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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9441/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato la misura cautelare custodiale disposta dal GIP di Foggia per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati dall'art. 416-bis c.p. L'impugnazione si articolava in quattro motivi: 1) mancato requisito soggettivo del reato associativo per presunta adesione non volontaria e costrizione dal "sistema"; 2) vizio di motivazione e mancata valutazione della rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori (Verderosa e Folliero), con riferimento alla loro temporalità e attendibilità e alla mancanza di riscontri delle cessioni mensili contestate; 3) omessa motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione della possibilità di misure alternative, del tempo trascorso dai fatti e dei precedenti penali del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito, cioè a una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità; le censure risultano quindi formali ma sostanzialmente dirette a criticare la valutazione probatoria. In particolare la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sul mancato elemento soggettivo, sulla presunta costrizione del ricorrente (la motivazione del Tribunale, basata su intercettazioni, liste sequestrate e riscontri, dimostra l'inserimento stabile nell'organizzazione e la volontà di trarre vantaggio dall'attività), sull'attendibilità e riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori e sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa. Anche la censura sulle esigenze cautelari è stata ritenuta inammissibile e/o manifestamente infondata: il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva della prognosi di pericolosità, non limitata alla data dei fatti, e ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari adeguate alla misura custodiale. A seguito dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che punisce l'illecita detenzione e commercio di sostanze stupefacenti. È riferita alle cessioni e all'attività di spaccio contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e riscontri dimostrino la partecipazione continuativa dell'indagato a tale attività.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha confermato che sussistono indizi gravi e continuità dell'attività tali da giustificare la misura cautelare contro il ricorrente.

  • codice penale, art. 416-bis

    Aggravante per delitti commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che il contesto, l'inserimento del ricorrente nell'organigramma e la connessione con la "Società Foggiana" giustificano l'applicazione dell'aggravante.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sulla valutazione della prova testimoniale e del collaboratore. La Corte ha richiamato la necessità di riscontri e ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la credibilità dei collaboratori, avvalorata da riscontri oggettivi (intercettazioni, liste, sequestri).

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Disposizione sulla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per taluni reati e sulla valutazione della prognosi di pericolosità. La Corte ha confermato che il tempo trascorso è un elemento tra i tanti e non risolutivo; il Tribunale ha effettuato una valutazione complessiva che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari effettua un controllo limitato: non riassegna i fatti né rivaluta liberamente le prove; sono ammissibili censure solo quando si denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contrastare misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è insufficiente richiedere una diversa lettura degli elementi probatori: occorre mostrare vizi giuridici specifici o motivazione manifestamente illogica.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia conservano efficacia se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, sequestri, documenti) e la loro temporalità non esclude automaticamente il valore probatorio se si inserisce in un quadro che dimostra continuità e ruolo stabile.
  • La tesi della "costrizione" o dello stato di necessità per chi opera in contesti mafiosi richiede elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di rivolgersi all'autorità o il timore effettivo e attuale per l'incolumità; mere argomentazioni difensive non convincono se il comportamento del soggetto indica autonomia e vantaggio dall'attività.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il tempo trascorso dall'ultimo fatto contestato è solo uno degli elementi: il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità, del ruolo, della gravità e della continuità delle condotte per valutare il rischio di reiterazione.
  • L'aggravante "416-bis" può essere desunta dal contesto organizzativo e dal collegamento dell'attività illecita con un sodalizio mafioso quando emergono elementi che dimostrano l'integrazione dell'attività nei meccanismi di potere e profitto del gruppo.

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