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direttiva

Direttiva 2007/7

Direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 , che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari fissati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, alla luce di nuove informazioni sugli usi autorizzati e della valutazione del rischio per i consumatori. Introduce una nuova QMR per l’atrazina nei cereali e sostituisce le tabelle dei residui per numerosi prodotti vegetali. Alcuni limiti sono fissati in via provvisoria e diverranno definitivi o saranno ritirati secondo le condizioni previste. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro termini differenziati per le due direttive modificate.

Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari su cereali e su determinati prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati relativi alle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, semi oleosi, tè e luppolo. Il contenuto incide sulle autorizzazioni e sui controlli dei residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina. Sono previste talune QMR provvisorie e un rinvio a limiti di determinazione analitica; alcune soglie restano provvisorie ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Modifica delle quantità massime di residui di alcuni antiparassitari

La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui (QMR) di diversi antiparassitari nei cereali e in numerosi prodotti vegetali. La Commissione fonda la misura sulle valutazioni tecnico-scientifiche effettuate in base alla direttiva 91/414/CEE e alle prassi comunitarie di valutazione del rischio per i consumatori.

Obiettivi e logica della disciplina

La direttiva mira a fissare QMR coerenti con l’uso di quantità minime di prodotti fitosanitari e con un livello di residui accettabile dal punto di vista tossicologico. I considerando evidenziano che le QMR devono essere compatibili con la dose giornaliera ammissibile e, per le sostanze con dose acuta di riferimento, anche con la dose acuta di riferimento stessa. Per l’atrazina, nuove informazioni hanno consentito di aumentare la QMR rispetto a quella introdotta pochi mesi prima dalla direttiva 2006/61/CE.

Ambito materiale

Le modifiche riguardano:

  • la direttiva 86/362/CEE per i cereali;
  • la direttiva 90/642/CEE per prodotti di origine vegetale, inclusi ortofrutticoli, frutta a guscio, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

Le sostanze interessate sono atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina. In diversi casi la tabella distingue tra QMR definitive e QMR provvisorie, oltre a limiti fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Contenuto delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato II della direttiva 86/362/CEE, della riga relativa all’atrazina. La nuova QMR è pari a 0,1 mg/kg per i cereali ed è contrassegnata come provvisoria (t), con scadenza fissata al 1º gennaio 2008 in attesa dei dati del richiedente; in mancanza, la QMR deve essere ritirata mediante direttiva o regolamento.

L’articolo 2 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE sostituendo le colonne relative alle sostanze indicate con una nuova tabella dettagliata per gruppi e sottogruppi di prodotti. La tabella copre, tra l’altro:

  • frutta fresca, secca o conservata mediante congelamento;
  • ortaggi freschi, congelati o secchi;
  • legumi da granella;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo essiccato, anche in pellet e polvere non concentrata.

Per molti prodotti la nota (*1) indica che il valore corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica. La nota (p) segnala invece la provvisorietà della QMR ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

QMR provvisorie e possibilità di ulteriori utilizzi

Il considerando 9 chiarisce che la fissazione o modifica di QMR provvisorie a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR provvisorie per femmedifam, linuron, penconazolo e pimetrozina secondo la direttiva 91/414/CEE. La Commissione ritiene sufficiente un periodo di quattro anni per consentire ulteriori impieghi di tali sostanze; dopo tale periodo, le QMR provvisorie dovrebbero diventare definitive.

Nell’allegato II, la nota (p) ribadisce che, salvo modifica, le quantità massime provvisorie diverranno definitive con effetto 7 marzo 2011.

Recepimento, notifica e applicazione

L’articolo 3 prevede un doppio regime di recepimento:

  • per le modifiche dell’articolo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali entro il 20 gennaio 2007 e applicarle dal 21 gennaio 2007;
  • per le modifiche dell’articolo 2, il termine di recepimento è il 15 agosto 2007 e l’applicazione decorre dal 16 agosto 2007.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, una tabella di corrispondenza e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi tradurre le modifiche negli ordinamenti nazionali nei termini indicati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sulle QMR

L’articolo 1 modifica l’allegato II della direttiva 86/362/CEE; l’articolo 2 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE, secondo quanto dettagliato negli allegati I e II della direttiva. Le modifiche riguardano i livelli massimi di residui per atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil/tiodicarb, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina.

Fondamento tecnico e sanitario delle modifiche

I considerando richiamano la valutazione degli effetti sulla salute umana, degli animali e sull’ambiente, nonché l’esigenza di fissare QMR compatibili con una esposizione dietetica accettabile. Per alcune sostanze con dose acuta di riferimento, la fissazione tiene conto anche della valutazione dell’esposizione acuta dei consumatori.

QMR per atrazina nei cereali

Nell’allegato I, la riga relativa all’atrazina è sostituita con una QMR di 0,1 mg/kg per i cereali. La misura è indicata come provvisoria fino al 1º gennaio 2008; se i dati richiesti al richiedente non sono ricevuti entro tale termine, la QMR deve essere ritirata mediante direttiva o regolamento.

QMR per prodotti vegetali e ortofrutticoli

L’allegato II sostituisce le colonne della direttiva 90/642/CEE per una lunga serie di gruppi di prodotti: frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Per ciascun gruppo e sottogruppo sono fissati valori specifici, talora pari al limite inferiore di determinazione analitica, con numerose QMR provvisorie marcate (p).

QMR provvisorie e definitività

Per femmedifam, linuron, penconazolo e pimetrozina si precisa che la fissazione o modifica a livello comunitario di QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR provvisorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato VI. È ritenuto sufficiente un periodo di quattro anni per consentire ulteriori impieghi; trascorso tale periodo, le QMR provvisorie dovrebbero diventare definitive. Nell’allegato, la nota (p) indica che tali quantità sono provvisorie e, salvo modifica, diverranno definitive con effetto 7 marzo 2011.

Recepimento e applicazione

Per le modifiche dell’articolo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 20 gennaio 2007 e applicarle dal 21 gennaio 2007. Per le modifiche dell’articolo 2, il termine di recepimento è il 15 agosto 2007 e l’applicazione decorre dal 16 agosto 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentaresalute dei consumatoriprodotti fitosanitariresidui di pesticidi

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