1o marzo 2021; gli importi in valuta diversa dall’euro sono poi rivisti annualmente e aggiornati entro il 1o gennaio usando la media dei tassi pubblicati il 1o settembre, 1o ottobre e 1o novembre.
Tariffa massima per la terminazione su reti mobili e glide path
L’articolo 4 fissa la tariffa unica massima UE per la terminazione mobile a 0,2 cent di EUR al minuto. È previsto un percorso graduale: 0,7 cent dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, 0,55 cent per il 2022 e 0,4 cent per il 2023, con ulteriori deroghe per alcuni Stati membri indicati nei paragrafi 3-5 (tra cui, per il 2021, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia; per il 2022 e 2023 solo alcuni di essi).
Tariffa massima per la terminazione su reti fisse e periodo transitorio
L’articolo 5 fissa la tariffa unica massima UE per la terminazione fissa a 0,07 cent di EUR al minuto. Per il periodo 1o luglio 2021-31 dicembre 2021 sono previste tariffe transitorie per specifici Stati membri (Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Slovacchia), con importi nazionali indicati nell’articolo.
Entrata in vigore, decorrenza e applicabilità diretta
L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o luglio 2021. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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