Cassazione Civile, Ordinanza n. 24551/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rimborso di buoni fruttiferi postali della serie AA2 sottoscritti il 2 agosto 2001. Il giudice di merito aveva condannato la società emittente a pagare alla titolare dei titoli la somma di euro 13.500 a titolo di capitale e interessi, escludendo la prescrizione: secondo la Corte d’appello, la scadenza dei buoni AA2 decorreva dal termine del settimo anno successivo a quello di emissione, cioè dal 31 dicembre 2008, con prescrizione decennale maturante il 31 dicembre 2018; poiché il credito era stato interrotto da un reclamo del 16 dicembre 2018, il diritto non era prescritto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del D.M. 19 dicembre 2000 e dell’art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, sostenendo che l’espressione 'termine del settimo anno successivo a quello di emissione' dovesse riferirsi al compimento di sette anni dalla data di sottoscrizione, e quindi al 2 agosto 2008, non alla fine dell’anno solare 2008; da ciò deriverebbe una diversa decorrenza della prescrizione. Tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato il motivo nel merito perché ha rilevato un vizio assorbente di rappresentanza/procura: il ricorso risultava proposto dalla società, mentre la procura speciale era stata rilasciata dal procuratore speciale e non dalla parte formalmente ricorrente, senza produzione dei documenti idonei a dimostrare i poteri rappresentativi sostanziali e processuali del soggetto che aveva conferito la procura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto assorbente il difetto di valida spendita e dimostrazione dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva conferito la procura speciale al difensore. In via ulteriore, ha osservato che chi agisce come procuratore speciale della parte sostanziale deve produrre i documenti che attestino il potere rappresentativo, altrimenti manca la legitimatio ad processum e il ricorso per cassazione è inammissibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 D.M. 19 dicembre 2000
Richiamato per individuare la prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali dalla data di scadenza del titolo.
art. 8 D.M. 29 marzo 2001
Richiamato per sostenere che i buoni della serie AA2 sono liquidabili al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; la Corte non decide il merito dell’interpretazione perché dichiara inammissibile il ricorso.
art. 18 D.M. 19 dicembre 2000
Invocato nel motivo di ricorso insieme all’art. 8 del medesimo decreto.
art. 176 d.P.R. n. 156 del 1973
Richiamato dalla ricorrente come disciplina previgente, per sostenere il confronto con la normativa successiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 372 c.p.c.
Indicato come via per produrre i documenti che giustificano la qualità e i poteri del procuratore speciale.
art. 77 c.p.c.
Richiamato per affermare che, in mancanza di prova dei poteri rappresentativi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale risulta conferita da un soggetto che non abbia dimostrato, con documentazione idonea, i poteri rappresentativi sostanziali e processuali necessari a spendere validamente il nome della parte.
- Quando il ricorrente agisce tramite procuratore speciale della parte sostanziale, la prova dei poteri rappresentativi deve emergere dal ricorso o dai documenti producibili in cassazione; in mancanza, non è verificabile la legitimatio ad processum e il ricorso non può essere esaminato nel merito.
- Il vizio relativo alla rappresentanza processuale può costituire ragione assorbente di inammissibilità, impedendo ogni scrutinio delle censure di merito formulate contro la sentenza impugnata.
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