Regolamento (UE) 2021/473
Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato fissa regole tecniche dettagliate per rendere comparabili, comprensibili e standardizzati i documenti informativi del PEPP, sia in formato elettronico sia cartaceo. Specifica inoltre come devono essere calcolati e presentati i costi, le commissioni e i relativi effetti sul capitale, con particolare attenzione al PEPP di base e al suo massimale di costo. Infine disciplina in modo analitico le tecniche di attenuazione del rischio, imponendo l’uso di metodologie stocastiche e criteri coerenti per la classificazione del rischio e delle prestazioni attese.
Norme tecniche di regolamentazione per il PEPP (prodotto pensionistico individuale paneuropeo) su documenti informativi, costi e commissioni inclusi nel massimale del PEPP di base e tecniche di attenuazione del rischio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fornitori di PEPP e, per gli aspetti operativi, a chi consiglia o vende il PEPP, con riguardo al documento contenente le informazioni chiave del PEPP (PEPP KID) e al prospetto delle prestazioni del PEPP, nonché alla determinazione dei costi e commissioni del PEPP di base e alla progettazione/valutazione delle tecniche di attenuazione del rischio. Si applica nell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; disciplina sia il formato cartaceo sia quello elettronico/online, inclusa la stratificazione delle informazioni. Non risultano esclusioni generali, ma alcune informazioni sono richieste solo se pertinenti (ad esempio copertura di rischi biometrici, garanzie, opzioni alternative, periodo di ripensamento, fattori ESG).
Regolamento delegato (UE) 2021/473: norme tecniche per il PEPP
Il regolamento completa il regolamento (UE) 2019/1238 sui prodotti pensionistici individuali paneuropei, fissando regole tecniche uniformi per la comunicazione al risparmiatore, la misurazione dei costi e l’uso delle tecniche di attenuazione del rischio. La ratio, emergente dai considerando, è quella di garantire comparabilità, trasparenza e coerenza informativa, anche in ambiente digitale, in un prodotto di risparmio previdenziale di lungo periodo.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i fornitori di PEPP, nonché i soggetti che forniscono consulenza o vendono il prodotto. Il regolamento disciplina il PEPP KID, il prospetto delle prestazioni del PEPP, i costi e le commissioni da considerare nel massimale del PEPP di base e la progettazione delle tecniche di attenuazione del rischio. Si applica sia ai documenti cartacei sia a quelli elettronici, con regole specifiche per la presentazione online e per la stratificazione delle informazioni.
Documenti informativi in formato elettronico
Gli articoli 1 e 2 richiedono che, se i documenti sono resi disponibili su supporto durevole diverso dalla carta, il formato sia adattato al dispositivo dell’utente, senza alterare schema, sequenza e gerarchia delle informazioni. I contenuti devono restare identici alla versione cartacea; audio e video devono essere percepibili e comprensibili; la stratificazione non deve distogliere l’attenzione né occultare informazioni essenziali. Il prospetto delle prestazioni, se stratificato, deve essere comunque stampabile come documento unico.
PEPP KID: contenuto della sezione "Cos’è questo prodotto?"
L’articolo 3 impone un set informativo molto ampio: obiettivi pensionistici, modalità di investimento, target di clientela, prestazioni pensionistiche, eventuale copertura biometrica, portabilità, trasferimento, modifica dell’opzione di investimento, fattori ESG, ripensamento/cancellazione e rendimenti passati. Per i contratti con rischi biometrici occorre indicare anche la copertura e il premio biometrico; per portabilità e trasferimento devono essere esplicitati i diritti del risparmiatore, gli eventuali costi e i riferimenti al registro pubblico centrale EIOPA e alle informazioni supplementari pubblicate sul sito web del fornitore.
PEPP KID: rischi, rendimento e costi
L’articolo 4 disciplina la sezione sui rischi e sul potenziale rendimento, imponendo un indicatore sintetico di rischio specifico per il PEPP, non comparabile con quello dei PRIIP. Le proiezioni devono essere standardizzate, basate su quattro orizzonti temporali generici (40, 30, 20 e 10 anni), corrette per l’inflazione e accompagnate da una spiegazione testuale della conversione in valori attuali; l’allegato III ne definisce le ipotesi e le metodologie. L’articolo 5 richiede invece una rappresentazione chiara dei costi totali annui, dei costi iniziali, dei costi amministrativi, di investimento, di distribuzione e di garanzia, con rappresentazione dell’effetto composto in termini monetari e percentuali.
Riesame e revisione del PEPP KID
Il fornitore deve riesaminare il PEPP KID ogni volta che intervengano modifiche rilevanti e in ogni caso almeno ogni 12 mesi. Se emerge la necessità di modifiche, il documento va rivisto immediatamente, aggiornato in tutte le sue sezioni interessate e pubblicato sul sito web del fornitore; inoltre i risparmiatori devono essere informati senza ritardo. Prima della conclusione del contratto o dell’offerta, il KID deve essere fornito con congruo anticipo, tenendo conto di conoscenze, esperienza, complessità del prodotto, durata del contratto e urgenza eventualmente espressa dal cliente.
Prospetto delle prestazioni del PEPP
L’articolo 10 prevede un prospetto strutturato per ciascun sottoconto, con informazioni sui versamenti, sul saldo, sui premi biometrici, sulle prestazioni future attese e sull’evoluzione del conto nei 12 mesi precedenti. Devono inoltre comparire i fattori chiave che incidono sul rendimento, comprese le informazioni sui rendimenti passati e le eventuali indicazioni sugli aspetti fiscali o sulle politiche di investimento ESG. Le proiezioni pensionistiche devono essere corrette per l’inflazione e corredate da spiegazioni testuali; il modello standard è contenuto nell’allegato II.
Costi del PEPP di base e garanzie
Gli articoli 12 e 13 delimitano i costi che concorrono al massimale del PEPP di base: costi amministrativi, di investimento e di distribuzione, purché effettivamente sostenuti a livello del fornitore o di attività esternalizzate. Sono esclusi i costi di caratteristiche aggiuntive non richieste e quelli relativi ai servizi di trasferimento. Se il PEPP di base prevede una garanzia sul capitale, i relativi costi non entrano nel massimale ma devono essere esposti separatamente nel KID e nel prospetto delle prestazioni.
Tecniche di attenuazione del rischio
L’articolo 14 stabilisce criteri quantitativi e qualitativi per le tecniche di attenuazione del rischio: esse devono essere coerenti con l’obiettivo pensionistico, puntare a un reddito futuro stabile e adeguato, contenere la perdita attesa entro il 20% nello scenario di stress e, su un orizzonte di 40 anni, consentire con almeno l’80% di probabilità di superare l’inflazione. Per il PEPP di base senza garanzia sul capitale la strategia deve garantire il recupero del capitale con probabilità almeno del 92,5%, salvo fase residua di accumulo non superiore a 10 anni, caso in cui è sufficiente l’80%.
Ciclo di vita, riserve e garanzie di rendimento minimo
Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano tre tecniche tipiche. Nel ciclo di vita l’allocazione deve essere più rischiosa e orientata alla crescita per chi è lontano dalla pensione, e più prudente per chi si avvicina al decumulo. La costituzione di riserve deve essere regolata contrattualmente in modo trasparente, con separazione delle attività e divieto di utilizzo per negoziazioni per conto proprio; nei primi dieci anni il fornitore può finanziare le riserve con un prestito o un investimento azionario, secondo condizioni rese chiare nel contratto. Le garanzie di rendimento minimo devono specificare limiti, soglie e natura nominale o reale della protezione.
Metodologie stocastiche e allegato III
L’allegato III contiene le regole di calcolo del rischio, del rendimento e dei costi. Il PEPP e le opzioni di investimento sono classificate in quattro categorie di rischio sulla base della probabilità di non recuperare le contribuzioni corrette per l’inflazione, della differenza attesa e del rendimento atteso in rapporto a un livello di prestazione. Gli scenari di performance sono definiti su percentili predefiniti della distribuzione stocastica; il testo specifica inoltre modelli di riferimento per tassi d’interesse, spread creditizi, rendimenti azionari, inflazione e dinamiche retributive. Per i costi, il fornitore deve presentare costi annui totali e, nel prospetto delle prestazioni, la riduzione della ricchezza, calcolata come differenza rispetto a uno scenario privo di costi.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato elettronico e stratificazione delle informazioni
Gli articoli 1 e 2 impongono che PEPP KID e prospetto delle prestazioni siano presentati in modo leggibile e coerente sul supporto digitale utilizzato, mantenendo schema, intestazioni, sequenza e identità delle informazioni rispetto alla versione cartacea. La stratificazione non deve distrarre dal contenuto né occultare informazioni chiave; il prospetto delle prestazioni deve poter essere stampato come documento unico.
Contenuto del PEPP KID: sezione "Cos’è questo prodotto?"
L’articolo 3 elenca le informazioni da includere sugli obiettivi pensionistici, i mezzi per conseguirli, il tipo di risparmiatori target, le prestazioni pensionistiche, l’eventuale copertura di rischi biometrici, il servizio di portabilità, il servizio di trasferimento, le opzioni di investimento alternative, l’integrazione dei fattori ESG, l’eventuale periodo di ripensamento/cancellazione e i rendimenti passati. In caso di stratificazione elettronica, il primo livello deve contenere almeno obiettivi, target e principali caratteristiche del prodotto, oltre a informazioni su copertura biometrica e presenza di garanzia o tecnica di attenuazione del rischio.
Contenuto del PEPP KID: sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"
L’articolo 4 richiede una presentazione sintetica dell’indicatore sintetico di rischio, chiarendo che esso è diverso e non comparabile con l’indicatore dei PRIIP. Prevede anche l’integrazione sulla perdita massima possibile, scenari di performance standardizzati per quattro orizzonti di accumulo (40, 30, 20 e 10 anni), correzione per inflazione e spiegazione dei valori attuali; le ipotesi e metodologie rinviano all’allegato III.
Contenuto del PEPP KID: sezione "Quali sono i costi?"
L’articolo 5 impone la presentazione in termini monetari e percentuali dei costi annui totali e, se del caso, dei costi iniziali, distinguendo i costi amministrativi, di investimento, di distribuzione e quelli delle garanzie. L’effetto composto dei costi deve essere illustrato sulla base di una contribuzione mensile standardizzata, secondo l’allegato III.
Modello standard del PEPP KID
L’articolo 6 rinvia all’allegato I, che impone l’ordine delle sezioni, i titoli e gli strumenti grafici standard. Il modello non può superare, se stampato, cinque facciate A4.
Riesame, revisione e fornitura del PEPP KID
Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono che il KID vada riesaminato quando cambiano informazioni rilevanti e comunque almeno ogni 12 mesi; se necessario va aggiornato immediatamente e pubblicato sul sito web del fornitore. Il documento deve essere fornito con congruo anticipo prima di essere vincolati, tenendo conto di conoscenze, esperienza, complessità del prodotto e urgenza espressa dal cliente; per la vendita online deve essere facilmente accessibile e messo a disposizione in tempo utile.
Prospetto delle prestazioni del PEPP: contenuto e modello
L’articolo 10 definisce le informazioni da riportare per ciascun sottoconto esistente: importi versati, saldo ripartito tra contribuzioni e rendimenti, premi biometrici, proiezioni pensionistiche, andamento degli ultimi 12 mesi, fattori chiave del rendimento e informazioni importanti. L’articolo 11 rinvia all’allegato II per il modello standard.
Costi e commissioni del PEPP di base e garanzie
Gli articoli 12 e 13 precisano quali costi rientrano nel massimale di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/1238: costi amministrativi, di investimento e di distribuzione. Restano esclusi i costi di caratteristiche aggiuntive non richieste e i costi dei servizi di trasferimento. Se il PEPP di base prevede una garanzia sul capitale, i costi direttamente connessi a tale garanzia non rientrano nel massimale ma devono essere indicati separatamente nel KID e nel prospetto delle prestazioni.
Tecniche di attenuazione del rischio: criteri generali
L’articolo 14 impone che le tecniche di attenuazione del rischio siano coerenti con l’obiettivo pensionistico del risparmiatore o del gruppo, mirino a un reddito futuro stabile e adeguato e tengano conto della durata residua della fase di accumulo e dell’opzione di decumulo. Sono fissati obiettivi quantitativi, tra cui una perdita attesa non superiore al 20% nello scenario di stress e, per una fase di accumulo di 40 anni, la probabilità di superare l’inflazione annua pari almeno all’80%; per il PEPP di base senza garanzia sul capitale è richiesta una probabilità di recupero del capitale almeno del 92,5%, riducibile all’80% se la fase residua di accumulo è pari o inferiore a 10 anni.
Tecniche specifiche: ciclo di vita, riserve e garanzie di rendimento minimo
Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, la struttura del ciclo di vita, la costituzione di riserve e le garanzie di rendimento minimo. Nel ciclo di vita devono essere definite esposizioni medie verso strumenti di capitale e di debito, con investimenti più dinamici per chi è lontano dalla pensione e più liquidi/di elevata qualità per chi vi si avvicina. La costituzione di riserve richiede regole trasparenti di allocazione e divieto di negoziare per conto proprio con le attività destinate ai risparmiatori; nei primi dieci anni il fornitore può contribuire alle riserve con un prestito o investimento azionario, disciplinandolo contrattualmente. Le garanzie di rendimento minimo devono descrivere limiti, soglie e se si applichino a rendimenti reali o nominali.
Metodologia olistica e allegato III
L’articolo 18 impone, per le informazioni su rischio, rendimento, costi e tecniche di attenuazione del rischio, l’uso delle metodologie dell’allegato III. L’allegato dettaglia la classificazione del rischio in quattro categorie, gli scenari di performance, i modelli stocastici di tassi, inflazione, spread creditizi, rendimenti azionari e crescita delle retribuzioni, nonché il calcolo dei costi annui totali e della riduzione della ricchezza.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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